Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16753 del 09/08/2101

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20015-2010 proposto da:

D.S.G., in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliato in ROMA V.LE SOMALIA 28, presso lo studio

dell’avvocato MARIA PIA DE BENEDICTIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGIO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA PROVINCIALE DELLE ENTRATE DI FROSINONE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 420/39/09, depositata il 03.06.2009 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da D.S.G. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), perchè proposto oltre il termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, assorbite tutte le altre questioni.

2. Il contribuente propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo il contribuente denuncia la omessa pronuncia su un aspetto decisivo e cruciale dell’appello proposto, illogicità, contraddittorietà ingiustizia manifesta della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 23 e dell’art. 2967 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 65 e del D.L. n. 890 del 1982, art. 14 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

A parere del contribuente, la Commissione ha omesso di esaminare la doglianza relativa all’incompletezza della cartella di pagamento notificata che, nella sua prospettazione, gli avrebbe impedito di comprendere chi era l’ente impositore comportando ciò, di conseguenza, la “tardiva” proposizione del ricorso. Sempre il ricorrente ricorda che, solo dopo aver convenuto in giudizio il Concessionario alla riscossione Banca di Roma SPA, questi aveva avuto modo di chiarirgli quali fossero le “causali” di riferimento e, dunque, quale fosse il soggetto per conto del quale il Concessionario agiva, e cioè l’Agenzia delle entrate.

1.4. Il primo motivo, così come eccepito dalla contro ricorrente, è inammissibile e va respinto.

1.5. Come questa Corte ha già affermato, con condiviso principio, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, e trascrivere, almeno per stralcio, i passi significativi in relazione alla censura svolta, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr. Cass. n. 22607/2014)

1.6. Ciò premesso, va rilevato, invero, che la parte, con il motivo, pur sviluppato in numerose pagine, non assolve l’onere di autosufficienza in quanto non trascrive la cartella di pagamento impugnata, della quale pur lamenta l’incompletezza e l’insufficienza ai fini informativi, non indica la data di notifica della cartella di pagamento, non indica la data di notifica del ricorso di primo grado proposto nei confronti del Concessionario alla riscossione, non indica la data della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che pure hanno significativamente scandito la sua attività processuale ed in relazione ai quali dovrebbe essere valutata la dedotta tempestività del ricorso originario.

1.7. La mancanza di tali elementi non consente alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza e la sostenuta tempestività della originaria impugnazione; a ciò si aggiunga che dal controricorso si evince, senza che tale circostanza risulti essere stata contestata, che la cartella venne notificata a mani del contribuente il 2 dicembre 2004 e da questi tardivamente impugnata, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, una prima volta nei confronti del Concessionario alla riscossione, cui seguì una prima declatoria di inammissibilità per tardività, ed una seconda volta nei confronti dell’Agenzia delle entrate con raccomandata del 1 giugno 2005 anch’essa respinta, sia in primo che in secondo grado, in quanto tardiva ed inammissibile. Ciò sostanzialmente conferma la mancanza di autosufficienza del motivo di ricorso in cui non si fa alcun cenno specifico alle plurime vicende processuali seguite alla notifica della cartella.

1.8. Ulteriore causa di inammissibilità consegue alla mancata formulazione dei quesiti di diritto e di fatto, che il motivo plurimo, e concernente sia vizi motivazionali che violazioni di legge, avrebbe richiesto (cfr. Cass. nn. 4556/2009, 24255/2011).

In proposito questa Corte ha già affermato il condiviso principio secondo il quale “In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “rado” dell’art. 366-bis c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati.” (Cass. n. 16345/2013).

1.9. Nel caso in esame il motivo non è accompagnato da alcun quesito.

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la assenza ed il difetto di motivazione dell’incompleta cartella esattoriale impugnata, nonchè l’omesso esame di detto aspetto rilevante da parte del giudice di appello (art. 360 c.p.c., comma 11, n. 5).

2.2. Con il terzo motivo il contribuente denuncia la sussistenza di radicale nullità anche sotto un ulteriore profilo e, cioè, in ordine all’assenza dei requisiti di legge in capo al messo notificatore, nonchè l’omessa pronuncia ed il difetto assoluto di motivazione nella gravata sentenza in ordine al detto rilevante aspetto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2.3. L’esame dei motivi secondo e terzo, anch’essi non corredati dai quesiti, è assorbito dal rigetto del primo motivo.

3.1. In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilità del primo motivo, assorbiti gli altri.

3.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione,

– rigetta il ricorso, inammissibile il primo motivo, assorbiti gli altri;

– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida nel compenso di Euro 5.250,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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