Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16750 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10652/2017 R.G. proposto da:

ISIDE S.R.L. A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., RATUMENA S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo

Flaccavento con domicilio eletto presso il suo studio in via Ecce

Homo n. 183;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio

eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 1595/31/2016 depositata il 20 settembre 2016, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2021

dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalle società Iside S.r.l. a socio unico in liquidazione e Ratumena S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo n. 352/1/2014 con cui erano stati riuniti e respinti i ricorsi proposti dalle contribuenti avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni per l’anno 2007 nei confronti della Iside e due avvisi di accertamento per IRES, IRAP, IVA per gli anni 2008-9 e contestuali sanzioni nei confronti della Ratumena quale conferitaria di un ramo di azienda della Iside.

2. Premesso che i tre avvisi venivano emessi sulla base della disciplina delle società di comodo della L. n. 724 del 1994, ex art. 30, comma 3 ai fini IRES e IRAP ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis per accertamento di reddito minimo imponibile oltre per un’indebita compensazione di crediti IVA non utilizzabili, la CTR nel merito confermava la legittimità dell’impianto delle riprese e accoglieva l’appello limitatamente alla sanzione 2009 del D.Lgs. n. 417 del 1997, ex art. 5, comma 1, per Euro 1.120.899,60.

3. Avverso la decisione propongono ricorso principale le contribuenti per un unico motivo, cui l’Agenzia replica con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso principale le società contribuenti – ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,artt. 112 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c..

5. Il motivo è fondato. Va ribadito che “In materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l’imposta assolta, anche se non abbia presentato l’interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui alla della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, e di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis ma anche in sede processuale.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18807 del 28/07/2017, Rv. 645119 – 01). Anche ai fini delle imposte dirette va data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice tributario, adito in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso a seguito di applicazione di norme antielusive, deve sempre e comunque valutare il merito della controversia e, segnatamente, verificare il raggiungimento della prova a carico del contribuente della sussistenza delle ipotesi disapplicative delle presunzioni legali (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23990 del 29/10/2020, Rv. 659533 01).

6. Erra pertanto la CTR a ritenere che l’unica via per richiedere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo sia quella di presentare l’istanza di interpello-disapplicativo, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-ter e successive modificazioni, e l’obbligo di impugnazione del diniego al fine di evitarne l’intangibilità con esclusione della possibilità di successiva contestazione in sede giudiziale.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce la nullità della sentenza per extrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, per aver la CTR accolto l’appello limitatamente alla sanzione 2009 del D.Lgs. n. 417 del 1997, ex art. 5, comma 1 per Euro 1.120.899,60 in ragione della ritenuta carenza dell’elemento soggettivo, causa di esclusione della punibilità non dedotta dalle contribuenti e questione non rilevabile d’ufficio.

8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale viene prospettata la violazione di legge, oltre che dell’art. 5, comma 1 citato anche della L. n. 724 del 1994, art. 30 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in ordine alla ritenuta insussistenza dell’elemento psicologico ai fini delle sanzioni.

9. Entrambi i motivi restano assorbiti (assorbimento improprio) dall’accoglimento del ricorso principale. Va infatti rammentato che, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. Per effetto dell’accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale la questione investita dai due motivi dell’incidentale relativa alle sanzioni dipende dall’esito del giudizio di rinvio.

10. In conclusione, accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale, la decisione impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e a quelli rimasti assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e a quelli rimasti assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

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