Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16758 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1778/2009 proposto da:

B.M. (c.f. (OMISSIS)), G.L.,

G.M., GA.LU., G.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso

l’avvocato CONTALDI Mario, che li rappresenta e difende unitamente

2010 all’avvocato GAIDANO FABRIZIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.A. (c.f. (OMISSIS)), C.G. (c.f.

(OMISSIS)), C.M. (c.f. (OMISSIS)),

CO.SAL DI ADRIANA PICCA & C. S.A.S. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo STUDIO TOSETTO WEIGMANN E

ASSOCIATI, rappresentati e difesi dagli avvocati LATINI SERENA,

CAMISASSI MARCO, GIOVANNETTI ALESSANDRA, WEIGMANN MARCO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1177/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato F. GAIDANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato S. LATINI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso per carenza di legittimità attiva, in subordine rigetto con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5 maggio 2005 i sigg.ri B.M., L., A., Lu. e G.M. citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Salluzzo la società Co.Sai di Adriana Picca & C s.a.s. (in prosieguo indicata come Co.Sal.), nonchè i sigg. P.A., M. e C.G.. Gli attori, premesso di essere stati soci di un società denominata Central Park s.a.s., poi sciolta e cancellata dal registro delle imprese, riferirono che quest’ultima aveva in precedenza stipulato con la Co.Sai un contratto preliminare di acquisto di un appezzamento di terreno, ma che dette società avevano poi redatto una scrittura in cui avevano dichiarato di voler consensualmente risolvere quel contratto. Si sarebbe però trattato di una risoluzione simulata, o altrimenti annullabile, ed in tal senso fu chiesto al tribunale di pronunciarsi per poi emettere una sentenza sostitutiva del contratto non concluso, con intestazione agli attori dei terreni promessi in vendita alla società ormai non più esistente.

La domanda non fu accolta perchè il tribunale ritenne che la società Central Park, pur se cancellata dal registro, fosse da considerarsi ancora esistente, a causa delle pendenze in atto, e che pertanto la legittimazione a far dichiarare simulato l’accordo risolutorio di cui sopra ed a pretendere l’esecuzione in forma specifica di contratti stipulati dalla medesima società competesse a quest’ultima, e non anche individualmente ai soci.

Investita del gravame proposto dai soccombenti, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 12 agosto 2008, confermò integralmente la decisione del primo giudice.

Avverso tale sentenza i sigg.ri B. e G. hanno proposto ricorso per cassazione.

Gli intimati hanno resistito con controricorso e successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 2495 e 2312 c.c., censurano l’affermazione della corte d’appello che ha negato la loro legittimazione a far valere diritti originariamente spettanti ad una società cancellata dal registro delle imprese sul presupposto che la società possa, nondimeno, esser considerata esistente e che perciò solo ad essa competa l’esercizio di tali diritti.

Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, una siffatta affermazione – secondo i ricorrenti – non avrebbe più fondamento, poichè le modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 c.c., renderebbero invece evidente che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese implica la definitiva estinzione dell’ente, e tale conclusione non potrebbe non essere sistematicamente estesa anche all’ipotesi di cancellazione dal registro di una società di persone.

I ricorrenti, perciò, chiedono a questa corte di affermare che la cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l’immediata estinzione della medesima società, con la conseguenza che questa non può più essere considerata titolare dei diritti o degli obblighi che in precedenza facevano ad essa capo; e che siffatto principio è applicabile, a partire dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 6 del 2003, anche con riguardo a cancellazioni intervenute in epoca anteriore.

2. Le sezioni unite di questa corte, con le recenti sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, hanno affermato: che l’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, non è norma interpretativa, bensì innovativa ed ultrattiva; che, tuttavia, essa è volta a disciplinare anche gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo la loro estinzione a partire da tale data in conseguenza dell’indicata pubblicità, diversamente da quanto opinava l’unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità; che, per ragioni di ordine sistematico, dalla stessa data del 1 gennaio 2004 anche per le società di persone, pur restando esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione dal registro (impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione), l’intervenuta cancellazione fa presumere il venir meno della capacità e della legittimazione dell’ente, pur se perdurino rapporti o azioni in cui esso era parte, stante l’esigenza di garantire la parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, onde occorre far leva sull’analogia juris ed utilizzare, anche per quelle di persone, regole corrispondenti alla nuova disciplina introdotta per definire gli effetti della cancellazione delle società di capitali.

