Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16755 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Lauria & C. s.r.l. in persona del legale

rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 6, presso l’avv.

SCRIVO Pasquale, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Centers Cross s.r.l. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Godenzo 91, presso l’avv.

Giovanni Calauti, rappresentata e difesa dall’avv. SPEZIALE Antonio

giusta delega in atti;

– controricorrente –

Fallimento Rappreca s.p.a. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma Via Vigliena 2 presso lo studio Ielo,

rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Palumbo, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. 1/05 del

25.2.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

3.6.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Carlo Izzo su delega per Center Cross e Palumbo per il

fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito dell’esperimento di vendita senza incanto il giudice delegato del fallimento Rappreca s.p.a. in data 6.12.2004 aggiudicava alla Lauria & C. s.r.l. i lotti (OMISSIS), rispettivamente per il prezzo di Euro 1.190.474,86, Euro 107.500, Euro 939.014,30.

Successivamente, con istanza del 15.12.2004 la Center Cross s.r.l., locataria degli immobili di cui era stata disposta l’aggiudicazione, chiedeva la sospensione della procedura in corso per l’esperimento di un nuovo incanto, in relazione al quale offriva Euro 1.430.000 per il lotto (OMISSIS), Euro 115.000 per il lotto (OMISSIS) (l’originaria indicazione di Euro 96.000 sarebbe stata imputabile ad errore materiale) e Euro 1.125.000 per il lotto (OMISSIS) (importi da intendere al netto dell’I.V.A.), depositando anche a titolo cauzionale somma pari al 20% del prezzo offerto (Euro 534.000).

Il giudice delegato respingeva l’istanza ed il provvedimento veniva reclamato davanti al Tribunale di Reggio Calabria, che viceversa disponeva la sospensione della vendita.

In particolare il tribunale, richiamando il disposto della L. Fall., art. 108, comma 3, riteneva i prezzi di aggiudicazione degli immobili in favore della Lauria notevolmente inferiori a quelli giusti, mentre la serietà dell’offerta della Center Cross sarebbe stata desumibile dall’impegno dalla stessa assunto circa la sua partecipazione al nuovo incanto con il rinnovo della proposta di acquisto già formulata, pena la perdita della somma di Euro 801.000 già versata a garanzia.

Avverso la decisione la Lauria & C. s.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistevano con controricorso sia la Center Cross s.r.l. che il fallimento Rappreca s.p.a., che successivamente depositava anche memoria, con i quali fra l’altro eccepivano l’inammissibilità del ricorso. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza del 3.6.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: 1) agli artt. 572, 586 c.p.c. e L. Fall., art., poichè l’adottato provvedimento di sospensione avrebbe presupposto un prezzo di aggiudicazione inferiore a quello giusto, punto sul quale non vi sarebbe stata idonea motivazione; poichè dall’interpretazione della normativa vigente (artt. 572, 584 c.p.c, art. 763 c.c.) si desumerebbe che solo un’offerta superiore almeno del 25% a quella formulata sarebbe idonea a riaprire una fase ormai definitivamente chiusa; poichè l’offerta della Center Cross non sarebbe seria come ritenuto, essendo stato assunto soltanto un impegno a presenziare; 2) all’art. 345 c.p.c., per il fatto che il tribunale in sede di reclamo avrebbe preso in esame un’offerta diversa da quella precedente, essendo stata qualificata per la prima volta come irrevocabile ed essendo stata aumentata la cauzione nella misura del 10%.

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, articolate nei due controricorsi, sono infondate.

Quanto a quella per tardività, dedotta sotto il profilo della pretesa decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso (notificato l’11.5.2005) a far tempo dalla sua pubblicazione, avvenuta in data 25.2.2005, il rilievo è privo di pregio, poichè il termine di sessanta giorni per la proposizione del riscorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto pronunziato in sede di reclamo dal tribunale fallimentare non decorre dalla data di deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla sua comunicazione secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in Camera di Consiglio (C. 98/12615, C. 98/12062, C. 98/823, C. 98/5761, C. 97/12047), comunicazione che nella specie non risulta effettuata.

Quanto a quella per mancata esposizione del fatto poichè, contrariamente a quanto sostenuto, questo è stato adeguatamente rappresentato e non rileva, sotto tale aspetto, la pretesa omissione dei riferimenti concernenti l’iter logico-giuridico contenuto nel decreto impugnato, essendo sufficiente, ai fini dell’osservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che dal contesto dell’atto si desumano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della controversia.

Quanto infine a quella concernente l’asserita violazione dell’art. 111 Cost., per l’avvenuta denuncia del vizio di motivazione (la sentenza impugnata è antecedente al 3.3.2006), la parziale fondatezza sotto tale aspetto non può comportare l’inammissibilità del ricorso, essendo stato denunciato anche vizio di violazione di legge.

Passando quindi al merito del ricorso, se ne rileva l’infondatezza.

Ed infatti la L. Fall., art. 108, comma 3, consente al giudice delegato di sospendere la vendita, anche se disposta senza incanto, quando ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

A tal fine non occorre una specifica ed espressa deliberazione, dovendo ritenersi implicita la relativa determinazione nel decreto di fissazione di una nuova gara, così come le offerte in aumento rilevano non come condizione di riapertura della gara già espletata, ma piuttosto come indice della sproporzione del prezzo raggiunto rispetto a quello giusto, che costituisce il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale di sospendere la vendita (C. 10/4344, C. 07/23799, C. 00/12164, C. 99/8464, 97/10788, 96/10539).

Ciò premesso, si osserva che il Tribunale di Reggio Calabria si è attenuto a tali principi, espressamente richiamati (p. 7), ed ha inoltre dato congrua motivazione della determinazione adottata, desumendo in particolare l’inferiorità del prezzo offerto dalla Lauria s.r.l. rispetto a quello giusto da due dati, consistenti nell’inferiorità del detto prezzo sia ai valori di stima che a quelli offerti dalla Center Cross s.r.l..

Si tratta dunque di valutazione di merito sorretta da motivazione immune da vizi logici, che si sottrae pertanto al sindacato di legittimità di questa Corte. L’infondatezza del primo motivo di censura determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso. La società Lauria, soccombente, va infine condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Al riguardo si ritiene applicabile al caso di specie il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, comma 2 (C. 10/13452), essendo ravvisabile una manifesta sproporzione fra le prestazioni effettuate e l’onorario previsto dalle tabelle, in ragione del modesto rilievo giuridico delle questioni affrontate e della consolidata giurisprudenza esistente sul punto.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, per il fallimento e in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi per la Center Cross, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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