Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16760 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18163-2013 proposto da:

COSTRUZIONI CLARA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

PROVINCIALE DI BOLZANO UFFICIO TERRITORIALE DI BRESSANONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2013 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

BOLZANO, depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente Clara srl opera nel settore delle costruzioni ed era attinta da avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, all’esito di verifica tradotta in pvc notificato il 17 novembre 2008, ove emergeva documentazione extracontabile con pagamento di compensi fuori busta paga, per i quali non era versata la dovuta ritenuta. Il tentativo di accertamento con adesione dava esito negativo, donde venivano proposti distinti ricorsi avverso ciascun provvedimento impositivo. In udienza di trattazione la difesa della parte contribuente contestò il potere dei militari a verificare l’anno 2005, sussistendo l’autorizzazione del comandante solo per il 2006. Il giudice di prossimità riuniva i ricorsi rigettando le ragioni della contribuente, ma accogliendo l’eccezione sulla carenza di potere ispettivo per l’anno 2005.

2. Interponeva appello l’Ufficio, ritenendo inammissibile la doglianza circa l’autorizzazione del comandante alla verifica (anche) per il 2005, in quanto sollevata solo in udienza, comunque dichiarandone la sussistenza anche per il 2005. Interponeva appello incidentale la società contribuente affermando di aver proposto fin dall’atto introduttivo la contestata eccezione sui poteri ispettivi dei militari e che, comunque, protestando che tale autorizzazione non si rinviene in atti, oltre a svolgere altre doglianze specifiche sull’apporto probatorio della documentazione extracontabile.

Ridottosi l’oggetto del giudizio per aver la parte privata aderito al condono limitatamente all’anno 2006, la commissione di secondo grado rigettava le ragioni della contribuente e confermava la ripresa a tassazione per il residuo anno di imposta 2005.

Ricorre per cassazione la società contribuente, sviluppando otto articolati motivi di gravame, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti otto motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di tutti i motivi del ricorso incidentale d’appello della parte contribuente, riprodotti ai fini dell’autosufficienza a pag 14 e 15 del ricorso, tra cui oltre al profilo dell’estensione ” del potere ispettivo anche per il 2005, si evidenziano questioni relative all’illegittimità della delega del potere accertativo, mancata indicazione delle aliquote dei dipendenti per i quali non sarebbero state versate le trattenute, quindi la specifica quantificazione dell’omissione in rapporto al fuori busta accertato; idoneità della documentazione extracontabile; legittimazione passiva del sostituto di imposta; illegittimità delle sanzioni applicate e loro mancata riduzione;

con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame sul punto che non ci sarebbero fatti decisivi per riformare la sentenza di primo grado, nonostante l’appello incidentale;

con il terzo motivo si censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza per insufficienza della motivazione per relationem, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando un acritico rinvio alla sentenza di primo grado.

I motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Dalla lettura della gravata sentenza non si evince la disamina delle doglianze prospettate in appello incidentale, riducendosi sul punto la motivazione nel rinvio alla sentenza di primo grado, riprendendone integralmente le conclusioni. L’unico profilo trattato nelle 21 righe di motivazione riguarda il potere ispettivo, da un lato ritenendo la doglianza inammissibile perchè non presente nel ricorso introduttivo, dall’altro ritenendola comunque infondata perchè il pvc riporta l’estensione d’autorizzazione al 2005. Nè il riferimento alla parte narrativa della sentenza gravata consente di ricostruire un diverso e più ampio iter argomentativo della gravata sentenza che si espone quindi alle censure prospettate. Infatti, per la Suprema Corte, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n. 14815/2008), Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017).

I motivi sono fondati e meritano accoglimento.

Con il quarto motivo si profila censua ex art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente motivazione sulla circostanza che la parte ricorrente non avrebbe sollevato fin dall’atto introduttivo la carenza di potere ispettivo per il 2005. Il motivo inammissibile perchè proposto secondo la formulazione previgente della norma, inapplicabile alla gravata sentenza depositata dopo il 11 settembre 2012;

con il quinto motivo si prospetta in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 5 la medesima circostanza che precede dedotta come omissione di esame decisivo. La pur concisa sentenza prende posizione nel terzo capoverso della sua motivazione, attestando di non aver rinvenuto la censura nell’atto introduttivo al primo grado. Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

Con il sesto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione art. 112 c.p.c. poichè i giudici di secondo grado avrebbero dovuto rilevare d’ufficio la circostanza impeditiva dell’obbligazione tributaria, data dalla carenza di autorizzazione ispettiva per il 2005. La natura impugnatoria accertatoria della giurisdizione tributaria, si riflette nel suo carattere misto oggettivo e soggettivo e muove da un atto introduttivo teso alla demolizione di un provvedimento amministrativo a contenuto impositivo al fine di accertare l’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria, sicchè resta preclusa al giudice di merito la cognizione di vizi del provvedimento non esplicitamente prospettati nel termine decadenziale fissato per la notifica del ricorso. (cfr. Cass. V, n. 10779/2007; n. 13742/2015; Cass.VI – 5, n. 11223/2016; n. 15769/2017). IÎ motivo è dunque infondato.

Con il settimo motivo, si profila vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione sulla circostanza che i militari fossero autorizzati all’ispezione per l’anno 2005. Il motivo è inammissibile perchè dedotto secondo la formulazione previgente del parametro di legittimità, inapplicabile alle sentenze depositate dopo il 11 settembre 2012;

con l’ottavo e ultimo motivo si prospetta vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame del fatto che l’Ufficio abbia provato l’autorizzazione ispettiva pur in assenza di produzione del relativo atto. Trattasi della medesima circostanza che precede proposta secondo il nuovo parametro. Il profilo risulta esaminato dalla commissione di secondo grado ove nel già citato terzo paragrafo della motivazione attesta che l’autorizzazione sia stata citata nel pvc in atti. Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

In definitiva, il ricorso è fondato in relazione ai primi tre motivi di gravame e merita accoglimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dai primi tre motivi, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione dei motivi accolti e rinvia alla CTP di secondo grado per la Provincia Autonoma di Bolzano, in diversa composizione, cui demanda anche di regolare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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