Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16756 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 10/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29882-2011 proposto da:

DOMI FORMAZIONE E SVILUPPO, in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato PAOLO MALDARI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

SALVATORE RIJLI giusta procura estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 118/13/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 4.11.2010, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO

DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 4.11.2010 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 314/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso, proposto dalla società contribuente indicata in epigrafe, avverso l’avviso di accertamento IVA IRPEG IRAP 2004, con cui si accertavano maggiori imposte contestando di non aver rispettato le disposizioni regolanti le ONLUS e la conseguente tassazione agevolata, dovendo quindi inquadrarsi l’attività svolta in ordinaria attività commerciale.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, per avere la CTR dichiarato inammissibile la produzione documentale, in appello, della contribuente.

1.2 Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a, per avere la CTR affermato che lo stato di disoccupazione dei corsisti partecipanti ai corsi organizzati dalla contribuente, non costituiva una condizione di svantaggio in materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.

1.3 Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia” per avere la CTR ritenuto che la società non avesse assolto all’onere di provare i presupposti per l’applicazione della disciplina agevolativa prevista per le ONLUS.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per “omessa pronuncia sull’eccepita violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, in relazione alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 10” circa l’illegittima ripresa a tassazione ai fini IVA effettuata dall’Ufficio, stante il regime di convenzione esistente tra la DOMI e la Regione Calabria, a favore della quale svolgeva l’attività di formazione professionale.

2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente e preliminarmente, perchè logicamente prodromici rispetto al primo, sono infondati.

2.2. Al fine dell’individuazione del requisito di iscrizione all’anagrafe delle O.N. L.U.S. costituito dalla finalità di solidarietà sociale, il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, distingue gli ambiti di operatività elencati ai numeri da I a 11 della lett. a) in due diverse categorie.

2.3. La prima – che qui interessa e che per effetto delle norme di cui ai commi 2 e 3, ricomprende settori dell’assistenza sanitaria (n. 2), dell’istruzione (n. 4), della formazione (n. 5), dello sport dilettantistico (n. 6), della promozione della cultura e dell’arte (n. 9) e della tutela dei diritti civili (n. 10)-è costituita da ambiti di operatività, in relazione ai quali la finalità solidaristica è riconosciuta solo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati; per l’art. 10 cit., comma 2, lett. a), infatti “si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati al comma 6, lett. a), ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.

2.4. Questa Corte (cfr. sentenze n. 7311/2014, 3789/2013) ha già avuto modo di affermare che la nozione di “svantaggio”, inserita nella norma, individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e che tale individuazione risulta seguita anche nella prassi amministrativa (Circolare del 26/06/1998 n. 168), la quale prevede, in via esemplificativa, quali soggetti in situazioni di svantaggio rilevanti: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti.

2.5. Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento risultando evidente – dal tenore della norma e della ratio solidaristica ad essa sottesa ed in applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme che concedono esenzioni fiscali – che lo “svantaggio” che la disposizione legislativa tende a colmare -incentivando, attraverso l’esenzione, l’opera della ONLUS – consista nella obiettiva condizione deteriore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti.

2.6. La CTR, nella sentenza impugnata, si è mossa dunque su tale solco interpretativo, rilevando che l’unica condizione di svantaggio, accertata sulla maggioranza dei corsisti partecipanti ai corsi, era costituita “dallo stato di disoccupazione rilasciato dall’ufficio di collocamento”, confermando la legittimità dell’atto impositivo; la sentenza va quindi esente da censure.

3.1. Ne consegue l’assorbimento del primo motivo, con cui la ricorrente si duole dell’affermazione del giudice del merito circa la ritenuta inammissibilità dei documenti prodotti in appello.

3.2. Trattasi, infatti, come affermato dalla stessa ricorrente, di documentazione (“attestazione di disoccupazione dei corsisti”) che non assume rilievo ai fini della decisione alla luce dei principi dianzi illustrati.

4.1. Il quarto ed il quinto motivo vanno parimenti disattesi.

4.2. All’esito dell’esame degli atti processuali, in presenza di denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di Cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr. Cass. nn. 21421/2014, 8077/2012, 17109/2009), è emerso che l’odierna ricorrente non ha riproposto, nell’atto di appello, la doglianza circa l’illegittimità della ripresa a tassazione a fini IVA effettuata dall’Ufficio finanziario.

4.3. Con riguardo poi alla censura circa l’omessa pronuncia circa l’illegittima ripresa a tassazione ai fini IRPEG, sul presupposto che la DOMI, in ogni caso, dovesse ritenersi un’organizzazione non profit con conseguente applicazione del diverso e più favorevole regime impositivo ai fini IRES, va evidenziato che la doglianza risulta implicitamente disattesa dalla CTR laddove ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la concessione dell’agevolazione in oggetto stante la mancata prova della condizione di “svantaggio” di coloro in favore dei quali l’odierna ricorrente forniva servizi e prestazioni, il che quindi prescindeva dallo status giuridico dell’associazione, quale Onlus o organizzazione non profit.

5. Sulla base dei principi sin qui illustrati consegue il rigetto del ricorso.

6. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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