Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16751 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5363/2008 proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), GR.RO.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 57, presso l’avvocato GRECO BILOTTA (STUDIO LEGALE AVV.

MARCELLO GRECO), rappresentati e difesi dall’avvocato VETERE

SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO depositato il

21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 19 settembre 2006 G.G. e G.R. chiedevano alla Corte di Appello di Salerno il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio promosso il 3 giugno 1999 dinanzi al Tribunale di Cosenza, definito da detto giudice con sentenza del 1 giugno 2006.

Costituitasi l’Amministrazione convenuta, con decreto del 14 dicembre 2006 – 21 giugno 2007 la Corte adita rigettava la domanda, osservando che il periodo di quattro anni eccedente la durata ragionevole del processo non era imputabile all’amministrazione della giustizia, tenuto conto che il periodo intercorso tra il 13 gennaio 2000, data della prima udienza, ed il 28 ottobre 2004 era stato assorbito dalle difficoltà insorte nel procedere al rinnovo della notifica dell’atto di citazione e poi dall’intervallo tra il decesso del difensore e la operata riassunzione.

Condannava pertanto i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il G. e la Gr. deducendo due motivi.

Alla precedente udienza del 2 dicembre 2010 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale di Salerno, ha dato termine per il rinnovo della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato. I ricorrenti hanno provveduto all’incombente nel termine concesso ed il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6 p.1 della CEDU, censurano il provvedimento impugnato per aver fatto riferimento, nell’escludere che il ritardo fosse imputabile all’amministrazione, alla data della prima udienza, e non a quella di iscrizione della causa a ruolo, e per aver ascritto interamente alla parte il tempo intercorso tra la data della interruzione e quella della riassunzione. Deducono altresì difetto di motivazione nell’avere ritenuto la semplicità del caso. Va al riguardo precisato che il quesito richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, posto a corredo del motivo attiene soltanto alla censurata detrazione, ai fini della determinazione del ritardo imputabile all’Ufficio, del periodo di interruzione del processo a seguito del decesso del difensore: tale limitazione del quesito di diritto rende di per sè inammissibile il motivo, in quanto non consente l’esame della legittimità dell’ulteriore detrazione operata dalla Corte di Appello, nell’ambito dei quattro anni globalmente considerati, dell’altro periodo di non attività determinata dalle difficoltà insorte per rinnovare la notifica dell’atto di citazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU in tema di non soccombenza e di esclusione della condanna alle spese di lite anche in caso di rigetto del ricorso.

La censura è infondata.

Costituisce orientamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte che nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo trova applicazione la disciplina generale della responsabilità delle parti e della condanna alle spese processuali, in virtù del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, non ponendosi tale disciplina in contrasto con l’art. 34 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come modificata dal protocollo n. 11, atteso che l’impegno a non ostacolare l’effettivo esercizio del diritto non postula che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese processuali (v. per tutte Cass. 2009 n. 16542; 2007 n. 14053; 2004 n. 23789; 2003 n. 18204; 2003 n. 13211).

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 950,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA