Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16758 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4769/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Ciccotti Supermercati s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio

D’Acunto, con domicilio eletto in Roma, via Fratelli Rosselli 2,

presso lo studio dell’avv. Viviana Vettorello;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1105/39/10, depositata il 27 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Lazio (Ctr) ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente contro avviso di accertamento, con il quale, per l’anno 2003, furono induttivamente accertati maggiori ricavi in applicazione del metodo delle percentuali di ricarico;

che contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

che in primo luogo deve rilevarsi che l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso (11 febbraio 2012) cadeva di sabato, per cui il termine è stato prorogato di diritto al successivo giorno non festivo lunedì 13 febbraio 2012, data di spedizione della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale (art. 155 c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 3,: “Le disposizioni di cui dell’art. 155 c.p.c., commi 5 e 6, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data dell’1-3-2006”);

che l’unico motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio;

che il motivo è fondato:

che la Ctr ha deciso in senso favorevole per la contribuente non perchè abbia ritenuto già in via di principio illegittima la ricostruzione induttiva del reddito in presenza di scritture contabili non inattendibili nel loro complesso, ma in quanto ha ritenuto non idoneo il metodo delle percentuali di ricarico così come utilizzato dal Fisco per determinare i maggiori ricavi;

che tale giudizio di inidoneità è giustificato essenzialmente sulla base di due considerazioni: difetto di rappresentatività del campione e utilizzo della media aritmetica e non ponderale;

che l’una e l’altra conclusione, però, non sono adeguatamente giustificate, in quanto la sentenza non chiarisce in alcun modo, in rapporto al tipo di attività svolta dall’impresa e al complesso dei prodotti commercializzati, perchè il campione prescelto non fosse rappresentativo: è tale il campione che comprenda, fra i prodotti commercializzati dall’impresa, quelli più significativi per qualità e quantità, anche senza estendersi necessariamente alla totalità dei beni (cfr. Cass. 13816/2003);

che la frase usata dalla Ctr al riguardo, secondo cui “la percentuale così accertata non trae origine da una indagine conoscitiva sulle caratteristiche dell’attività svolta” costituisce una frase generica, che non spiega alcunchè, in quanto non correlata con la fattispecie concreta sottoposta a verifica;

che analoga considerazione deve farsi in ordine all’ulteriore considerazione della sentenza che fu operata la media aritmetica e non quella ponderale fra le percentuali di ricarico dei singoli prodotti del campione;

che le affermazioni della sentenza riecheggiano principi realmente ravvisabili nella giurisprudenza di legittimità sulle percentuali di ricarico, solo che la Ctr ne ha fatto applicazione, in favore della contribuente, senza preventivamente verificare se la loro applicazione fosse pertinente nel caso di specie;

che, infatti, l’uso della media aritmetica in luogo di quella ponderale non può essere considerato inattendibile in termini assoluti, giustificandosi l’uso della media ponderale essenzialmente quando l’azienda commercializzi prodotti merceologicamente differenti e con percentuali di ricarico diversificate (cfr. Cass. n. 14328/2009);

che il motivo va pertanto accolto, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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