Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1676 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1676 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
DEIDDA Paolo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Demetrio Delfino, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Vittorio Marinelli in
Roma, viale Sirtori, n. 56;

– ricorrente contro
CIRRONIS Daniela, SANNERIS Maria Teresa e CIRRONIS Anastasia;

– intimate

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari depositata il 10 luglio 2012.

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Data pubblicazione: 27/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Vittorio Marinelli, per delega dell’Avv. Dame-

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che, con atto di citazione notificato il l ° settembre 1993, Paolo Deidda convenne in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Cagliari, Alfredo Cirronis, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 9.000.000, asseritamente dovutagli quale corrispettivo della vendita di un impianto
di irrigazione da lui conclusa con il convenuto;
che il Cirronis, costituitosi, contestò il fondamento della
domanda, deducendo di non aver mai stipulato un contratto di
vendita con il Deidda, il quale si era limitato a concedergli
l’uso gratuito di alcuni tubi e irrigatori;
che, a seguito del decesso del convenuto, si costituirono
in giudizio le eredi Maria Teresa Sanneris, Daniela Cirronis e
Anastasia Cirronis;
che, istruita la causa con produzioni documentali ed interrogatorio formale, il Tribunale di Cagliari, con sentenza in
data 10 novembre 2008 rigettò la domanda, ritenendo che
l’attore non aveva fornito la prova dell’allegato accordo con-

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trio Delfino;

trattuale e rilevando che la prova del contratto di vendita
non poteva essere fornita mediante testimoni, avuto riguardo
alla natura e alla funzione del bene e alla rilevante entità
del corrispettivo asseritamente pattuito;

blica mediante deposito in cancelleria il 10 luglio 2012, ha
rigettato il gravame del Deidda, dopo avere ammesso, con ordinanza in data 3 giugno 2009, la prova testimoniale da questo
articolata;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
il Deidda ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 ottobre 2012, sulla base di tre motivi;
che nessuna delle intimate ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo si denuncia insufficiente e/o omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, nonché
violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.
civ., lamentandosi l’erronea valutazione dell’interrogatorio
formale del convenuto in punto di intervenuta stipulazione,
tra le parti, di un accordo, non di comodato, ma di vendita;
che con il secondo motivo si addebita alla sentenza impugnata di non avere indagato quale sia stata la reale intenzione delle parti;

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che la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza resa pub-

che il terzo motivo lamenta un vizio di interpretazione
della volontà delle parti con riguardo alle ritenuta mancanza
di prova, comunque,

in

ordine all’entità del corrispettivo

della vendita;

possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;
che la Corte d’appello – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie – ha escluso che il Deidda abbia provato la vendita, ossia il trasferimento al Cirronis
dell’impianto in questione, in particolare sottolineando che
dalla deposizione del teste Solinas risulta che la richiesta
rivolta dal Cirronis al Deidda non era quella di acquistare un
impianto di irrigazione, ma solo di averlo in prestito, e che
le parti “non parlarono di prezzo”;
che i motivi di ricorso – anche là dove prospettano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge – si risolvono
in censure in fatto, ossia nella richiesta di una, non consentita, sovrapposizione del giudizio di legittimità a quello del
giudice di merito riguardo al materiale probatorio valutato,
con congrua ponderazione, da quest’ultimo;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le
intimate svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.

che i tre motivi – i quali, stante la loro connessione,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicem-

bre 2013.

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