Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16757 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3967/2012 R.G. proposto da:

R.G., rappresentata e difesa dall’avv. Maffei, con

domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio 61, studio del difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 548/4/2010, depositata il 15 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’Il aprile

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr), decidendo in sede di rinvio, ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2004, furono induttivamente accertati maggiori ricavi a seguito del rinvenimento di un floppy disk presso i luoghi di pertinenza della contribuente;

che la Ctr, dopo avere posto l’accento sul proprio obbligo di attenersi al principio di diritto enunciato dalla Suprema corte, ha ritenuto l’appello dell’Ufficio fondato, addebitando alla contribuente di non avere fornito concreti elementi probatori per vincere la presunzione su cui era fondato l’accertamento induttivo effettuato nel caso di specie;

che la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza, deducendo, con il primo motivo e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, la violazione degli art. 112 e 132 c.p.c.;

che il rimprovero mosso alla Ctr è di non avere pronunciato sulle domande proposte dalla ricorrente e, in ogni caso, di avere omesso la motivazione in relazione a quelle stesse domande;

che il motivo è infondato;

che la Suprema corte, con la sentenza con la quale aveva ordinato il rinvio, aveva chiarito che l’accertamento svolto nei confronti della contribuente si fondava su una presunzione di per sè idonea a giustificare l’accertamento induttivo, con correlativa inversione dell’onere probatorio a carico della contribuente;

che, conseguentemente, il nuovo esame demandato al giudice di rinvio consisteva non già nella verifica diretta a stabilire se i fatti dedotti dall’Ufficio fossero sufficienti a integrare una presunzione idonea a giustificare l’accertamento, ma essenzialmente nella diversa verifica se quella stessa presunzione fosse stata superata dalla prova contraria fornita dalla contribuente;

che la Ctr ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita;

che tale statuizione non incorre nelle carenze indicate nel motivo, nè sotto il profilo dell’omessa pronuncia, nè sotto il profilo della mancanza di motivazione;

che nel caso di specie la motivazione esiste e non è per niente illogica, comprendendosi con chiarezza l’iter logico seguito dal giudice di rinvio per pervenire alla decisione;

con il secondo motivo censura la sentenza, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, da un lato, per avere accolto l’appello dell’ufficio nonostante questo avesse chiesto, nel giudizio di rinvio, solo il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, omettendo peraltro la motivazione in ordine a tale supposta pronuncia ultra petita; dall’altro, per non avere pronunciato sulle domande proposte dalla parte (la contribuente) ad iniziativa della quale fu operata la riassunzione dopo la cassazione con rinvio;

che la censura nel suo complesso non tiene conto della natura del giudizio di rinvio, nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 c.p.c., comma 2) (Cass. n. 23073/2014; n. 2309/2007);

che, ciò posto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè la supposta novità è denunciata con riferimento alle conclusioni assunte dall’Agenzia dell’entrate nel giudizio di rinvio, a seguito della riassunzione operata dalla contribuente, mentre, tenuto conto della natura del giudizio di rinvio, la novità andava denunciata avuto riguardo al confronto fra le conclusioni del giudizio di rinvio e quelle dell’atto di appello originario;

che in ordine all’ulteriore censura di cui al motivo ora in esame (omessa pronuncia sulle domande del contribuente), essa riflette con evidenza il fraintendimento in cui è incorsa la ricorrente in relazione alla natura del giudizio di rinvio, il cui oggetto era pur sempre rappresentato dall’appello proposto dal Fisco contro la sentenza di primo grado;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione del complesso degli elementi dedotti dalla contribuente; contemporaneamente il motivo deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa motivazione; in via subordinata la sentenza è censurata per motivazione illogica perplessa e carente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

che il punto dal quale occorre partire è che il valore presuntivo dei fatti addotti dal Fisco a sostegno dell’accertamento non era più suscettibile di discussione;

che, ciò posto, la sentenza ha ritenuto che la contribuente non avesse offerto elementi idonei a superare la presunzione, per cui la relativa valutazione, immune da censure sotto il profilo dell’error in procedendo e della violazione di legge, andava attaccata per vizio di motivazione;

che tale vizio è stato inserito in via subordinata nella rubrica del motivo, ma per questa parte il motivo è inammissibile, poichè la complessiva esposizione non consente di scindere una censura principale, proposta come error in procedendo, dalla pretesa censura subordinata, riguardante il vizio di motivazione, la cui deduzione, peraltro, richiedeva l’indicazione di fatti non correttamente valutati dal giudice di rinvio e la cui corretta valutazione avrebbe giustificato una conclusione diversa;

che al contrario la sentenza è denunciata in modo globale, dolendosi nella sostanza la ricorrente della decisione assunta dalla Ctr e sollecitandone una diversa, in contrasto con il principio che “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. S.U. n. 13045/1997; conf. Cass. n. 17477/2007);

che di là dai rilievi che precedono è d’altronde chiaro che l’autentico rimprovero che la ricorrente muove alla Ctr è di non avere colto l’arbitrarietà e erroneità della presunzione proposta dall’Agenzia dell’entrate, che si pretende fondata su presupposti non correttamente valutati;

che tale valutazione, però, non esprime alcun errore o omissione in cui sia incorso il giudice di rinvio, posto che, come ampiamente chiarito, l’idoneità delle presunzioni addotte dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento si imponevano al giudice di rinvio quale dato oggettivo e incontrovertibile;

che, pertanto, il ricorso va interamente rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’importo di Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA