Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16753 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.L.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.11.2006, D.L.G. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.
Con decreto del 7.02 – 9.04.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava l’Amministrazione pubblica a pagare all’istante della somma di Euro 6.830,00 a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonche’ le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 540,00, di cui Euro 40,00 per esborsi, Euro 200,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari, distratte in favore del difensore antistatario. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:
– che il D.L. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di TFR, introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso del 3.07.1997 e definito in primo grado con sentenza sfavorevole del 16.05.2007, in assenza di istanze di prelievo;
– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo, di media difficolta’, poteva essere fissata in tre anni;
– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 6 anni e 10 mesi, il chiesto indennizzo del danno morale doveva essere equitativamente liquidato all’attualita’ nella misura di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo.
Avverso questo decreto il D.L. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 24.11.2008. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificato il 23.12.2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le istanze che il Pg ha formulato all’udienza pubblica, in parte inerenti a questioni anche d’incostituzionalita’ (cfr., tra le altre, Cass. 200801354), gia’ affrontate e risolte da questa Corte, con univoco condiviso indirizzo, ed in parte relative a temi di politica legislativa, estranei all’ambito decisorio.
Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso il D.L. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 5) ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei 111 mesi di durata del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 6 a 12) all’insufficienza delle liquidate spese, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito.
Il ricorso va accolto nei limiti delle argomentazioni che seguono.
Infondate risultano le censure afferenti l’insufficienza dell’indennizzo liquidato per il subito danno non patrimoniale.
Nel caso in disamina, infatti, la Corte di merito:
ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr, tra le altre, Cass. 200508568; 200608714;
200723844);
– ha legittimamente liquidato in via equitativa, l’importo di Euro 1.000,00 ad anno di incongruo ritardo, senza maggiorazioni, dal momento che la determinazione si rivela in linea con i parametri di quantificazione della riparazione del danno non patrimoniale applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00, e che l’aderenza al parametro minimo appare congruamente argomentata con riferimento alle peculiarita’ del caso (tra le numerose altre, cfr. cass. 200704845), che precludevano pure l’incrementabilita’ con bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone la particolare gravita’ del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non evincibile (in tema cfr cass. 20086808; 200917684). Fondato e’, invece, il motivo inerente alle spese processuali del giudizio di merito. Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr.
cass. 200318204; 200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello.
Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben puo’ procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attivita’ necessariamente compiute, non avendo il ricorrente specificato le modalita’ anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado. L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimita’, e la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso del D.L., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 600,00 per diritti), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al relativo pagamento in favore del ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3, le spese del giudizio di legittimita’ e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 300,00, di cui Euro 35,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.
Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010