Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16752 del 04/07/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 16752 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DI AMATO SERGIO
SENTENZA
sul ricorso 22831-2009 proposto da:
FALLIMENTO
NORDEX
INDUSTRIES
S.P.A.
IN
LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore dott.ssa
CRISTINA CIAMPI, elettivamente domiciliato in ROMA,
Data pubblicazione: 04/07/2013
VIA BERTOLONI 44/46, presso l’avvocato RAVIDA’
FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2013
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FALCONI ARNALDO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
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NORDEX INDUSTRIES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.
02074250594), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 5, presso l’avvocato PARLATORE STEFANO,
che la rappresenta e difende unitamente agli
procura a margine del controricorso e procura
speciale per Notaio dott. VINCENZO VALENTE di
APRILIA (LT) – Rep.n. 151427 del 20.5.2013;
– controricorrente contro
FILIPPI SONIA, GARZIA ALESSIA, ZOMPARELLI SABRINA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3215/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 22/05/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato RAVIDA’, con
avvocati ENNE SILVANO, GALLINELLI CESARE, giusta
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,
per
la
controricorrente,
l’Avvocato
GALLINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 agosto 2009 la Corte di appello di
Roma, accogliendo il reclamo proposto dalla s.p.a. Nordex
Industries in liquidazione, ne revocava il fallimento
dichiarato dal Tribunale di Latina, con sentenza del 14
aprile 2009, su istanza di Sonia Filippi, Sabrina
Zomparelli e Alessia Garzia, lavoratrici dipendenti della
società. In particolare, la Corte di appello osservava
che: l) i crediti delle lavoratrici, accertati da sentenze
del Tribunale di Latina, erano ancora oggetto di
contestazione, la cui pretestuosità doveva escludersi
considerato che per essi erano intervenute transazioni per
importi notevolmente inferiori rispetto a quelli portati
dalle sentenze; pertanto, poiché si trattava di crediti
contestati t il loro mancato adempimento non poteva
considerarsi sintomo di insolvenza; 2) era irrilevante la
circostanza che le transazioni de quibus potessero essere
intervenute dopo la dichiarazione di fallimento poiché, in
ogni caso, vi era stata una parziale soddisfazione del
credito con rinunzia al residuo da parte delle creditrici;
3) le modalità di vendita dell’unico immobile della
società, in ipotesi a prezzo inferiore al valore di
mercato ed a favore della controllante della Nordex, non
potevano considerarsi sintomo dello stato di insolvenza
se, comunque, la situazione finanziaria e patrimoniale era
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tale da garantire, trattandosi di società in liquidazione,
l’adempimento delle obbligazioni sociali; 4) la non
corrispondenza dell’attivo patrimoniale al valore
dichiarato in bilancio era stata affermata ma non
dimostrata dalla curatela; 5) l’esistenza di ulteriori
debiti dedotta dalla curatela non escludeva che l’attivo
patrimoniale risultante dal bilancio fosse sufficiente ad
estinguere tutte le passività e ciò senza tenere conto che
si trattava di crediti contestati giudizialmente.
Il fallimento propone ricorso per cassazione, deducendo
tre motivi illustrati anche con memoria. La s.p.a. Nordex
Industries in liquidazione resiste con controricorso. Le
creditrici istanti Sonia Filippi, Sabrina Zomparelli e
Alessia Garzia non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il fallimento ricorrente deduce la
violazione degli artt. 5 1. fall. e 2697 c.c., lamentando,
in primo luogo, che la Corte di appello non ha valutato
tutti gli atti e fatti che potevano dimostrare la
sussistenza dello stato di insolvenza, ma ha adottato un
criterio di giudizio selettivo, omettendo di valutare la
relazione depositata dal collegio sindacale nel corso
dell’istruttoria prefallimentare e la relazione del
curatore fallimentare. In secondo luogo, il fallimento
lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto
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irrilevanti gli inadempimenti di debiti contestati,
ancorchè recati da titoli provvisoriamente esecutivi,
quando il creditore non dimostra la pretestuosità della
contestazione, ritenendo illogicamente, sulla base di un
indizio non univoco, che nella specie la serietà della
contestazione era dimostrata dalla transazione per un
importo notevolmente inferiore a quello portato dal titolo
giudiziale. In terzo luogo, con lo stesso motivo, la
curatela lamenta che la Corte ha ritenuto possibile dare
rilievo ad un fatto, cioè la transazione, anche se in
ipotesi sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento. In
quarto luogo, la curatela lamenta che la Corte ha preso in
considerazione soltanto la cessione dell’unico bene
immobile della Nordex e non anche le cessioni dei beni
immateriali e delle merci, tutte comunque caratterizzate
da anomalie quanto ai soggetti cessionari, al pagamento
del prezzo mediante tratte ed alla girata di tali tratte.
