Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16759 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fratelli

Rosselli, n. 2, presso l’avv. MONDELLI DONATO, unitamente all’avv.

Stefano Pio Fo glia, che lo rappresenta e difende per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MANFREDONIA, in persona del sindaco C.P.,

elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo Orbitelli, n. 31, presso

l’avv. CLEMENTE MICHELE, unitamente all’avv. Gaetano Prencipe che lo

rappresenta e difende per procura;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1253, pubblicata

il 27 dicembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

giugno 2011 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.tì Stefano Pio Foglia e Gaetano Prencipe;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha con eluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 novembre 1998 il Comune di Manfredonia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia P.M. per sentir accertare l’acquisto a titolo originario di un terreno in catasto alla partita 8588, foglio 38, particene 304 e 305, a seguito di accessione invertita in dipendenza dei lavori su di esso eseguiti per la costruzione di una strada di collegamento, con cavalcavia sulla strada ferrata, tra la locale Via (OMISSIS).

Il convenuto spiegava domanda riconvenzionale di retrocessione con risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento del bene, da determinarsi in Euro 1.652.662.07 per la mancata disponibilità del bene ed in ulteriori Euro 212.324.45 ed Euro 278.255,64 per la mancata riscossione di canoni di locazione.

Con sentenza del 25 marzo 2002 il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava il Comune al rilascio del terreno occupato e al risarcimento dei danni, liquidati in misura di Euro. 80,00.

Su gravame di entrambe le parti la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 3 ottobre – 27 dicembre 2004, dichiarava, in riforma della decisione impugnata, l’acquisto per accessione invertita del bene da parte del Comune di Manfredonia e rigettava ^ sia la domanda di retrocessione proposta dal P. sia quella di risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene occupato a causa dell’intervenuta prescrizione quinquennale.

Osservava la Corte che l’opera pubblica in questione, la quale aveva interessato vari fondi tra i quali quello del P., era stata in gran parte realizzata e ciò non consentiva il ripristino dello stato dei luoghi sicchè doveva ritenersi verificata l’irreversibile trasformazione del fondo del P. sebbene esso fosse stato interessato unicamente dallo scavo di sbancamento e dalla realizzazione delle spallette laterali. L’occupazione acquisitiva si fondava, infine, sulla presenza di una dichiarazione di pubblica utilità ravvisabile nella delibera del 22 dicembre 1983, n. 350, con la quale l’opera era stata riapprovata dopo l’annullamento da parte del giudice amministrativo delle precedenti delibere del 22 ottobre 1979, n. 741, e del 27 febbraio 1981 n. 387 e pertanto l’azione risarcitoria per la perdita della proprietà del bene non poteva trovare accoglimento a causa dell’intervenuta prescrizione quinquennale, ritualmente eccepita dal Comune di Manfredonia, poichè la domanda era stata proposta solo con la comparsa di risposta del 19 dicembre 1998 mentre l’irreversibile trasformazione del bene si era verificata nel periodo tra il 21 gennaio 1985 e il 30 marzo 1987, data della disposta sospensione dei lavori.

Contro la sentenza ricorre per cassazione P.M. con tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Manfredonia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va presa preliminarmente in esame la notificazione del controricorso della quale viene eccepita l’inesistenza in quanto effettuata in Via (OMISSIS), preso l’avv. Vincenzo Ricciardi, in vece che presso l’avv. Donato Mondelli, domiciliatario del ricorrente, con studio nel medesimo stabile.

L’eccezione non ha fondamento poichè la notificazione è radicalmente inesistente quando venga effettuata con consegna di copia dell’atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario, mentre nella specie essa ha avuto luogo con consegna a procuratore diverso dal domiciliatario ma con studio comune e comunque sito nello stesso stabile il quale ne ha curato la consegna al suo destinatario. Trattasi quindi di mera nullità sanata a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 c.p.c., comma 3, richiamato dal successivo art. 160).

Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo il ricorrente contesta che le opere realizza, te sul fondo occupato siano di tale entità da comportarne la irreversibile trasformazione e precluderne la retrocessione.

La censura, ancorchè assistita da numerosi richiami giurisprudenziali, non può trovare accoglimento poichè, sotto il pretesto della denuncia di violazione di legge, essa pretende un riesame del merito attraverso una rivalutazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che sono state fatte proprie dalla sentenza con una motivazione che si sottrae ad ogni censura come risulta dal rilievo che il vizio di motivazione, pur denunziato dal ricorrente, non trova alcuna illustrazione nello svolgimento del motivo in esame.

Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la riapprovazione dell’opera di pubblica utilità dopo l’annullamento delle due precedenti delibere non avrebbe potuto comportare la reviviscenza di un procedimento ablatorio in radice invalido e insuscettibile, in quanto tale, di postume sanatorie, sicchè l’apprensione del bene risulterebbe frutto di un’occupazione usurpativa priva di ogni giustificazione in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

La censura non merita accoglimento poichè si fonda su un sostanziale travisamento dei fatti che hanno dato luogo alla controversia in esame.

La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che l’annullamento delle prime due delibere di approvazione dell’opera sono state seguite da una terza delibera di riapprovazione – avente valore di dichiarazione di pubblica utilità – che non ha comportato alcuna sanatoria della precedente situazione, pregiudicata dall’intervento del giudice amministrativo, ma una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell’opera approvata, la cui validità ed efficacia preesisteva rispetto all’avvenuta irreversibile trasformazione del suolo, cosi come risulta dallo svolgimento temporale della vicenda illustrato nella motivazione della sentenza impugnata.

La corretta individuazione della fattispecie dell’occupazione acquisitiva, sorretta dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzai: si sul fondo occupato, comporta l’assorbimento del l’esame del terso motivo con il quale si censura la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione quinquennale sulla base dell’asserita natura usurpativa dell’occupazione del fondo del P..

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 12.000,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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