Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16755 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29349/2008 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA R. CADORNA 29, presso l’avvocato VALENTINI

GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ORLANDO CERACCHI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 4582/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Tenuta per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il tribunale di Latina con sentenza 9 novembre 2004 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra S.A. e dal sig. S. C. assegnando alla S. la casa coniugale, ponendo a suo carico un assegno alimentare in favore del marito di Euro 103,2 9 mensili;

che il Sa. ha proposto appello principale e la S. appello incidentale e la Corte d’appello di Roma, in riforma di quella del tribunale, con sentenza depositata il 7 novembre 2007 ha revocato l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno su detto;

che la sig.ra S. ha proposto ricorso a questa Corte formulando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 6;

che la parte intimata non ha depositato difese; che il collegio ha deciso che la causa sia decisa con motivazione semplificata;

che al ricorso si applica, “ratione temporis” l’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, in relazione al vizio di violazione di legge il motivo deve concludersi con un quesito che ha la funzione d’indicare direttamente alla Corte l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis Cass. 7 aprile 2009, n. 8463). Quesito che deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (ex multis Cass. 17 luglio 2008, n. 19769);

che l’unico motivo formulato, non essendo accompagnato dal quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., deve pertanto ritenersi inammissibile e con esso l’intero ricorso;

che nulla va statuito sulle spese. non avendo la controparte depositato difese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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