Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16754 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25964/2006 proposto da:

GRUPPO EXEL S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ODERISI DA GUBBIO 18, presso l’avvocato RUBINO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTALBANO LUIGI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EMMEBI S.A.S. DI BIGHELLI ROBERTO & C.

(c.f.

(OMISSIS)), in persona del Curatore fallimentare Dott. M.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

74, presso l’avvocato PIATTONI LOREDANA, rappresentato e difeso

dall’avvocato TRENTINI CARLO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERONA; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2011 dal Presidente

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Verona il 18 agosto 2006 che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo con cui il Gruppo Exel s.r.l. aveva chiesto la revoca di “ogni disposizione restrittiva” e vincoli di non uso su beni mobili di proprietà dello stesso Gruppo Exel. Riteneva il Tribunale, quale ratio decidendi, che dovendo identificarsi il provvedimento reclamato con quello di Opposizione dei sigilli, il reclamo risulta intempestivo, essendo stato depositato il 1 agosto 2006, a fronte di una provata conoscenza della Exel a far tempo dal 3 Luglio 2006.

Avverso detto provvedimento Exel affida il ricorso a vari motivi genericamente indicati a titolo di “falsa applicazione delle norme di diritto” e “insufficiente e contraddittoria motivazione” e relativi alla negazione della mancanza di data certa degli atti di acquisto di beni oggetto della disposizione restrittiva; alla sussistenza del potere rappresentativo della reclamento in capo alla persona fisica che ha rilasciato il mandato difensivo, alla precisa individuazione del provvedimento reclamato (identificato con il provvedimento del G.D. autorizzativo della opposizione del vincolo di non uso sui macchinari di proprietà Exel); alla errata identificazione del “dies a quo” per la presentazione del reclamo; al vizio di motivazione fondato non su prova, ma su inveritiere allegazioni del Curatore;

alla violazione della L. Fall., art. 25, per avere il G.D. emesso atti di disposizione su beni di proprietà di un terzo, estraneo al fallimento. La Curatela intimata si costituiva con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare inammissibile. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un “quesito di diritto”. Nella specie le argomentazioni del ricorso con cui si lamenta un vizio di legittimità, si risolvono in critiche alla decisione impugnata senza alcuna formulazione specificata ed autonoma del “quesito di diritto” posto alla decisione di questa Corte. Vizio formula che colpisce anche le ragioni di doglianza identificabili come deducenti vizi di motivazione, alla stregua dell’interpretazione fornita da questa Corte (Cass. S.U. 18 Giungo 2008 n.16528) per cui la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per “vizio di motivazione” deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificatamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Le spese del grado liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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