Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16750 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19968-2013 proposto da:

SAOM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA 25, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIA & ARIANNA SCIONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati MANLIO INGROSSO, FABIO RUSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la SAOM S.r.l. ricorre avverso la sentenza n. 79/28/13, depositata in data 4/03/13, con la quale la CTR della Campania, Sez. Napoli, in riforma della decisione di prime cure, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la cartella esattoriale emessa dall’Ufficio nei confronti della contribuente, per il recupero di imposte (IVA, IRES ed IRAP) relative al periodo d’imposta 2007, risultanti da liquidazione automatica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;

in particolare, per quanto di interesse, la CTR ha fondato la pronuncia oggetto di impugnativa sul seguente presupposto: “in caso dell’inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa, la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in detta annualità attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d’imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza; ciò fermo restando tuttavia, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, comma 2, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante rimborso” … ” poichè per l’anno 2006, in cui risulta asseritamente maturato il credito IVA poi compensato nel periodo d’imposta 2007, la dichiarazione risulta pacificamente da considerarsi omessa, in quanto prodotta oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (e precisamente, come dichiarato dalla stessa parte contribuente, il 2 ottobre 2008 in applicazione della detta regola era preclusa alla parte contribuente la possibilità di trasferire ed utilizzare in compensazione il credito maturato nel periodo d’imposta successivo, residuando solo la procedura di rimborso;

avverso tale sentenza ricorre la SAOM S.r.l., affidandosi a due motivi;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione. all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 36 bis, per avere la CTR errato nel ritenere che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata omessa, possa essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto essa implica verifiche e valutazioni giuridiche che richiedono, la previa, emissione di un motivato avviso di rettifica;

2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 25, 30, 38 bis, e art. 55, per avere la CTR interpretato le norme in materia di detrazione dell’IVA, seppure in conformità ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur sempre in termini di palese contrasto rispetto alla correlata disciplina comunitaria;

3. entrambi i profili di censura da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, vanno disattesi, perchè, manifestamente, infondati;

4. va premesso, che risulta, incontrovertibilmente, e non è smentito dalla ricorrente, che, nella specie, essendo maturato il credito IVA per l’anno 2006, e poi compensato nel periodo d’imposta 2007, la dichiarazione è da considerarsi omessa, in quanto presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al D.P.R. n. 322 delò 1998, art. 2, comma 7, (precisamente in data 2 ottobre 2008), e che, in ogni caso, il disconoscimento del credito d’imposta nella forma del controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, lett. e), è, nella specie, ammissibile trattandosi di dato materiale (omissione della dichiarazione contenente l’indicazione del pregresso credito d’imposta) risultante dall’anagrafe tributaria;

5. il citato art. 2, comma 7, prevede, infatti che ” sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”;

6. di conseguenza, tale disposizione consente all’amministrazione di riscuotere le somme dovute dal contribuente in base agli imponibili indicati nelle dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai novanta giorni, da indicare come omesse, mentre non consente di utilizzare in compensazione per l’anno successivo i crediti di imposta indicati in tali dichiarazioni tardive (Cass. n. 27621/18);

7. sempre sul punto che occupa, questa Corte ha chiarito che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (in quanto tardiva), nella quale è stato utilizzato (come nella specie) in compensazione il credito d’imposta, ne comporta il disconoscimento con conseguente debenza dell’imposta portata in cartella esattoriale (Cass. n. 15413/2015);

8. peraltro agli stessi risultati si è pervenuti anche in tema di IVA, con l’affermazione che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo (Cass. n. 19326/2011), atteso che, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, “a tutti gli effetti”, all’omessa presentazione aì sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, u.c., nel testo modificato dal D.P.R. n. 24 del 1979, art. 1), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario (Cass. n. 20573/2019);

9. non ha pregio, poi la doglianza dedotta nel primo motivo, in relazione al fatto che trattandosi di verifica di un credito comportante valutazioni giuridiche, l’emissione della cartella doveva essere preceduta dall’adozione dell’avviso di accertamento, atteso che le contestazioni dell’Ufficio appaiono come conseguenti ai rilievi cartolari emersi dall’esame della dichiarazione presentata in ritardo.

10. parimenti non può accedersi alla richiesta avanzata con il secondo motivo, in ordine ad una revisione degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, in relazione ai contenuti della disciplina comunitaria in materia, posto che le tesi sostenute dalla ricorrente non prospettano significative novità rispetto alle pronunce di questa Corte (“ex plurimis” Cass. 20040/2011) che non hanno ravvisato contrasti (nella “subiecta materia” tra la normativa nazionale e quella comunitaria; essendo consentito al contribuente la presentazione istanza rimborso nei termini di legge.

11. per quanto precede il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo;

12. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso in epigrafe, e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio liquidate in Euro 5600,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

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