Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16752 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24782/2014 R.G. proposto da:

Nebiolo HT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 66, presso

lo studio dell’avv. Pietro Paternò Raddusa, rappresentata e difesa

dall’avv. Piergiorgio Finocchiaro giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – Sezione staccata di Caltanisetta n. 2322/21/14, depositata

il 14 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 2322/21/14 del 14/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Caltanissetta (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Nebiolo HT s.r.l. (di seguito Nebiolo) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna (di seguito CTP) n. 520/02/13, con la quale era stato respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento erano stati individuati ricavi non dichiarati per oltre un milione di Euro;

1.2. la CTR rigettava l’appello della società contribuente evidenziando che: a) all’avviso di accertamento era stato regolarmente allegato il processo verbale di constatazione, peraltro riprodotto nelle parti essenziali e sottoscritto dalla società contribuente; b) le osservazioni di Nebiolo erano insussistenti; c) l’accesso presso i luoghi non si era procrastinato per un periodo superiore a quello previsto dalla legge; d) l’accertamento era stato congruamente motivato sulla base della antieconomicità della gestione;

2. avverso la sentenza della CTR Nebiolo proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente evidenziata l’inammissibilità dei documenti prodotti, tardivamente, da parte ricorrente unitamente alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., sicchè gli stessi non possono essere utilizzati ai fini del presente giudizio;

2. con il primo motivo di ricorso Nebiolo deduce la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e art. 12, comma 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’avviso di accertamento non avrebbe tenuto conto delle osservazioni proposte dal contribuente e che la CTR avrebbe confuso le osservazioni presentate prima dell’emissione dell’avviso da quelle proposte in sede di accertamento con adesione;

3. il motivo è infondato;

3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo” (Cass. n. 8378 del 31/03/2017; conf. Cass. n. 3583 del 24/02/2016);

3.2. nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, ha esaminato le eccezioni sollevate nella memoria difensiva depositata da Nebiolo, ma ha ritenuto di non doverle condividere procedendo all’emissione dell’avviso di accertamento;

3.3. tenuto conto del principio più sopra menzionato, l’omessa presa di posizione specifica in ordine a tali rilievi non vizia l’avviso di accertamento, anche perchè la società contribuente ben avrebbe potuto riproporre le questioni sottoposte all’Amministrazione finanziaria in sede giudiziale;

3.4. ciò rende superflua ogni valutazione in ordine alla eventuale erroneità della motivazione adottata dalla CTR;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione illogica ed apparente, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentandosi anche in questo caso della mancata considerazione delle osservazioni proposte dalla ocietà contribuente;

5. il motivo è inammissibile;

5.1. “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);

5.2. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello depositato il 27/12/2013, come si evince dalla sentenza impugnata;

5.3. vale, comunque, la pena di evidenziare che le ragioni di diritto sottese al rigetto del primo motivo rendono del tutto superfluo l’esame delle questioni poste dalla presente censura;

6. Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 2729 c.c., evidenziandosi che gli elementi posti a base dell’avviso di accertamento non avrebbero le caratteristiche di presunzioni gravi, precise e concordanti;

7. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

7.1. l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, sicchè “l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n. 27804 del 31/10/2018; Cass. n. 14068 del 20/06/2014; Cass. n. 951 del 16/01/2009);

7.2. nel caso di specie, l’accertamento è sicuramente legittimo in ragione delle presunzioni che lo sostengono, puntualmente elencate dalla CTR e ritenute idonee a suffragarlo, con conseguente infondatezza del motivo sotto questo profilo;

7.3. ma la CTR ha inteso valutare anche nel merito la fondatezza delle argomentazioni addotte dall’Amministrazione finanziaria, sicchè la contestazione dell’apprezzamento del materiale probatorio esaminato si traduce nella contestazione della motivazione della sentenza impugnata, inammissibile sotto il profilo della violazione di legge;

8. con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, costituiti dalla giustificazione offerta in relazione alla perdita di esercizio e all’affermato comportamento antieconomico;

9. il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito, così come già evidenziato con riferimento al secondo motivo;

10. con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di con il quale si lamenta l’erroneità del computo induttivo effettuato dall’Ufficio;

11. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

11.1. come già evidenziato con riferimento al terzo motivo, la CTR ha confermato nel merito la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, sicchè deve escludersi l’omissione di pronuncia con riferimento alle questioni di merito contestate da Nebiolo;

11.2. in realtà, ciò di cui si lamenta parte ricorrente è la valutazione di merito della CTR, valutazione che non è suscettibile di essere soggetta a revisione in sede di legittimità, tanto più con la proposizione di vizi di violazione di legge;

12. in conclusione, il ricorso va rigettato e la società contribuente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 347.581,00;

12.1 poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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