Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16751 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20150-2013 proposto da:

D.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA GIUDETTI,

SILVESTRO CARBONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.F.E. ricorre avverso la sentenza n. 253/40/12, depositata in data 11/06/2012, con la quale la CTR del Lazio, Sez. Latina, ha confermato la decisione di prime cure, avente ad oggetto un avviso di accertamento elevato dall’agenzia delle Entrate, nei confronti del contribuente, per l’anno 2001, in ragione di maggiori redditi determinati dall’Ufficio all’esito di accertamento induttivo in assenza di dichiarazione dei redditi;

in particolare, per quanto di interesse, la CTR ha fondato la pronuncia oggetto di impugnativa sui seguenti presupposti: a) la mancata presentazione della documentazione fiscale per l’anno in riferimento (2001), nel quale è intervenuta la cessione d’azienda articolata in tre distinti contratti, ha legittimato la determinazione dei redditi in via induttiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55; b) l’Ufficio ha correttamente operato una ricostruzione del reddito presunto, ancorando il computo alla media aritmetica semplice riferita ai tre anni precedenti a quello di cessione dell’azienda; c) il “modus operandi” dell’Ufficio si è svolto in conformità a criteri di valutazione adeguati al contesto esaminato, nel quale, pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, è di tutta evidenza l’inattendibilità degli elementi indicati dal contribuente, in particolare per quanto concerne il ricarico negativo del -79,50% derivante da corrispettivi per Lire 78.408.000, rispetto ad un costo del venduto di Lire 382.409.000;

avverso tale sentenza ricorre D.F.E., affidandosi a due motivi;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto un duplice profilo: a) per avere la CTR omesso di statuire sui motivi d’appello, in tema di errato metodo di ricostruzione del reddito presunto (media aritmetica semplice in luogo della media ponderata); b) per avere omesso la CTR di pronunciarsi sull’errore materiale commesso dall’Ufficio nella modalità di ricostruzione dei ricavi, in particolare, nel riportare in corrispondenza della voce “rimanenze finali” l’importo di Lire 55.000.000 – prezzo di cessione – anzichè quello di Lire 370.925.600, che rappresentava il valore contabile delle giacenze di magazzino;

2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, nonchè dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, 115 e 166 c.p.c., perchè contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, ai sensi del cit. art. 41, l’Ufficio ha solo facoltà e non dovere di procedere all’accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione, e per avere la CTR omesso di valutare e considerare le prove contrarie offerte dal contribuente, in particolare l’atto notarile con il quale lo stesso aveva ceduto l’azienda;

3. il primo motivo va disatteso;

4. in merito al primo profilo attinente, come detto, l’errore nell’adozione del metodo di ricostruzione dei ricavi (media aritmetica semplice) la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che: a) il ricorso al criterio della media matematica semplice in luogo della media ponderale è consentito quando risulti l’omogeneità della merce, assumendo il criterio della media aritmetica semplice valenza indiziaria, al fine di ricostruire i margini di guadagno realizzato sulle vendite effettuate “a nero”, spettando, invece, al contribuente provare che l’attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cass. n. 3979/2017 – Cass. n. 11165/2014);

5. ciò stante non hanno pregio le doglianze sul punto, prospettate dal ricorrente, in quanto lo stesso non ha assolto al suddetto onere probatorio, limitandosi a prospettare generici elementi che avrebbero dovuto condurre l’Ufficio a preferire l’altro metodo di ricostruzione dei ricavi (media ponderale);

6. risulta poi inammissibile l’ulteriore profilo di censura prospettato in relazione all’omessa motivazione sull’erronea indicazione delle rimanenze finali, atteso che il ricorrente da un lato viola il principio di autosufficienza, omettendo di trascrivere il relativo contenuto dell’avviso di accertamento, e per altro verso, trascura di indicarne la decisività dell’omessa valutazione da parte del giudice d’appello, posto che quest’ultimo nell’esercizio del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall’art. 116 c.p.c., non è obbligato a discutere tutti gli elementi probatori offerti dalle risultanze processuali, talchè l’omesso esame di alcuno di essi può costituire un vizio della sentenza censurabile in sede di legittimità, ex art. 360 c.p.c., n. 5, soltanto quando la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali si è fondato il convincimento del giudice (Cass. n. 7436/1986), peraltro, la censura risulta, anche, per altro verso infondata, posto che con riferimento alle rimanenze finali non vi è alcun difetto di pronuncia poichè la CTR ha ritenuto inattendibile la circostanza che la merce per il valore di Lire 370.000.000 sia stata svenduta per il corrispettivo di Lire 55.000.000;

7. va infine disatteso anche il secondo mezzo di gravame, articolato anch’esso sotto un duplice profilo;

8. nello specifico risulta inammissibile il primo profilo dedotto in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, poichè la dedotta doglianza non coglie la ” ratio decidendi” della sentenza impugnata, ed è del tutto irrilevante rispetto al “decisum”, in quanto si limita ad inquadrare il potere esercitato dall’Ufficio alla stregua di una generica distinzione formale tra dovere di procedere all’accertamento induttivo, e mero potere di esercitarlo;

9. è infine inammissibile, anche, il secondo profilo, dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè anche qui, come nel precedente motivo dianzi divisato, il ricorrente omette di dedurre in merito alla decisività probatoria del rogito notarile di compravendita dell’azienda, omettendo, inoltre, di trascriverne il contenuto;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

11. per quanto precede il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso in epigrafe, e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio liquidate in Euro 5000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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