Il motivo è fondato per quanto di ragione. La Corte di
appello, esattamente, dovendosi valutare la sussistenza
dello stato di insolvenza di una società in liquidazione,
ha ritenuto di dare rilievo all’accertamento della
sufficienza o meno dell’attivo a soddisfare in sede di
liquidazione tutti i debiti della società,
indipendentemente dalla capacità o meno di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni. Infatti, nella
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giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio
secondo cui per le società in liquidazione «la valutazione
del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 della
legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare
se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano
di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei
creditori sociali» (e plurimis Cass. 14 ottobre 2009, n.
21834). Coerentemente la sentenza impugnata ha ritenuto di
per sé irrilevanti le vicende relative alle cessioni dei
beni mobili ed immobili della società e le critiche svolte
sul punto dal collegio sindacale, in presenza di un attivo
ritenuto sufficiente a soddisfare tutto il passivo (ciò
vale anche per la notazione del collegio sindacale che le
operazioni di vendita alla data del 23 marzo 2009 non
avevano «generato alcuna movimentazione di denaro», poiché
tale notazione è neutra rispetto all’accertamento della
idoneità dell’attivo, composto anche da crediti, a
soddisfare integralmente il passivo); la doglianza
formulata al riguardo dal fallimento è perciò
inammissibile poiché non coglie la ratio della decisione.
La censura del fallimento è, poi, inammissibile per
genericità, laddove lamenta la mancata considerazione
della relazione ex art. 33 1. fall. del curatore, senza
precisare quali elementi decisivi potevano trarsene per
affermare la sussistenza dello stato di insolvenza. Nel
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resto la censura è fondata.
Infatti, anche nella
valutazione della sussistenza o meno dello stato di
insolvenza di una società in liquidazione deve tenersi
conto dei debiti quando il creditore, ancorchè ne siano
L’attivo patrimoniale, per escludere l’insolvenza, deve
essere idoneo ad assicurare, all’esito della liquidazione,
anche il soddisfacimento di tali crediti, pur potendosi
ammettere che il concreto soddisfacimento del credito
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contestato sia rinviato, salvo essere assoggettati ad
esecuzione forzata, al momento del suo definitivo
accertamento. Nella valutazione della sufficienza
dell’attivo, si deve tenere conto della situazione
esistente al momento della dichiarazione di fallimento e,
pertanto, non è indifferente accertare se le transazioni
con le creditrici istanti siano avvenute prima ovvero dopo
la dichiarazione di fallimento (senza considerare
l’inefficacia di una tale transazione rispetto ai
creditori, ai sensi dell’art. 44 1. fall.).
Con il secondo motivo il fallimento ricorrente deduce
la violazione dell’art. 18 1. fall. nonché il vizio di
motivazione, lamentando che la Corte di appello,
provvedendo in una fattispecie nella quale era applicabile
la riforma della legge fallimentare nella versione dettata
dal c.d. decreto correttivo n. 169/2007, aveva disatteso
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contestate le ragioni è munito di titolo esecutivo.
l’effetto pienamente devolutivo del reclamo ed aveva
omesso l’analisi di alcuni elementi di decisivo rilievo
.
quali la relazione depositata dal collegio sindacale e la
relazione del curatore fallimentare.
Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte
nell’esame della prima parte del primo motivo.
Con il terzo motivo il fallimento deduce la violazione
e falsa applicazione degli artt. 2423 e 2424 c.c. nonché
il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di
appello aveva omesso di considerare che: 1) con
riferimento all’attivo, dalla relazione del curatore
risultava che lo stesso aveva rinvenuto in magazzino
– soltanto componenti a marchio Nordex che necessitavano di
essere assemblati, ed erano perciò di modico valore, e
solo una piccolissima percentuale di prodotti finiti; 2)
con riferimento al passivo non risultavano le poste
passive indicate dal curatore per debiti erariali, debiti
verso fornitori e verso dipendenti nonché le istanze
tardive di insinuazione al passivo per rilevanti importi;
3) nella valutazione del passivo non si era tenuto conto
del valore del capitale sociale.
Il motivo è fondato per quanto di ragione. Escluso che
nell’ambito del passivo possa considerarsi il capitale
sociale, che viene iscritto al passivo dello stato
patrimoniale solo per ragioni contabili, ma che non
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rappresenta certo un debito della società, le censure
formulate dal ricorrente evidenziano l’insufficienza della
motivazione con cui la Corte di appello ha escluso la
sussistenza dello stato di insolvenza senza accertare
momento della dichiarazione di fallimento.
P . Q . M.
accoglie per quanto di ragione il primo ed il terzo
motivo; dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
maggio 2013.
quale fosse l’ammontare dell’attivo e del passivo al