Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16752 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14526/2008 proposto da:

CALASTRI FASHION GROUP INC., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 227, presso

l’avvocato IASONNA Stefania, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CASTORE WALTER, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

14/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIANLUCA FONSI, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto in data 18.10.2006 avanti alla Corte d’Appello di Genova C.U. in proprio e quale legale rappresentante della Calastri Fashion Group Inc. con sede in (OMISSIS) chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione ad una procedura di concordato preventivo cui era sottoposta la debitrice Pellicceria Peruzzi di Lilana Peruzzi & Co. S.r.l. ed in corso di svolgimento sin dal Settembre 1986 presso il Tribunale di Firenze, in ordine alla quale non era riuscito ad assumere informazioni sullo stato della procedura.

Si costituiva l’Amministrazione la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva del C. in proprio nonchè l’applicazione dell’art. 16 preleggi, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il diritto statunitense consentiva ai cittadini italiani di agire senza discriminazione il giudice USA per ottenere un’equa riparazione. Deduceva inoltre che il concordato si era chiuso con il decreto di omologazione e che la fase successiva, avendo contenuto privatistico, non rilevava ai fini della legge in esame.

Con decreto del 13.7-14.9.2007 la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal C. in proprio e rigettava quello della società.

Dopo aver escluso la legittimazione attiva del C. in proprio in quanto il concordato preventivo riguardava la società, osservava la Corte di merito che quest’ultima, nonostante la contestazione della controparte, non aveva assolto all’onere della prova che ad essa incombeva circa l’esistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 preleggi, applicabile anche in relazione alla facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti in quanto una tale tutela, prevista dall’art. 24 Cost., attiene esclusivamente ai diritti già posseduti o riconosciuti mentre nel caso in esame il diritto all’equa riparazione deve essere ancora riconosciuto (Cass. 1681/93). Nè la sopravvenienza di detta norma trova ostacolo negli artt. 3 e 10 Cost.: nel primo perchè non esclude regolamentazioni difformi in presenza di situazioni diverse; nel secondo perchè demanda espressamente alla legge la regolamentazione della posizione giuridica dello straniero. Rilevava infine che le norme internazionali di natura pattizia (in particolare la Convenzione sui diritti dell’uomo sottoscritta in sede ONU) assicurano l’equiparazione fra cittadino e straniero esclusivamente per il godimento dei diritti e delle libertà in esse riconosciute fra le quali non rientra il diritto in esame, con la conseguente applicabilità del richiamato art. 16.

Avverso detto decreto la Calastri Fashion Group con sede in (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura.

L’Amministrazione non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Calastri Fashion Group inc. denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 1 e 41 della C.E.D.U.; della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2; art. 16 preleggi; della L. n. 218 del 1995, art. 14, nn. 1 e 2. Lamenta che la Corte d’Appello abbia rigettato la domanda sul rilievo del mancato assolvimento da parte di essa società dell’onere della prova circa la sussistenza della condizione di reciprocità in USA tra cittadino statunitense e cittadino italiano, senza considerare che la L. n. 218 del 1995, art. 14, prevede espressamente che “l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice” che può avvalersi degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia nonchè di esperti ed istituzioni specializzate e senza tener presente che nella ipotesi di impossibilità di accertare la legge straniera deve applicare la legge italiana. Deduce ancora che in USA chiunque, cittadino o straniero, ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno causato da pubblici poteri a seguito di azioni compiute in violazione di norme costituzionali, come prevede l’art. 1983 dello United States Code.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 1 e 41 della C.E.D.U.; della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2 e art. 16 preleggi in relazione agli artt. 2, 3, 10, e 11 Cost. Ital.. Deduce che la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi può applicarsi unicamente a diritti diversi da quelli riconosciuti dalla Costituzione, non potendo su questa prevalere detta norma, con la conseguenza che essa mal si concilia con l’art. 10 Cost., comma 2, secondo cui “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” fra cui richiama l’art. 6, par. 1 della C.E.D.U. – non considerata dalla Corte d’Appello, che sancisce, al pari dell’art. 111 Cost., il diritto ad un processo di durata ragionevole nonchè la Costituzione americana (5^ e 14^ emendamento) che prevede il diritto al giusto processo.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, non comprendendosi le ragioni per le quali l’art. 6, par. 1 della C.E.D.U., su cui affonda le sue radici la L. n. 89 del 2001, non debba rientrare fra le norme internazionali di natura pattizia.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora difetto di motivazione laddove la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso anche con riferimento alla violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale della C.E.D.U. e dell’art. 41 di detta Convenzione sebbene abbia riconosciuto che a tali previsioni di natura pattizia non si applichi il principio di cui all’art. 16 preleggi e nonostante la loro natura direttamente precettiva.

