Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16750 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18103/2012 R.G. proposto da:

Immobiliare Marinelli s.r.l. (incorporante Tecnir s.r.l.)

rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Preziosi, con domicilio

eletto presso la Cancelleria della Suprema corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, depositata l’8 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere TEDESCO Giuseppe.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr) che ha rigettato l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento, con il quale, per l’anno di imposta 2005, furono accertati maggiori ricavi derivanti da vendite immobiliari;

che il ricorso è proposto sulla base di tre motivi, il primo dei quali censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Ctr pronunciato sulla deduzione con la quale la contribuente “aveva contestato l’atto impositivo, sotto il profilo che, essendo stati indicati corrispettivi non inferiori al valore catastale degli immobili, la disposizione di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 15, avrebbe comunque precluso in capite l’attività accertatrice, in assenza di emergenze certe e dirette della presunta evasione”;

che il motivo è infondato, perchè nella specie, avuto riguardo all’evidente incompatibilità fra la decisione e la deduzione non esaminata, è ravvisabile una evidente ipotesi di rigetto implicito (Cass. n. 20311/2011; conf. 17956/2015);

che il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., del D.L. n. 41 del 1985, art. 15, in relazione al D.L. 223 del 2006, art. 35, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13;

che motivo pone le seguenti questioni:

– se le presunzioni in materia immobiliare, introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, fossero applicabili anche agli atti anteriori all’entrata in vigore della norma;

– come si coordinava l’operatività di tali presunzioni con il D.L. n. 41 del 1995, art. 15, convertito, in L. n. 85 del 1995 (“Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato del D.P.R. n. 131 del 1986”), in considerazione del fatto che il D.L. n. 223 del 2006 cit., art. 35, al comma 44, disponeva l’abrogazione della norma;

– le conseguenze della successiva abrogazione da parte della L. n. 88 del 2009, art. 35, sugli accertamenti compiuti;

– la rilevanza probatoria attuale dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI);

che il motivo è infondato;

che il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, ha introdotto alcune disposizioni volte ad ampliare i poteri dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. In particolare, il citato art. 35, comma 2, aveva inserito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, che disciplina la rettifica delle dichiarazioni annuali IVA, un nuovo capoverso ai sensi del quale “Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova (…) s’intende integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’art. 14 del presente decreto”. Del tutto analogamente, l’art. 35, comma 3, aveva inserito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), che disciplina la rettifica del reddito d’impresa, un nuovo capoverso ai sensi del quale “Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova (…) si intende integrata anche se l’infedeltà dei ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi…”;

che per rendere applicabili le richiamate disposizioni era stata demandata all’Agenzia delle entrate la periodica fissazione dei criteri utili per determinare il valore rilevante ai fini delle imposte dirette, il valore normale dei beni immobili rilevante ai fini Iva, nonchè il valore venale in comune commercio ai fini dell’imposta di registro;

che è poi intervenuto il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 27 luglio 2007, che ha evidenziato il procedimento algoritmico di determinazione di tale valore, prendendo a base per il calcolo quelli unitari medi di mercato rilevati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia del territorio;

che il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 4, in esame disponeva l’abrogazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15;

che, al fine di completare la descrizione del quadro normativo di riferimento, occorre ricordare che la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, ha delimitato l’ambito applicativo del citato D.L. n. 223 del 2006, statuendo che “In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 2, 3 e 23-bis… valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici”;

che la ricorrente sostiene che l’applicabilità retroattiva delle presunzioni del citato D.L. n. 223 del 2006, ex art. 35, troverebbe un ostacolo insormontabile nel D.L. n. 41 del 1995 cit., art. 15, non potendo sopprimersi il diritto quesito del contribuente “di fondare la propria condotta fiscale sulla soglia di sicurezza garantita proprio” da quella norma;

che tale limitazione non può condividersi, sia per ragione di ordine sistematico, derivante dalla natura procedimentale generalmente riconosciuta alla norma introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, e sia per una ragione di ordine letterale;

che la norma sopra citata (L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265), nel circoscrivere la diversa efficacia delle presunzioni poste dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, per gli atti anteriori all’entrata in vigore della norma, richiama espressamente le presunzioni previste nell’art. 35, comma 2, cioè e quelle in tema di Iva: il che risulta in radicale antitesi con ogni residua possibilità di sopravvivenza dell’art. 15; nè avrebbe senso replicare che l’art. 35 è stato abrogato retroattivamente dalla legge comunitaria, se è vero che tale intervento del legislatore si era reso necessario, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, a seguito dell’invio da parte della Commissione europea di un parere motivato (procedura di infrazione n. 2007/4575) con il quale la stessa aveva sollevato eccezioni di compatibilità della predetta disposizione con l’ordinamento comunitario;

che, in particolare, la Commissione ha ritenuto le citate disposizioni del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, contrastanti con la regola sancita dalla direttiva 2006/112/CEdel Consiglio, del 28 novembre 2006; ai sensi dell’art. 73 della direttiva, infatti, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto “comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”;

che si comprende bene pertanto, proprio in considerazioni delle ragioni che hanno indotto il legislatore a intervenire con la c.d. Legge Comunitaria, che la sopravvivenza o reviviscenza del D.L. n. 4 del 1995, art. 15, a seguito della abrogazione del D.L. n. 233 del 2006, art. 35, non è configurabile, e sicuramente non lo è con il significato di scudo contro l’attività accertativa che la ricorrente gli riconosce, perchè ciò sarebbe in radicale antitesi con il principio comunitario che la base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo effettivamente corrisposto;

che, quindi, nessun legittimo affidamento tutelabile ne poteva derivare al contribuente per il solo fatto di aver dichiarato in atto un corrispettivo superiore al valore catastale;

che è stato anticipato che la Legge Comunitaria (L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4, lett. f) e comma 5) ha modificato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, con le quali, come sopra chiarito, il legislatore fiscale aveva introdotto una presunzione legale relativa, c.d. juris tantum, di corrispondenza del corrispettivo negoziale al valore normale del bene;

che questa Suprema corte ha chiarito che la modifica operata dalla c.d. legge Comunitaria ha “ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (cfr., anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010)” (Cass. n. 20429/2014);

che è fuori di dubbio pertanto che, nelle cessioni di beni, lo scostamento del valore dichiarato rispetto al valore normale, desunto dai valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), non può essere assunto come presunzione legale; ciò non toglie però che l’Amministrazione finanziaria abbia pur sempre il potere di accertare maggiori ricavi anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti (Cass. 26 n. 20429/2014 cit.);

che, in questa prospettiva e con specifico riferimento ai valori OMI, la Suprema corte ne ritiene legittima l’utilizzazione ai fini della rettifica dei corrispettivi dichiarati, qualora essi si combinino con altri elementi (Cass. n. 9474/2017; n. 2643/2017; n. 26485/2016);

che, da questo punto di vista, la sentenza è immune da censure, perchè la decisione favorevole per il Fisco non è fondata sul solo scostamento del prezzo dai valori OMI, ma sul rilievo che con tale scostamento concorrevano irregolarità contabili e un ricarico irrisorio;

che tale aspetto della decisione è oggetto del terzo motivo di ricorso, che deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia;

che il motivo è inammissibile, perchè la ricorrente, sotto la veste del vizio di motivazione, chiede una revisione del ragionamento decisorio, che è attività che non rientra nell’ambito del controllo consentito alla Corte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, “posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità” (Cass. n. 11789/2005);

che in conclusione il ricorso va rigettato;

chela novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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