Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16756 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 12/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22653/2014 R.G. proposto da:

SAFI F.LLI A. s.r.l. in fallimento in persona del suo legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dagli avv.ti Angelo Vola e Giuseppe Merlino con domicilio

eletto in Roma, via Oslavia n. 40, presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 455/20/14 depositata in data 05/03/2014, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR felsinea accoglieva l’appello principale dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di primo grado dichiarava la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEG, IVA, IRAP per l’anno 2005;

– ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione relativa alla novità della questione posta con il primo motivo di ricorso; la stessa è infondata, poichè dalla lettura della sentenza impugnata si evince come proprio le ragioni poste a base della mancata messa a disposizione dei verificatori della documentazione poi prodotta in giudizio siano state esaminate sia della CTR (si veda il primo periodo di pag. 3 della sentenza CTR) sia dalla CTP (si veda il quinto periodo di pag. 2 della sentenza CTR);

– è provato pertanto che tali questioni, con tutta evidenza, erano state poste nei termini e nelle forme previste nei gradi del merito;

– con il primo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente considerato inammissibile la documentazione prodotta in sede contenziosa dalla società contribuente senza valutare se la produzione tardiva fosse da imputare ad essa a titolo di dolo o di colpa, in concreto prescindendo dall’indagine sulla sussistenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’applicazione della preclusione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5;

– il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, nonchè dei principi di buona fede, legittimo affidamento e collaborazione previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, con riferimento tutti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per avere la CTR erroneamente ritenuto non utilizzabili nel giudizio i certificati del PRA relativi alla rottamazione/cessione di autoveicoli della contribuente società, non esibiti in sede di accesso e verifica, documentazione che era già in possesso dell’Ufficio;

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7,32 e 58, tutti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di valutare gli elementi documentali prodotti dal contribuente;

– i motivi costituiscono tutti frammentazione di una medesima censura, e possono tutti trattarsi congiuntamente;

– gli stessi sono inammissibili;

– invero, dalla lettura della pronuncia impugna si evince che la CTR ha deciso ritenendo non attendibile le scritture contabili in quanto parte delle fatture in parola sono risultate emesse in data successiva alla verifica;

– ebbene tale affermazione, costituente ratio decidendi, non risulta aggredita e quindi censurata dal ricorso e la stessa ne resta indenne;

– questa Corte ritiene infatti (in ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020) che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse;

– conseguentemente, il ricorso è rigettato;

– le spese seguono la soccombenza:

– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari;

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 7.000 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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