Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16759 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento A.S.D.S. s.a.s. (P.I. (OMISSIS)), domiciliato in Roma,

Via G. Pisanelli 2, presso l’avv. DI MEO S., che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. G. Benini, come da mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Gommificio italiano s.n.c. (P.T. (OMISSIS)), domiciliata in Roma,

Via Fabio Massimo 60, presso l’avv. CAROLI E., che la rappresenta e

di fende unitamente all’avv. A. Mancasi, come da mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2004 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 17 febbraio 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore delegato per il ricorrente, avv. Di Ciuto, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Rosario, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze si è pronunciata nel giudizio promosso dalla A.S.D.S. s.a.s., successivamente dichiarata fallita, nei confronti della Gommificio italiano s.n.c., proprietaria di un immobile condotto in locazione dalla società attrice per contratto stipulato il (OMISSIS).

Risulta dalla sentenza impugnata che il 22 settembre 1993 la A.S.D.S. s.a.s. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno la Gommificio italiano s.n.c, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione e la condanna della locatrice al pagamento della somma di L. 318.349.000, spesa per una ristrutturazione dell’immobile locato.

Costituitasi in giudizio, la Gommificio italiano s.n.c. produsse una scrittura privata in data (OMISSIS), con la quale la A.S.D.S. s.a.s. aveva rinunciato a ogni pretesa in ordine alle spese di ristrutturazione dell’immobile; e propese domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 78.000.000 per canoni arretrati.

Sopravvenuto il (OMISSIS) il fallimento dell’attrice, la curatela fallimentare nel proseguire il giudizio eccepì l’inopponibilità al fallimento della scrittura privata del (OMISSIS), sia perchè priva di data certa sia perchè rappresentativa di un atto a titolo gratuito. E in accoglimento dell’eccezione, il tribunale, con sentenza non definitiva dell’11 luglio 2001, dichiarò la scrittura inopponibile al fallimento. La sentenza, impugnata dalla Gommificio italiano s.n.c., fu però riformata dallo Corte d’appello di Firenze, che ritenne certa la data della scrittura e non gratuita la rinuncia al rimborso delle spese necessarie alla ristrutturazione, da interpretarsi quale corrispettivo per l’autorizzazione delle opere da parte della locatrice.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione il Fallimento A.S.D.S. s.a.s. e propone tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Gommificio italiano s.n.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 31, in relazione alla L. Fall., artt. 43, 46 e 64, lamentando che sia stata erroneamente esclusa l’inopponibilità al fallimento della rinuncia al rimborso delle spese di ristrutturazione dell’immobile locato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano ritenuto tardiva la domanda L. Fall., ex art. 64, proposta dal curatore.

Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 64, censurando la esclusione della gratuità della rinuncia al rimborso delle spese di ristrutturazione dell’immobile. Rileva che secondo la giurisprudenza l’inefficacia degli atti gratuiti è fondata sul solo presupposto oggettivo della mancanza di corrispettivo, senza alcuna considerazione per le motivazioni dell’atto.

2. Il ricorso è infondato.

Non v’è dubbio che “l’inefficacia prevista dalla L. Fall., art. 64, ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell’esistenza dell’atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell’azione revocatoria quale prevista invece nell’art. 67 della legge fallimentare” (Cass., sez. 1^, 1 aprile 2005, n. 6918, m.

580236). Sicchè fu tempestiva e rituale l’eccezione di inopponibilità al fallimento della controversa rinuncia alle spese di ristrutturazione dell’immobile. Tuttavia non risulta correttamente censurata la qualificazione come onerosa della rinuncia al rimborso delle spese di ristrutturazione dell’immobile da parte della società conduttrice.

Secondo quanto prevede l’art. 1592 c.c., infatti, “salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna”.

Peraltro il conduttore non può, senza autorizzazione del locatore, intervenire sulla cosa locata con opere che ne modifichino la natura o la destinazione (Cass., sez. 3^, 10 settembre 1999, n. 9622, m.

529805, Cass., sez. 3^, 28 ottobre 1993, n. 10735, m. 484109).

Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi allegazione circa la natura delle opere realizzate, è plausibile il convincimento espresso dai giudici del merito di uno scambio tra l’autorizzazione alla realizzazione delle opere, rilasciata dal locatore, e l’assunzione dell’onere delle spese da parte del conduttore.

Si deve pertanto concludere con il rigetto de ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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