Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16756 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Società Cooperativa Lucilia a r.l. in liquidazione coatta

amministrativa in persona del commissario liquidatore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via F. Paolucci dè Calboli 9, presso l’avv.

SANDULLI Piero, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G., B.F., D.C.,

A.S., C.V., B.C.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Po 25/B presso l’avv. Alfredo

Samengo, rappresentati e difesi dall’Avv. FERRARI Vincenzo, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 615/2005

del 22.7.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’8.6.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Patania con delega per la Cooperativa;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e

l’assorbimento del secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 27.11. e 1.12.1998 il commissario della Società Cooperativa Lucilia a r.l. in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza, ai sensi della L. fall., art. 206, artt. 2394, 2407 c.c., i componenti del Consiglio di Amministrazione della società, il liquidatore successivamente designato, i membri del Collegio Sindacale, per sentirli condannare alla rifusione delle perdite subite dalla massa dei creditori per effetto del loro comportamento negligente, perdite quantificate nella somma di L. 300.000.000.

I convenuti, costituitisi, eccepivano la prescrizione del diritto fatto valere indicando nella data del 23.11.1988, in cui era intervenuta l’assegnazione degli alloggi, il termine iniziale della relativa decorrenza, eccezione che veniva accolta dal tribunale, che conseguentemente rigettava la domanda.

La decisione veniva impugnata da entrambe le parti (dalla Cooperativa in via principale) e la Corte di Appello di Catanzaro, recependo il rilievo sollevato dall’appellato B. con comparsa conclusionale secondo il quale la costituzione dell’appellante sarebbe stata irregolare, dichiarava improcedibile l’appello principale e inefficace quello incidentale. In particolare, la Corte rilevava che l’atto introduttivo dell’impugnazione principale era stato notificato a mezzo posta, con invio del documento il 30.4.2003 e ricezione da parte dei destinatari il 2 ed il 3 maggio 2003; che la costituzione in giudizio dell’appellante era tuttavia intervenuto, il 13.5.2003;

che il termine per la costituzione di dieci giorni dalla prima notificazione, risultante dal combinato disposto degli artt. 348, 347, 165 c.p.c., era quindi ampiamente decorso; che il vizio, attinente ad una questione rilevatale di ufficio, non poteva considerarsi sanato per effetto dell’avvenuta costituzione degli appellati.

Avverso la sentenza la Lucilia in liquidazione coatta proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resistevano con controricorso G., F. e B.C., D., A. e C..

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’8.6.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato la nullità del procedimento per violazione degli artt. 165, 348 c.p.c., sotto il profilo che l’avvenuta costituzione in giudizio degli appellati avrebbe sanato il vizio derivante dalla intempestiva costituzione di esso ricorrente.

Sarebbe poi priva di fondamento l’eccezione di prescrizione, poichè G. avrebbe ricoperto la carica di amministratore fino al 25.3.1996 (data in cui la società era stata sottoposta a liquidazione coatta); nel merito infine, gli addebiti sarebbero fondati, come desumibile in particolare dall’irregolare tenuta dei bilanci, dall’omessa presentazione di dichiarazioni di redditi, dall’avvenuta assegnazione degli alloggi senza l’adozione di cautele in relazione alla potenziale soccombenza nei contenziosi susseguenti.

La censura è infondata.

Al riguardo va osservato che l’art. 348 c.p.c., dispone testualmente che l’appello è dichiarato improcedibile, anche di ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

Nella specie è circostanza pacifica ed incontestata che la costituzione dell’appellante sia avvenuta oltre i termini normativamente previsti (art. 347 c.p.c.), sicchè l’affermato effetto di improcedibilità risulta direttamente riconducibile al dato normativo. Non solo, ma il chiaro dettato della disposizione trova ulteriore conferma nell’intenzione del legislatore, quale desumibile dal raffronto fra la precedente formulazione dell’art. 348 c.p.c. e quella attualmente vigente, introdotta con la L. 26 novembre 1990, n. 353. Nel vecchio testo, infatti, era previsto che la mancata costituzione dell’appellante dovesse comportare il rinvio dell’udienza, mentre la declaratoria di improcedibilità era subordinata alla constatata mancata comparizione della parte anche nella successiva udienza di rinvio a tal fine disposta.

Attualmente, viceversa, la mancata comparizione della parte appellante determina direttamente l’improcedibilità dell’impugnazione e la specifica previsione sul punto, riconducibile all’evidenza all’intento di imprimere un’accelerazione al processo di secondo grado, è ricollegabile ad una precisa opzione del legislatore in proposito.

Infine occorre ricordare come tale conclusione sia in linea anche con la giurisprudenza di questa Corte, che si è reiteratamente espressa nel senso che l’inammissibilità dell’appello per tardiva costituzione dell’appellante è rilevabile di ufficio in sede di legittimità e non è sanata dalla costituzione dell’appellato, atteso che la tardività dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (C. 08/17032, C. 07/1188, C. 06/15705, C. 04/14489, C. 03/9351, C. 01/13427 C. 00/4601).

Conclusivamente il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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