Preliminarmente si osserva che il problema di carattere strettamente giuridico relativo all’applicabilità della legge sulla durata ragionevole del processo (L. n. 89 del 2001) – negata dalla Corte di merito ai sensi dell’art. 16 preleggi per il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della ricorrente in ordine alla presenza della condizione di reciprocità con riferimento all’ordinamento statunitense e rivendicata invece anche in questa sede in base alla L. n. 218 del 1995, art. 14, che ha demandato ai giudice il compito di una verifica d’ufficio al riguardo – presuppone pur sempre un accertamento di fatto sulle modalità di svolgimento del procedimento presupposto e sulle sue eventuali peculiarità al fine di verificare se sia in concreto ipotizzabile una durata non ragionevole in quanto in caso di risposta negativa, vale a dire se si è già fuori sotto tale profilo dall’ambito della norma invocata a sostegno del richiesto indennizzo, ogni considerazione in ordine alla disciplina prevista dalle preleggi e dal diritto internazionale privato risulta del tutto superflua.

Il procedimento previsto per il concordato preventivo e per la successiva liquidazione, al pari della procedura fallimentare, può essere caratterizzato infatti da eventuali fasi contenziose lunghe e complesse volte alla risoluzione ed all’annullamento del concordato medesimo, come prevede la L. Fall., art. 186, che a tal fine rinvia agli artt. 137 e 148 dettati in materia fallimentare.

Orbene, con riguardo a tale imprescindibile profilo il ricorso è privo di autosufficienza, avendo fatto riferimento unicamente ai due separati giudizi che hanno dato luogo al riconoscimento del credito e della sua natura privilegiata ma avendo omesso anche il minimo richiamo agli sviluppi della procedura che avrebbero potuto assumere rilevanza determinante ai fini della valutazione della durata ragionevole, richiamo che è mancato tra l’altro anche nel ricorso proposto avanti alla Corte d’Appello, come risulta dal suo contenuto, testualmente riportato nel ricorso proposto in questa sede.

Nè tali carenze possono giustificarsi con il dedotto mancato riscontro da parte del liquidatore ai vari solleciti scritti inviati dal difensore dei ricorrenti negli anni 1996-1997. A parte il fatto che tali sollecitazioni hanno riguardato un lasso temporale di appena nove mesi (marzo 1996-gennaio 1997) e che non sussiste alcun obbligo giuridico da parte del liquidatore di rispondere per iscritto ad ogni sollecito dei creditori al di là delle comunicazioni previste per legge (cosa di cui non si discute), non considera la ricorrente che avrebbe potuto attingere notizie attraverso le relazioni che il liquidatore ha l’obbligo di depositare periodicamente in cancelleria secondo le prescrizioni del giudice.

In tale contesto pertanto, del tutto privo di ogni riferimento agli elementi di fatto che hanno caratterizzato la procedura concorsuale in questione e che costituiscono il presupposto imprescindibile per una valutazione sulla sua durata ragionevole, risulta assorbita la questione di ordine giuridico prospettata con il presente ricorso.

Pertanto, pronunciando sul ricorso, non rimane che dichiararne l’inammissibilità per mancanza di autosufficienza.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo la controparte svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso lo dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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