Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1676 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17728-2018 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Q. MAJORANA 122,

presso lo studio dell’avvocato RAUNI MARCO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALI

DELL’STITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITA SCIPLINO

ESTER ADA, MATANO GIUSEPPE, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, DE ROSE

EMANUELE, SGROI ANTONINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 18 pubblicata il 22.3.2018 la Corte d’Appello di Trento ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da I.E. nei confronti dell’Inps, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dal predetto all’avviso di addebito del 24.3.2016, per il recupero di contributi dovuti alla gestione commercianti;

2. la Corte territoriale ha rilevato che alla prima udienza l’Inps era comparso mentre l’appellante non si era presentato, senza dare alcuna comunicazione al collegio; l’Istituto aveva preliminarmente eccepito la tardività dell’appello rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado, avvenuta in data 16.8.2017 e non il 5.9.2017 come erroneamente esposto dall’appellante nel proprio ricorso;

3. la data di notifica della sentenza (16.8.2017) risultava dei documenti prodotti con la memoria difensiva, mentre il ricorrente aveva allegato copia della sentenza senza documentare l’avvenuta notifica;

4. avverso la sentenza ha proposto ricorso I.E., articolato in un unico motivo illustrato da successiva memoria, cui l’Inps ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. con l’unico motivo di ricorso I.E. ha dedotto violazione dell’art. 348, comma 2, c.p.c., censurando la sentenza per avere deciso la causa alla prima udienza nonostante la sua mancata comparizione e la sua regolare costituzione;

7. ha assunto che, in base alla disposizione citata, il giudice dell’appello avrebbe dovuto rinviare la causa ad una udienza successiva;

8. ha esposto che nella fattispecie di causa la tempestività dell’impugnazione era oggetto di accertamento nel giudizio per querela di falso (R.G. 35048/2018) pendente dinanzi al Tribunale di Roma ed instaurato con atto di citazione notificato nelle date 18 e 21 maggio 2018, avente ad oggetto l’avviso di ricevimento del plico spedito con raccomandata per la notificazione della sentenza del Tribunale di Trento ex art. 285 c.p.c.. Tale avviso riportava la data del 16.8.2017 mentre la data di notificazione era 5.9.2017 (o, in subordine, 7.9.2017, data del timbro postale di spedizione dell’avviso di ricevimento al mittente);

9. ha dedotto che il deposito della copia notificata della sentenza di primo grado, di cui la sentenza impugnata rilevava la omissione, non avrebbe consentito la verifica della data di notificazione, avvenuta a mezzo del servizio postale: sulla copia della sentenza era apposta la data di consegna all’UNEP dell’atto da notificare (10 agosto 2017) e quella di spedizione del plico postale (10 agosto 2017);

10. la parte ricorrente ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

11. tale istanza non può trovare accoglimento; al riguardo questa Corte ha affermato che “Le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicchè, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità della relata di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità” (Cass. ord. sez 6, n. 11327 del 2017; Cass. n. 22517 del 2014);

12. si è ulteriormente precisato che la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; mentre, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale e l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2, costituisce il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi (Cass. n. 986 del 2009; n. 10402 del 2017; ord. sez. 6, n. 2343 del 2019);

13. quanto all’unico motivo di ricorso, deve rilevarsi come le disposizioni di cui all’art. 348 c.p.c., applicabili anche alle controversie soggette al rito del lavoro (in cui la costituzione dell’appellante avviene mediante deposito del ricorso in appello), sono dirette esclusivamente ad evitare che l’appello venga dichiarato improcedibile senza che l’appellante sia posto in grado di comparire all’udienza successiva a quella disertata, ma non attribuiscono all’appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, ma per motivi diversi dalla sua mancata comparizione (Cass. n. 5125 del 2007; n. 7586 del 2007);

14. ciò è quanto accaduto nel caso di specie, in cui l’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata in seguito all’accertamento della tardiva proposizione dello stesso e non in ragione della mancata comparizione alla prima udienza della parte appellante;

15. al contrario, le pronunce di legittimità richiamate nella memoria di parte ricorrente (Cass. n. 17368 del 2018; n. 2816 del 2015; n. 5238 del 2011) riguardano la declaratoria di improcedibilità in conseguenza della mancata comparizione in appello di una o entrambe le parti;

16. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

17. le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

18. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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