Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16752 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5364/2008 proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), G.U. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di P.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso

l’avvocato BILOTTA ROBERTO (STUDIO LEGALE AVV. MARCELLO GRECO),

rappresentati e difesi dall’avvocato VETERE SALVATORE, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO depositato il

21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 20 settembre 2006 G.G. e U., quali eredi di P.M., chiedevano alla Corte di Appello di Salerno il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio promosso dalla loro dante causa nei confronti del Comune di Praia a Mare dinanzi al Tribunale di Paola, introdotto con citazione del 9 marzo 1994 e definito con sentenza del 2 febbraio 2004, avverso la quale era stato proposto appello tuttora non concluso.

Costituitosi il Ministero della Giustizia, con decreto del 14 dicembre 2006 – 21 giugno 2007 la Corte di Appello di Salerno rigettava la domanda, non avendo gli istanti fornito la prova della loro qualità di eredi della P. nè essendosi essi costituiti in giudizio dopo la morte della predetta. Condannava gli stessi istanti al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione G.G. e U. deducendo due motivi. Alla precedente udienza del 2 dicembre 2010 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale di Salerno, ha dato termine per il rinnovo della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato. I ricorrenti hanno provveduto all’incombente nel termine concesso ed il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

AH’ esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura il decreto impugnato per aver ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito la prova della propria legittimazione, non tenendo conto che la loro qualità di eredi della P. non era stata in alcun modo contestata in giudizio, onde doveva ritenersi pacificamente acquisita.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che la legittimazione ad agire e a contraddire, da accertare in relazione alla sua affermazione in giudizio e da riguardare in termini di coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, dal lato passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è indicato come soggetto passivo del diritto, attiene alla regolare costituzione del contraddittorio, con la conseguenza che il difetto della relativa dimostrazione è rilevabile anche di ufficio (v. per tutte Cass. 2008 n. 6132).

Correttamente pertanto la Corte di Appello ha rigettato il ricorso, dando atto che gli istanti non avevano allegato nè provato il titolo giuridico della propria qualità di eredi della P., nè tanto meno la loro quota di partecipazione all’ereditai e non si erano costituiti in giudizio dopo la morte della predetta.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU in tema di soccombenza e di esclusione della condanna alle spese di lite anche in caso di rigetto del ricorso.

La censura è infondata.

Costituisce orientamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte che nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo trova applicazione la disciplina generale della responsabilità delle parti e della condanna alle spese processuali, in virtù del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, non ponendosi tale disciplina in contrasto con l’art. 34 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come modificata dal protocollo n. 11, atteso che l’impegno a non ostacolare l’effettivo esercizio del diritto non postula che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese processuali (v. per tutte Cass. 2009 n. 16542; 2007 n. 14053; 2004 n. 23789; 2003 n. 18204; 2003 n. 13211).

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 950,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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