Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16756 del 23/07/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 16756 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 10007-2012 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA con ordinanza
2014

n.250/2012 depositata il 3/04/2012 nella causa tra:

278

MARIA MELECA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

M.I.U.R.

UFFICIO

SCOLASTICO

REGIONALE AMBITO

Data pubblicazione: 23/07/2014

TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA;
resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;

Generale dott. MAURIZIO VELARDI, il quale chiede che la
Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il
ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice
ordinario a conoscere della domanda proposta da Maria
Meleca nei confronti del M.I.U.R..

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore

10007.2012

Camera di consiglio Sezioni Unite Civili 13 maggio 2014

Pres. F. Miani Canevari
Est. V. Di Cerbo

ORDINANZA

1.

Con ricorso al Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, Maria Maleca ha impugnato la
graduatoria permanente definitiva per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali
dell’Area A e B del personale ATA approvata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Calabria con decreto del 1 0 agosto 2011. Ha lamentato in particolare l’erroneità
dell’esclusione dalla suddetta graduatoria motivata con la mancanza dei requisiti richiesti dal
bando (almeno due anni di effettivo servizio prestato presso scuole statali in posti corrispondenti al
profilo professionale di interesse).

2.

Il Tribunale di Palmi con sentenza pubblicata in data 14 novembre 2011 ha declinato la propria
giurisdizione in favore del giudice amministrativo, avendo ritenuto che si trattasse di una procedura
concorsuale, della quale l’approvazione della graduatoria costituiva l’atto definitivo.

3.

Il TAR Calabria, successivamente adito, con ordinanza in data 3 aprile 2012 ha invece ritenuto la
sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sull’assunto che la procedura in questione non
riguardasse la fase del concorso ma fosse preordinata unicamente alla formazione della graduatoria
in una situazione nella quale non esistevano posti messi a concorso, con la conseguenza che
l’assunzione vera e propria, da effettuare sulla base della graduatoria permanente così formata e
aggiornata, sarebbe avvenuta solo in un momento successivo, in relazione ai posti resisi via via
disponibili. Sulla base di tali premesse il TAR Calabria ha sospeso il procedimento ed ha rimesso la
causa dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge
n. 69 del 2009 sollevando d’ufficio la questione di giurisdizione e chiedendo che venga dichiarata,
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Palmi, la giurisdizione del giudice ordinario.

4.

Le parti del giudizio di merito non si sono costituite.

5.

Il P.G., al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., ha concluso
chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

6.

Ritengono queste Sezioni Unite che nel caso di specie debba essere dichiarata la giurisdizione del
giudice ordinario.

7.

Queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio
2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie
permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per
l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1991 e
successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che
non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del
datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili
solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della
graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l’inerenza a
procedure concorsua li – per le quali l’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del
3

Fatto e diritto

giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di
determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano
disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la
fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase
delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase,
questa, dominata dall’esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa
nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la
perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così
contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative
due fasi suddette, e l’inserzione dell’aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti
ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a
realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell’altro sistema sono
ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola,
l’assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l’art. 63 cit., che si riferisce alle procedure
concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l’inserzione dell’aspirante
in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il
soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad
una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la
conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario.
8.

Nel caso di specie, come si evince chiaramente dalla ordinanza del TAR Calabria che ha sollevato
d’ufficio la questione di giurisdizione, la domanda della ricorrente era preordinata unicamente alla
formazione della graduatoria in una situazione nella quale non esistevano posti messi a concorso, e
pertanto, in applicazione dei principi sopra affermati, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice
ordinario.

9.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette la causa.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.

graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell’un sistema è ravvisabile solo la prima delle

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