Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16751 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PRENESTINA 369-D, presso l’avvocato SACCO GIUSEPPINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PADULA CAMILLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il

19/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.D. conveniva il Ministero dell’Economia e delle Finanze dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza chiedendone la condanna al pagamento di Euro 15.000,00, a titolo di equa riparazione, lamentando la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, per la eccessiva durata di un processo amministrativo dinanzi al TAR della Basilicata, iniziato con ricorso del 28.11.1994 e definito con provvedimento dichiarativo di perenzione del 22.5.2007, ed avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento sindacale relativo alla determinazione di un contributo per la ristrutturazione di un fabbricato con finanziamento ai sensi della L. n. 219 del 1981.

La Corte d’Appello adita, con decreto del 28.12.2007, respingeva la domanda sul rilievo che il comportamento processuale della parte consentiva di affermare che la stessa non avesse subito un pregiudizio non patrimoniale (l’unico per il quale era stata richiesta la riparazione).

Avverso tale decisione L.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle ‘Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2 e 3, e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che hanno condotto ad una motivazione insufficiente ed arbitraria, con cio’ concretando anche il vizio di che all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente contesta l’affermazione del decreto impugnato secondo cui il non avere ottemperato all’invito a presentare la nuova istanza di discussione, prevista dalla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, rappresenti un sintomo indicativo di disinteresse, impeditivo del diritto della parte ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto. Il ricorrente assume che a tale comportamento non puo’ essere attribuito detto univoco significato, non essendo altro che conseguenza dello sfinimento dell’attesa, il corollario del convincimento della denegata giustizia.

In ogni caso, anche se si volesse riconoscere il disinteresse di esso ricorrente per la causa e da cio’ l’assenza di danno morale, questo sarebbe ipotizzabile eventualmente solo dalla data della comunicazione dell’invito L. n. 205 del 2000, ex art. 9 e non anche per il periodo precedente che va dal 14.11.1994 al 14.2.2005, durante il quale non potrebbe discutersi del pregiudizio subito dal ricorrente. Il ricorso e’ fondato.

Questa Suprema Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. n. 205 del 2000, art. 9 nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito nella L. n. 133 del 2008, non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualita’ dell’interesse alla decisione e di manifestarlo. Ne consegue che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse mano a mano decrescente e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr. cass. n. 6619 del 2010).

Il collegio ritiene di poter condividere tale precedente giurisprudenziale, non ravvisando seri argomenti per discostarsi dallo stesso.

Pertanto il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato cassato e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, che per la decisione si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA