Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16753 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28937/2008 proposto da:

F.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

131, presso l’avvocato GAUTTIERI FILIPPO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE PROVINCIE, 184, presso l’avvocato

PATERNOSTER MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2968/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GAUTTIERI F. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’avv. PATERNOSTER M.T. che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra F.I. con ricorso 22 dicembre 2001 chiedeva al tribunale di Roma di pronunciare la separazione personale fra lei e il marito sig. C.P., con addebito a carico di quest’ultimo, con affidamento a lei della figlia minore G. ed assegnazione della casa coniugale, nonchè con attribuzione di un assegno di mantenimento per sè e la figlia minore. Il convenuto si costituiva chiedendo che la separazione fossa pronunciata con addebito a carico della moglie, affidamento a sè della figlia minore ed assegnazione della casa coniugale ovvero, in subordine, affidamento alla moglie della figlia minore e assegnazione della casa coniugale. Il tribunale pronunciò la separazione rigettando entrambe le domande di addebito, affidando alla madre la figlia G., disponendo che la potestà sulla stessa fosse esercitata dai genitori congiuntamente in relazione alle questioni di maggior interesse relative all’istruzione, educazione e salute, mentre per le questioni ordinarie fosse esercitata separatamente, regolando anche i suoi incontri e soggiorni con il padre. Pose a carico del convenuto un assegno di Euro 774,68 in favore della moglie e un assegno di Euro 516,45 quale contributo al mantenimento della figlia, dettando specifiche disposizioni per la ripartizione fra i genitori di talune spese relative alla minore. Assegnò alla moglie la casa coniugale.

Il sig. C. propose appello dinanzi alla Corte d’appello di Roma, insistendo per la dichiarazione di addebito a carico della moglie, chiedendo l’affidamento a sè, ovvero congiunto, della figlia minore e lamentando l’eccessività dell’assegno disposto in favore della moglie. Nel contraddittorio fra le parti la Corte d’appello, con sentenza depositata il 9 luglio 2008, notificata il 30 settembre 2008, dichiarò cessata la materia del contendere relativamente all’affidamento della figlia, avendo essa raggiunto la maggiore età.

Dichiarò la separazione addebitabile alla moglie, per abbandono del tetto coniugale, negando che il ritorno della moglie nella casa coniugale fosse dovuto a riconciliazione fra i coniugi, revocando l’assegno di mantenimento in suo favore. La sig.ra F. ha proposto ricorso a questa Corte avverso tale sentenza, con atto notificato alla controparte il 27 novembre 2008, formulando tre motivi. Il sig. C. resiste con controricorso notificato il 31 dicembre 2008.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione agli artt. 143, 151 e 2697 c.c.. Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe inadeguatamente motivato l’attribuzione dell’addebito della separazione ponendolo a carico di essa ricorrente, per essere rimasta, nel 2000, per otto mesi nella casa di villeggiatura in (OMISSIS), anzichè ritornare a (OMISSIS) con il marito e ciò nonostante che la convivenza fra di essi fosse ripresa al suo ritorno a (OMISSIS) nell’aprile 2001. La Corte d’appello avrebbe infatti ritenuto, con motivazione insufficiente, dovendosi presumere la riconciliazione con la ripresa della convivenza, che non vi fosse stata riconciliazione, argomentando dal fatto che dopo il ritorno a Roma i rapporti fra i coniugi erano rimasti tesi e contrastati, con continue discussioni finchè nel novembre di quell’anno essa ricorrente depositò il ricorso per chiedere la separazione personale, senza considerare, fra l’altro, se fosse stato accertato se i coniugi dormissero in stanze separate o consumassero i pasti separatamente.

Con il secondo motivo si denuncia ancora. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione agli artt. 143, 151 e 2697 c.c.. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata sarebbe inadeguatamente motivata anche in ordine al nesso di causalità fra il mancato ritorno a (OMISSIS) per otto mesi di essa ricorrente nel periodo su detto e la crisi coniugale ed alla mancanza di valenza di riconciliazione alla ripresa della convivenza nella casa coniugale.

Con il terzo motivo si denuncia ancora (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione agli artt. 143, 151 e 2697 c.c.. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata sarebbe inadeguatamente motivata anche per non avere considerato che il marito non si era opposto al rientro di essa ricorrente nella casa coniugale, nè aveva intrapreso alcuna azione contro lei,e dopo alcuni mesi non fu il marito, ma essa ricorrente a chiedere al marito di lasciare la casa coniugale iniziando la causa di separazione.

2. Va disattesa l’eccezione del controricorrente d’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della violazione dell’art. 366 bis c.p.c., concludendosi tutti i motivi con la sintesi prescritta in relazione alla proposizione di censure relative a vizi motivazionali.

Fondata invece è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della sostanziale richiesta, pur nella formale prospettazione di vizi motivazionali, di un riesame del merito della decisione impugnata.

Invero nel giudizio di cassazione la deduzione di un vizio di motivazione non può essere finalizzata alla mera allegazione di elementi di fatto che avrebbero potuto indurre a una diversa valutazione e decisione il giudice di merito, così surrettiziamente trasformando il giudizio di legittimità in un giudizio sul fatto, ma deve concretizzarsi nell’evidenziazione di omissioni decisive o d’insuperabili contraddizioni logiche nella ricostruzione dei fatti che rendano la motivazione inidonea a giustificare il “decisum”.

Nel caso di specie la Corte d’appello, con accertamento di fatto costituente giudizio di merito ha motivato, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie, sia l’avvenuto abbandono per un lungo periodo della casa coniugale (e della figlia minore lasciata presso il padre) da parte della ricorrente, sia la mancata riconciliazione – tale ritenendo di non poter considerare, secondo una non irragionevole valutazione in fatto ad essa riservata quale giudice del merito, il ritorno nella casa coniugale, in quanto caratterizzato da contrasti e tensioni che escludevano che riconciliazione vi fosse stata – sia il nesso di causalità fra l’abbandono della casa coniugale da parte della moglie e la successiva separazione.

Ne consegue che, sussistendo un’adeguata motivazione, le censure prospettate si rivelano inammissibili, sostanziandosi nella richiesta di una rivalutazione dei fatti, che non può formare oggetto del giudizio dinanzi a questa Corte. Cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida nella misura di Euro duemiladuecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti e delle persone in esso indicate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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