Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16759 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8628/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Ecom s.a.s. di Centrito Fanco & C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 18/02/11, depositata il 17 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Amministrazione Finanziaria ha rigettato un’istanza di rimborso credito Iva per l’anno 1998 presentata il 13 marzo 2005, ritenendola tardiva, in quanto proposta oltre il termine di decadenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, non essendo stata presentata nè la dichiarazione annuale, nè il modello Vr, all’epoca richiesto per conseguire il rimborso;

che il contribuente ha ottenuto ragione in primo grado, con decisione poi confermata dalla Commissione tributaria regionale del Molise, la cui sentenza è impugnata in questa sede dalla Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo, il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21: si sostiene che, poichè il rimborso non fu chiesto mediante il modello VR, la fattispecie ricadeva sotto l’ambito di applicazione dell’art. 21 cit., per cui la richiesta doveva essere presentata entro il termine biennale di decadenza previsto da tale norma;

che il motivo è inammissibile;

che in questa materia si è consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema corte l’orientamento secondo cui, una volta che la domanda di rimborso dell’eccedenza detraibile sia stata proposta nella dichiarazione annuale o nel modello Unico, l’art. 21 non è più applicabile, riguardando la norma fattispecie di rimborso di credito Iva non chiesto con la dichiarazione, ma tuttavia rimborsabile (Cass. 20039 del 2011; Cass. 6986 del 2014; Cass. 4145 del 2016);

che la mancata presentazione del modello Vr, secondo questo orientamento, non basta a caratterizzare la fattispecie quale domanda proposta fuori dallo schema legale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30;

che quanto si legge nella sentenza al riguardo è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Suprema corte;

che così si esprime infatti la Ctr: “In concreto il modello VR non è posto dalla legge come documento costitutivo del diritto al rimborso ma piuttosto come atto integrativo dell’obbligo di dichiarazione annuale che è, nei casi di specie, l’unico documento prescritto dalla legge per formalizzare il diritto al rimborso, donde la funzione del modello è ricondotta alla mera esigenza di migliorare o, comunque, rendere più speditive le procedure di rimborso”;

che nel caso di specie è circostanza pacifica che, per l’anno 2008 cui il credito si riferisce, non furono presentate nè la dichiarazione annuale, nè il modello Vr, per cui la considerazioni della Ctr, corrette in punto di diritto laddove riconoscono quale unico presupposto del diritto al rimborso l’indicazione del credito nella dichiarazione annuale, non considerano che, nel caso in esame, tale adempimento fu omesso;

che in ordine a tale aspetto, però, l’Agenzia avrebbe dovuto semmai impugnare la sentenza per vizio di motivazione, laddove la sola censura proposta è la violazione di legge, ch’è peraltro dedotta con il motivo in termini non corrispondenti al ragionamento complessivo sviluppato dalla Ctr, la cui decisione favorevole per la contribuente non si spiega tanto con la svalutazione della funzione del modello Vr, ma nella particolare ricostruzione che giudici d’appello hanno ritenuto di dover dare della vicenda;

che in punto d fatto è avvenuto che la società, avvedutasi di avere eseguito un versamento mensile nell’anno 1998 di importo superiore al dovuto, ha portato il credito in compensazione nell’anno successivo, avendo tuttavia omesso di presentare la dichiarazione relativa all’anno in cui il maggiore versamento era stato eseguito;

che il Fisco ha ritenuto non corretto tale modo di procedere e ha emesso cartella di pagamento;

che la società ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione del carico iscritto, estinguendo poi il debito mediante pagamento di tutte le rate;

che, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza, il recupero da parte del Fisco di quanto a suo tempo indebitamente portato in detrazione ha comportato una duplicazione di imposta, con conseguente diritto del contribuente di ripetere l’indebito;

che tale diritto, secondo la Ctr, è sorto al momento del pagamento dell’ultima rata: “trattasi di credito derivante da indebito e pertanto il diritto del contribuente si estingue per prescrizione con decorso di dieci anni dalla data in cui è sorto il presupposto del rimborso che, nella fattispecie è sorto con il pagamento dell’ultima rata di cui alla cartella, avvenuto il 30 novembre 2005”;

che insomma emerge da questa ricostruzione che, secondo la Ctr, le somme richieste in restituzione non furono quelle pagate nel 1998, ma quelle iscritte a ruolo, dal cui pagamento ne derivò il diritto del contribuente di ripetere l’indebito, con l’unico limite della prescrizione decennale;

che tale ratio decidendi non ha costituito oggetto di impugnazione;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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