Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1676 del 23/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6456-2015 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SERGIO I

N. 32, presso lo studio dell’Avvocato ROSSELLA BUONANNI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato PATRIZIA AVERAIMO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6488/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

07/07/2014, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA, difensore del controricorrente,

la quale si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame dell’Inps ed in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato improponibile la domanda di D.F.A. tesa al riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1997, art. 13.

Per la cassazione della sentenza ricorre il D.F. denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come novellato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Inps si è difeso con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 riguarda non i singoli ratei della prestazione bensì il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto sia esso richiesto da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.

Si è, infatti, precisato che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009 perchè detto diritto è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (cfr. Cass. 17.6.2016 n. 12615 e ivi richiami ulteriori).

Poichè nè il ricorso nè la memoria prospettano ragioni che non siano già state esaminate e che comunque inducano a rivedere l’orientamento espresso nei ricordati precedenti il ricorso, manifestamente infondato deve essere rigettato con ordinanza ex art. 375 c.p.c..

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in e 2000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA