Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16750 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17934-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEL CAVALIERE SRL IN LIQUIDAZIONE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 07/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

L’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14 aprile 2009 venne notificata alla società Del Cavaliere s.r.l. in liquidazione una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo della somma di Euro 383.513,60 relativa alla rettifica del reddito di impresa per il 2003, divenuta definitiva per omessa impugnazione, e della somma di Euro 45.970,17 relativa al controllo formale della dichiarazione relativa al 2005. Propose ricorso la società deducendo la mancata notifica dell’avviso di accertamento. Replicò l’Ufficio che l’importo relativo al 2005 era conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione e non ad un atto impositivo e depositò, circa l’iscrizione a ruolo per il 2003, la documentazione attestante l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento. La società eccepì la nullità della notifica dell’avviso, inviato a mezzo raccomandata per atti giudiziari a S.G., per mancata indicazione sul plico sigillato contenente l’atto da notificare della qualità di liquidatore della società Del Cavaliere s.r.l. in liquidazione. La CTP accolse il ricorso limitatamente all’iscrizione a ruolo della somma di Euro 383.513,60 sulla base della nullità della notifica dell’avviso di accertamento.

L’appello dell’Ufficio fu rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che considerò che la mancata indicazione della persona giuridica sul plico sigillato comportava l’errata individuazione del destinatario e dunque la nullità della notifica.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 145, comma 1, 3 e 8 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva la ricorrente che in base all’art. 145 c.p.c. è prescritta l’indicazione della qualità del destinatario solo nell’atto da notificare e non anche sul plico postale, sul quale è sufficiente sia indicata soltanto la persona fisica.

Il motivo è fondato. In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, non è il plico, ma l’atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico (Cass. 8 luglio 2015, n. 14230; si veda anche Cass. 17 dicembre 2014, n. 26522).

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. Con riferimento all’iscrizione a ruolo della somma di Euro 45.970,17 vi è il giudicato interno di rigetto del ricorso. La causa va quindi decisa limitatamente all’ulteriore iscrizione a ruolo relativa all’anno d’imposta 2003. L’Agenzia delle Entrate ha provato l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, sicchè il ricorso della contribuente va disatteso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto alle spese dei precedenti giudizi di merito la mancanza di precedenti giurisprudenziali in ordine alla questione oggetto del ricorso costituisce giusto motivo per disporne la compensazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata; decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso proposto da Del Cavaliere s.r.l. in liquidazione con riferimento all’iscrizione a ruolo relativa all’anno di imposta 2003; condanna Del Cavaliere s.r.l. in liquidazione al rimborso delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.130,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali relativamente ai precedenti giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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