Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16751 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16875/2011 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIAPASON in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato

CARLO LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO RIPAMONTI

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 26/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIPAMONTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per dichiararsi l’estinzione

2003-2005, nel merito inammissibilità e in subordine il rigetto del

ricorso per i restanti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Diapason ricorre avverso la sentenza in atti con la quale la CTR Lazio, respingendone il gravame e confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento con cui l’ufficio di Viterbo dell’Agenzia delle Entrate, recependo le risultanze di una pregressa verifica fiscale, aveva proceduto a rettificare i redditi della parte per gli anni dal 2002 al 2005 in conseguenza della mancata registrazione di ricavi, ritratti tra l’altro dalla cessione di alcune attrezzature sportive avvenuta nel 2002, ed aveva inoltre provveduto a dichiararne la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. n. 398 del 1991.

La CTR, a motivazione della decisione accolta, richiamate le disposizioni di settore e, segnatamente, quanto previsto dalla L. n. 133 del 1999, art. 25, comma 5, in materia di tracciabilità delle operazioni fmanziarie, ha rilevato che “dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza risulta che l’associazione sportiva ha tenuto il conto corrente bancario in difformità della citate disposizioni e ha posto in essere operazioni in difetto dei requisiti richiesti (carenza dei dati relativi al percipiente e al materiale ceduto, ecc.) non consentendo pertanto lo svolgimento dei necessari accertamenti e controlli”.

Fermo, peraltro, che il recupero a tassazione dei proventi ritratti dalla cessione di attrezzature è infondato, in quanto regolarmente dichiarati, l’accertamento operato dall’ufficio quanto agli altri ricavi non contabilizzati risulta dunque legittimo e le rilevate irregolarità gestionali comportano “la decadenza” dell’associazione dalle agevolazioni previste dalla L. n. 398 del 1991, oltre che l’irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Il mezzo azionato dalla parte si vale di un solo motivo, al quale ha replicato l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

1.2. Nelle more dell’odierna udienza di discussione l’Agenzia delle Entrate con nota depositata il 31.1.2013 ha reso noto che la parte ha proceduto a condonare le annualità 2003 e 2005 ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 142, ed ha chiesto che riguardo alle dette annualità venga dichiarata l’estinzione del giudizio in applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. In relazione alla vista comunicazione di intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, relativamente alle annualità 2003 e 2005, discendendo da ciò, per quanto previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato art. 39, l’estinzione del giudizio, occorre procedere alla conseguente declaratoria per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, ed, in uno con essa, anche alla cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza in relazione alle predette annualità, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 19533/11).

3.1. Quanto alle altre annualità che non hanno costituito oggetto di definizione, la Diapason con l’unico motivo del proprio ricorso si duole per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e/o falsa applicazione della L. n. 133 del 1999, art. 25, comma 5, in relazione alla L. n. 398 del 1991, poichè, contrariamente a quanto statuito dal decidente d’appello, che aveva condiviso il rilievo che dalle movimentazioni bancarie non risultava indicato l’erogante ed il percipiente, la norma richiamata “tace sul punto”, nè la prescrizione asseritamente violata è argomentabile alla luce della circolare ministeriale 43 del 2000, giacchè essa non cita “la necessaria specificazione in conto corrente della identificazione del percipiente o erogante, ma semplicemente sottolinea lo scopo generale di poter ricostruire attraverso normali controlli, i movimenti dell’associazione”, circostanza che nella specie risulta essere stata soddisfatta in considerazione delle attività dispiegate dai verificatori ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

3.2. Il motivo – che non è affetto dalle preclusioni opposi dall’Agenzia controricorrente, poichè soddisfa, anche in punto di autosufficienza, l’esigenza di assicurare l’esatta cognizione della vicenda processuale nei suoi termini costitutivi dell’attività delle parti e del contenuto della decisione – è fondato.

3.3. La L. n. 133 del 1999, art. 25, comma 5, – nel testo risultante a seguito della riscrittura operatane dalla L. n. 342 del 2000, art. 37, comma 2, lett. a), applicabile alla specie ratione temporis e quindi non in quello oggi vigente a seguito del D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 19, che peraltro non ha innovato il punto – prevede che “i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari superiore a 1.000.000 di Lire, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398,e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive e l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”.

Come fatto palese dalla sua letterale impostazione la norma si limita a prescrivere che gli emolumenti da corrispondere in favore degli enti associativi, che godono del regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991, siano effettuati tramite “conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”, ma null’altro aggiunge ai fini della loro tracciabilità, sicchè i rilievi sollevati del fisco – che la CTR ha inteso far propri, incorrendo perciò nel denunciato errore di diritto -, allorchè per mezzo degli atti impugnati ha lamentato che le annotazioni presenti sul conto corrente bancario della ricorrente erano prive dell’indicazione del percipiente, dell’erogante e della causale, risultano estranei al suo perimetro dispositivo e non sono ex se deducibili quale fonte di innesco dell’attività accertatrice se alla rilevata deficienza di essi non segua pure la dimostrazione del pregiudizio sofferto dall’attività di controllo. Invero, fermo che le registrazioni che hanno luogo sui conti correnti bancari e postali nella disponibilità dell’ente debbono poter assicurare l’esatta conoscibilità della geografia contabile che ad esso fa capo, in modo da porre l’amministrazione nella condizione di poter esercitare efficacemente la propria potestà di verifica, l’incompletezza dei dati emergenti in sede di analisi sui conti, quando già non porti a prefigurare una più estesa condotta illecita, deve essere valutata in questa prospettiva e onera perciò l’amministrazione di provare di non aver potuto espletare un’ efficace attività di controllo.

Nè, del resto, una diversa conclusione appare argomentabile alla stregua delle norme integrative a cui la L. n. 133 del 1999, art. 25, comma 5, pure rinvia, atteso che il decreto ministeriale – da adottarsi ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 3, e di cui peraltro non consta allo stato l’emanazione – avrebbe dovuto disciplinare le altre modalità esecutive delle predette erogazioni e non quelle che seguono gli ordinari canali bancari e postali e che il D.M. n. 473 del 1999, emanato nella vigenza del pregresso comma 7, della L. 133 del 1999, prima della ricordata sua riscrittura, laddove sia ancora da reputarsi in vigore (cfr. Ris. Agenzia delle Entrate 45/15), non reca alcuna disposizione utile alla causa erariale, dato che l’unica norma che concerne la materia è stata trasfusa nella L. n. 133 del 1999, art. 25, novellato comma 5.

3.4. Cassandosi perciò, in relazione alle superstiti annualità, la sentenza in accoglimento del proposto motivo di ricorso, la causa nei limiti del motivo accolto può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessario procedere ad altri accertamenti di fatto mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo.

4. Va perciò dichiarata l’estinzione del giudizio quanto alle annualità 2003 e 2005 e l’impugnata sentenza, nei limiti della dichiarata estinzione, va cassata senza rinvio con compensazione delle spese.

Il ricorso va invece accolto quanto alle annualità 2002 e 2004 e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata nei limiti anzidetti.

Le spese seguono il criterio della soccombenza quanto a quelle del presente giudizio, mentre possono essere compensate quanto a quelle dei giudizi di merito, stante la novità della questione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle annualità 2003 e 2005, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza nei limiti della dichiarata estinzione e compensa le spese del relativo giudizio;

accoglie il ricorso relativamente alle annualità 2002 e 2004, cassa l’impugnata sentenza nei limiti anzidetti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1500,00-, oltre al 15% per spese generali ed accessori come per legge e compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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