2.1. Da tali principi non v’è ragione di discostarsi nel presente caso.

2.2. Si pone, però, un ulteriore problema, che le sezioni unite non hanno dovuto affrontare nelle sentenze sopra menzionate: se (ed eventualmente in qual misura) spetti ai singoli soci la legittimazione a far valere in giudizio diritti o azioni la cui titolarità competeva alla società prima della sua cancellazione.

All’indomani della riforma del diritto societario che ha condotto alla nuova formulazione dell’art. 2495 c.c., la dottrina ed, in taluni casi, anche la giurisprudenza di merito non hanno mancato d’interrogarsi sulla sorte delle sopravvenienze attive scoperte dopo la cancellazione della società dal registro o sulla sorte dei residui patrimoniali attivi non liquidati prima della cancellazione (così come sulla situazione dei processi di cui la società cancellata fosse parte). E diverse soluzioni sono state prospettate:

da taluni ipotizzandosi la necessità della nomina di un curatore speciale, deputato al completamento delle attività non ultimate dal liquidatore prima della cancellazione; da altri invocandosi il potere del giudice del registro di cancellare d’ufficio le iscrizioni – in questo caso la pregressa cancellazione della società – effettuate in difetto delle condizioni richieste dalla legge (su si cui si veda sez. un. n. 8426 del 2010); da altri ancora configurandosi un meccanismo successorio dal quale scaturirebbe una situazione di comunione tra gli ex soci, avente ad oggetto i beni non liquidati, o comunque una contitolarità in capo a costoro dei diritti spettanti alla società prima della cancellazione.

Non sembra, tuttavia, che sia necessario prendere posizione su tali opzioni ricostruttive nel presente giudizio, nel quale non di sopravvenienze o residui attivi deve parlarsi, bensì di una pretesa giudiziaria volta – come s’è accennato – a far accertare la simulazione di un negozio risolutivo di cui la società cancellata era parte e, conseguentemente, ad ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare che si assume solo simulatamente risolto.

Non si tratta, quindi, di beni, di crediti o comunque di valori di sicura identificazione, dei quali si sarebbe potuto ipotizzare la liquidazione in favore dei soci, e la cui successiva scoperta consentirebbe perciò di dubitare che la cancellazione sia stata effettuata in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (il che potrebbe anche, come detto, aprire la strada alla cancellazione d’ufficio da parte del giudice del registro della precedente cancellazione).

D’altronde, il carattere contenzioso della pretesa azionata in causa rende problematico anche costruire – secondo il suggerimento che s’è visto provenire da una parte della dottrina per le sopravvenienze attive – un meccanismo successorio dal quale scaturirebbe una situazione di comunione tra gli ex soci, o comunque una contitolarità in capo a loro di diritti prima spettanti alla società.

Prima ancora d’interrogarsi sulla possibilità che solo alcuni tra gli eventuali successori o contitolari siano legittimati all’esercizio di una simile pretesa, occorre considerare come sia assai dubbio che l’azione, ora esercitata solo da alcuni degli ex soci, corrisponda ad una posizione giuridica loro trasmessa dalla società estinta: perchè, se è indiscutibile che la società medesima sarebbe stata legittimata all’esercizio di una simile azione, sta di fatto che non la ha esercitata e che, con la decisione di porsi in liquidazione e cancellarsi dal registro (decisione che i controricorrenti sottolineano essere stata presa a suo tempo da tutti i soci all’unanimità), ha evidentemente scelto di non farlo.

Certamente un successore può esercitare un’azione spettante al suo dante causa, ma non in presenza di un pregresso comportamento di costui inequivocabilmente inteso a rinunciarvi, giacchè in tal caso è venuto meno l’oggetto stesso dell’ipotizzata trasmissione successoria.

3. Ne consegue che, sia pur previa correzione della motivazione dell’impugnata sentenza, il ricorso deve esser rigettato con l’enunciazione del seguente principio di diritto:

“In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, singoli soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che questa ha scelto di non esperire sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro”.

4. La novità delle questioni trattate suggerisce di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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