Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16757 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24577-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ING. O.M. SPA, in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega in

calce;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in atti, la CTR Puglia, rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato la decisione che in primo grado, su ricorso della contribuente. aveva annullato le cartelle di pagamento notificate alla parte a seguito di diniego di condono L. n. 289 del 2009, ex art. 9 bis per tardività nei versamenti.

La CTR ha ritenuto dirimente ai fini del pronunciato rigetto la circostanza che in altro giudizio era stata dichiarata l’illegittimità del presupposto atto di diniego, di modo che, una volta venuti meno gli effetti di esso, “pur in presenza di una sentenza non ancora passata in giudicato, ogni dissertazione sulla validità della stessa ha un valore accademico, essendo venuta meno la fonte da cui le cartelle di pagamento prefate hanno tratto origine”.

Avverso detta sentenza insorge l’Agenzia con un ricorso su un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva la parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Nell’introdurre l’unico motivo del proprio ricorso – a mezzo del quale si lamenta la violazione della L. n. 289 del 2009, art. 9-bis essendosi erroneamente ritenuto che i pagamenti parziali non impediscono il perfezionarsi del condono – l’Agenzia delle Entrate ha fatto altresì rilevare che avverso la sentenza annullamento del diniego di condono – che la sentenza qui in esame ha assunto senza riserve a presupposto per la declaratoria di nullità delle susseguenti cartelle di pagamento – è stato promosso ricorso per cassazione e che il relativo giudizio è tuttora pendente, chiedendo in ragione di ciò che i ricorsi siano riuniti e decisi in un’unica sede. E’ intuitivo che, nel rilevare la circostanza e nel formulare la conseguente istanza, la deducente, ragionando su gli aspetti di indubbia connessione che le specie in trattazione avanti a questa Corte palesano in senso processuale, abbia inteso non solo far valere ragioni di convenienza in guisa delle quali la trattazione congiunta dei giudizi risulterebbe giustificata dal fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti, ma, seguendo il filo della peculiare impostazione impressa all’odierna vicenda dal giudice d’appello – che ha fatto discendere la soluzione del caso al suo esame da quella adottata in relazione al diniego di condono -abbia pure inteso rimarcare il nesso logico-giuridico che tra le due vicende è venuto perciò a crearsi, in tal modo manifestando il proprio concreto interesse – ad esplicitazione del quale si correla la richiesta di riunione – a che le due vicende non solo vengano decise congiuntamente, ma che la decisione sulla seconda (l’impugnazione delle cartelle) non resti indifferente alla soluzione accolta in ordine alla prima (l’impugnazione del diniego di condono).

2.2 Sicchè, facendo rettamente seguito all’istanza, volta dunque ad invocare gli effetti dell’eventuale giudicato formatosi in relazione all’impugnazione del diniego di condono, il collegio non può che prendere atto che questa Corte con sentenza 581 del 15.1.2016, pronunciandosi appunto sul ricorso afferente al diniego di condono, ha ritenuto di accogliere, sul consolidato rilievo che il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 289 del 2009, art. 9-bis richiede l’integrale pagamento delle somme dovute, l’impugnativa erariale ed ha conseguentemente cassato la sentenza di secondo grado che ne aveva dichiarata l’illegittimità e che la sentenza qui impugnata ha assunto a proprio pregiudiziale presupposto della propria decisione.

2.3 Essa va perciò cassata e la causa dovrà essere rinviata al giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla CTR Puglia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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