Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16754 del 09/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16754
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14676 del ruolo generale dell’anno 2010,
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
C.R.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 46, depositata in data 28 aprile
2009, n. 97/46/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3
maggio 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
La contribuente ha presentato un’istanza di definizione di omessi e ritardati versamenti di iva per l’anno d’imposta 2000, fruendo altresì del beneficio della rateizzazione, ma non ha versato tutte le rate Ne è seguito il diniego di accesso al condono, che la contribuente ha impugnato.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, sostenendo che debbano rimanere salvi i benefici del condono per le rate scadute e pagate.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui non v’è replica.
Diritto
1.- Fondato è l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis sostenendo che il versamento tardivo di una delle rate dovute determini la decadenza dai benefici previsti dalla norma.
Quanto all’iva, la Corte ha già avuto occasione di rimarcare che la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 8 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili compiute nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva (fra tante, vedi, in particolare Cass. 23 settembre 2011, n. 19546).
2.1. – Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis il quale, pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’Iva, deve essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 alla stregua dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06.
La Corte, al riguardo, ha anche evidenziato che “quanto concerne l’imposta in sè si riferisce ovviamente anche alle sanzioni, delle quali non può essere esclusa l’integrale esazione, come peraltro previsto al punto 42 della sentenza di infrazione (v. sul punto Cass. n. 25701 del 2009 e n. 20068 del 2009 citata), posto che le misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’I.V.A. devono ritenersi incompatibili con la disciplina comunitaria anche in relazione alle sanzioni di natura tributaria previste dall’ordinamento nazionale per le violazioni di norme che regolano gli obblighi di dichiarazione e pagamento dell’imposta, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla sesta direttiva” (ancora Cass. 19546/2011; in termini, anche Cass. 27 luglio 2012, n. 13505).
3.-Nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni: il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C – 430-431/93, Van Schijndel; C – 327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez. un., 18 dicembre 2006, n. 26948).
3.-Il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.
Le spese concernenti i gradi di merito vanno compensate, essendosi consolidato l’orientamento di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso. Quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta.
Compensa le spese inerenti al merito e condanna la contribuente alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016