Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16751 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16751

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19202-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI depositata il 28/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2001, relativa al periodo di imposta 2000, presentata da O.S., liquidando le maggiori imposte dovute a titolo di saldo Irpef e di credito Irpef indebitamente esposto, oltre interessi e sanzioni. Seguiva la notifica della cartella di pagamento. La rettifica era dovuta al disconoscimento del credito di imposta Irpef, riportato dal precedente anno 1999, per effetto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente a quel periodo di imposta.

Contro la cartella di pagamento O.S. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Sassari che lo accoglieva con sentenza n. 90 del 2005.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 28.6.2011. Secondo il giudice di appello la mancata presentazione della dichiarazione annuale non priva il contribuente del diritto di scomputare dalle somme dovute il credito maturato nel periodo anteriore.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per tre motivi.

Il contribuente non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato. Il D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, che disciplina l’esercizio del diritto di scelta tra il riporto dell’eccedenza di imposta e la richiesta di rimborso, stabilisce, al comma 4, che se l’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione di un determinato anno di imposta non è computata in diminuzione nell’anno di imposta immediatamente successivo a causa della mancata presentazione della relativa dichiarazione, il contribuente, pur non potendosi più avvalere del meccanismo del riporto a compensazione, non perde il diritto alla detrazione della eccedenza di imposta, poichè conserva la facoltà di richiederne il rimborso secondo le modalità previste dal richiamato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, recante la disciplina generale delle modalità di rimborso dei versamenti diretti, comprensiva della previsione di un termine di decadenza per la presentazione della istanza di rimborso (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 4369 del 23/02/2011, Rv. 616791 – 01).

Nel caso in esame non è controverso che il contribuente, da un lato non ha computato l’eccedenza di imposta riportandola nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo (non presentata), dall’altro ha omesso di presentare la richiesta di rimborso a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

2. Secondo motivo: violazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Terzo motivo: insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.

In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata. Poichè non sono controversi i dati fattuali relativi alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in cui doveva essere riportata l’eccedenza di imposta ed alla mancata presentazione di una istanza di rimborso a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna parte intimata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro duemilacinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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