Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16753 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 03/02/2017, dep.07/07/2017),  n. 16753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24215-2013 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANNELLA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del Responsabile del contenzioso

esattoriale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato VARI’ che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.A. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma chiedendo dichiararsi l’illegittimità della iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, per omessa notifica delle cartelle presupposte.

La CTP rigettava il ricorso, dichiarando legittima l’iscrizione ipotecaria. Il contribuente appellava la sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Nel giudizio di secondo grado si costituiva Equitalia Sud S.p.A. per chiedere il rigetto dell’appello limitatamente a due delle cinque cartelle, essendo intervenuto l’annullamento delle altre tre. La CTR rigettava l’appello del contribuente, ritenendo legittima l’iscrizione ipotecaria il quanto vi era prova della regolare notifica delle cartelle. Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo cinque motivi. Si è costituita con controricorso Equitalia Sud S.p.A., illustrato con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58,L in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che la C.T.R. avrebbe erroneamente ammesso in giudizio la produzione di documenti dai quali emergerebbe la prova della notifica delle due cartelle di pagamento presupposte all’iscrizione ipotecaria, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

1.1. Il motivo è infondato. Il rigetto del motivo riposa sulla piana lettura del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna, anche se disponibile in precedenza (Cass. n. 22776 del 2015). Ne consegue che la produzione per la prima volta in appello di documenti che attestano la prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’iscrizione ipotecaria, valorizzati dalla CTR ai fini della decisione, non può ritenersi effettuata, come prospettato dal ricorrente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, laddove questa Corte ritiene tale attività processuale consentita, in ragione della natura speciale di tale norma del rito tributario (art. 58 cit), che deroga alla norma del codice di rito (art. 345 c.p.c., comma 3), in tema di preclusioni documentali nel giudizio di appello (Cass. n. 6351 del 2016; Cass. n. 23590 del 2011).

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente allega di avere espressamente dedotto nel giudizio di appello di disconoscere la corrispondenza all’originale della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione relativa alla prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’iscrizione ipotecaria. Si argomenta che a fronte dell’espresso disconoscimento, Equitalia Sud non ha ritenuto di dimostrare la conformità dei documenti prodotti in copia all’originale.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 3 c.p.c.. Il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza gravata, in quanto, a seguito della produzione documentale relativa alla prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, fin dal primo atto difensivo e nel rispetto dei termini processuali, egli avrebbe dedotto di disconoscere le sottoscrizioni; con la conseguenza che la parte alla quale era stato opposto il disconoscimento, intendendo avvalersi di tale mezzo di prova, era onerata della proposizione della istanza di verificazione, in difetto della quale, il documento non poteva essere utilizzato dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 138 e segg. c.p.c., dell’art. 160 c.p.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il contribuente lamenta l’invalidità delle notifiche delle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria, in quanto eseguite in indirizzi ad esso non riconducibili.

5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica.

5.1.Le censure sono inammissibili.

Le doglianze, che fanno leva sul richiamo al meccanismo processuale del disconoscimento della sottoscrizione e della mancata istanza di verificazione con riferimento alle notifiche delle cartelle di pagamento, lamentandone, altresì, l’invalidità, perchè eseguite in indirizzi non riconducibili al ricorrente, sono state proposte sotto il profilo della violazione di legge, piuttosto che sotto il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 o n. 5, laddove tali eccezioni non sono state in alcun modo valutate dal giudice del merito, non essendo apprezzabili dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata, in questo modo risolvendosi in una critica che non si parametra con l’oggetto della impugnazione. Esse, inoltre, si infrangono sull’impianto motivazionale adottato dal giudice di appello, il quale ha reso chiaramente comprensibile il criterio logico del proprio convincimento posto a base della selezione delle risultanze probatorie.

6. Con il quinto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente deduce la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte assumendo il difetto di legittimazione del concessionario nel procedimento di notificazione.

In disparte l’inammissibilità del motivo per totale carenza di autosufficienza, la doglianza è, comunque, infondata.

La L. n. 602 del 1973, art. 27, laddove dispone che “decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette”, fa riferimento alla riscossione mediante ruoli. Questa riscossione è appunto disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 27, e succ. mod., ne consegue che, in forza del rinvio di cui al citato art. 27, la notificazione della cartella di pagamento è un atto dell’Agente della riscossione che fa seguito all’iscrizione a ruolo da parte dell’ente creditore della somma pretesa, ed è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (v. Cass. sez. 6-3 n. 12351 del 2016; Cass. sez. 5, n. 6198 del 2015).

7. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso è conclusivamente rigettato. Il soccombente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente, nonchè al raddoppio del contributo unificato come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.900,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2003, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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