Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16752 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28770-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

Nonchè da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNI SCAGLIARINI,

MASSIMO TURCHI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava a F.M. tre avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, con i quali contestava al contribuente di avere proseguito, nel corso di dette annualità, l’attività della ditta individuale di servizi di allevamento di bestiame, nonostante la formale chiusura della partita Iva effettuata in data 16.8.2002. Sulla base delle movimentazione di versamenti e prelievi per importi rilevanti eseguiti sui conti correnti bancari intestati al contribuente ed alla coniuge, l’Ufficio determinava i redditi di impresa conseguiti e le corrispondenti imposte Irpef, Iva ed irap dovute, oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, previa riunione, li accoglieva parzialmente, annullando le riprese a tassazione ai fini iva.

Il contribuente proponeva appello e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale con riguardo alla parte di decisione relativa all’Iva. Con sentenza del 22.3.2013 la Commissione tributaria regionale, accoglieva parzialmente l’appello principale del contribuente nei seguenti termini: riteneva che l’attività di compravendita di cavalli svolta dal ricorrente “potesse essere ricondotta nell’alveo delle attività tipiche delle due società partecipate, quale socio unico, dal contribuente medesimo” (società Allevamento Folli srl e Master Breeding s.r.l. operanti dal 2001 al 2005 aventi analogo oggetto sociale); riteneva fondata la rilevanza presuntiva delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento del reddito delle persone fisiche;sul presupposto che non fosse provato la qualificazione del reddito quale “reddito di impresa” escludeva la rilevanza dei prelevamenti riducendo la base imponibile ai soli versamenti non giustificati; annullava le riprese a tassazione ai fini Irap oltre che Iva.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate presenta ricorso per due motivi. Deposita memoria.

Il contribuente resiste con controricorso. Deduce l’inammissibilità dei motivi di ricorso principale e formula ricorso incidentale per cinque motivi. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Ricorso principale.

1. Primo motivo: violazione degli artt. 2188 e ss c.c., L. n. 580 del 1993, art. 8, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha presunto la cessazione della attività di impresa alla data della formale chiusura della partiva Iva (2002), anzichè dalla successiva data di cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese avvenuta nel 2007.

2. Secondo motivo:”insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio /Omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, nella parte in cui ha omesso di esaminare la visura camerale prodotta dall’ufficio da cui risultava che l’impresa individuale era stata cancellata dal registro delle imprese solo nell’anno 2007 nonostante l’avvenuta chiusura della partita Iva avvenuta nel 2002.

Occorre premettere che il secondo motivo deve essere esaminato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dalla L. n. 134 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), applicabile in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili perchè deducono censure estranee alla ratio decidendi. Il giudice di appello ha basato la propria decisione sulla ritenuta riferibilità delle operazioni commerciali di compravendita di cavalli contestate dall’Ufficio alla società di capitali Allevamenti Folli srl di cui F.M. era socio unico ed amministratore, anzichè alla persona fisica F.M.. Le censure di parte ricorrente non investono tale circostanza che ha rivestito valenza decisiva nella decisione impugnata.

Le ulteriori censure di inammissibilità del ricorso dedotte dal controricorrente restano assorbite.

Alla inammissibilità della impugnazione principale segue l’inefficacia della impugnazione incidentale tardiva a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Si compensano le spese, valutata l’inammissibilità e l’inefficacia delle rispettive impugnazioni.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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