Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16750 del 04/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16750 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 31557-2006 proposto da:
NATI’

GIULIA

vedova

NTAGLI34R70C352A),

DE
DE

DRSRNN59S56C352D),
DRSMME61P41C352I),

DE
RISO
RISO

elettivamente

RISO
ROSANNA
EMMA
domiciliate

(C.F.
(C.F.
(C.F.
in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso l’avvocato
2013
808

MIRIGLIANI RAFFAELE, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALFA GUIDO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 04/07/2013

contro

COMUNE DI BOTRICELLO, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
F. MOROSINI 12, presso l’avvocato ANDREOZZI
PIERVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato

controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

201/2006 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/05/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per le ricorrenti, l’Avvocato MIRIGLIANI
RAFFAELE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SCIUMBATA LUIGI, giusta procura a margine del

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia verte sulla liquidazione del
danno subito dagli eredi De Riso in conseguenza
dell’occupazione illegittima di un fondo di mq. 62.485

Riso, e della sua successiva irreversibile trasformazione. Nel 1982 il fondo era stato oggetto di una cessione volontaria al Comune di Botricello, secondo il
proprietario non adempiuta dal cessionario, e la questione era stata dibattuta davanti al Tribunale di Catanzaro, e nel successivo giudizio di gravame davanti
alla Corte d’appello di Catanzaro. La sentenza emessa
dalla corte territoriale che,

pur riconoscendo

l’inadempimento del comune, aveva tuttavia negato la
risoluzione del contratto, era stata cassata da questa
corte con la sentenza 16 luglio 2004 n. 13182.
2. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di
Catanzaro, con sentenza in data 24 aprile 2006, ha dichiarato risolto il contratto di cessione volontaria
dell’immobile, stipulato nel 1982, e ha condannato il
comune al risarcimento del danno cagionato al proprietario

con

la

trasformazione

irreversibile

dell’immobile nel 1980. A tal fine il giudice di merito ha utilizzato gli accertamenti compiuti nel primo

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di proprietà del loro dante causa Alfonso Francesco De

grado del giudizio dal consulente tecnico di parte,
che aveva proceduto alla stima del valore venale
dell’immobile con il sistema cosiddetto sintetico comparativo riferendola al 1980, pervenendo alla stima di
£ 17.711 al metro quadro; ma ne ha corretto il risul-

Il consulente, infatti, avendo accertato un valore comparativo di base di £ 23.970 al metro quadro,
aveva corretto questa cifra per adeguarla all’area espropriata, con una detrazione del 12% per tener conto
degli spazi non commerciali da destinare a viabilità
interna, e di uno sconto di tre anni di tempo occorrente per la realizzazione degli edifici in regime di
libero mercato.
La corte ha ritenuto che dovesse operarsi una decurtazione del 50% per tener conto dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, e sull’importo risultante
ha operato lo sconto per oneri finanziari triennali al
tasso del 6%. La corte ha poi applicato l’art. 5 bis,
comma 7 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 e succ. modifiche. La corte ha quindi determinato il danno, ha
detratto quanto già a suo tempo pagato dal comune a
titolo di , e ha condannato il comune a pagare la differenza, rivalutata alla data della decisione sulla
base degli ISTAT in C 634.042,31, con gli interessi

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tato.

dall’aprile 1980 sul capitale rivalutato anno per anno, al tasso del 3% annuo.
3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata ricorrono gli eredi De Riso con atto notificato il 13 novembre 2006, per nove motivi.

notificato il 10 gennaio 2007.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si denuncia la violazione
degli artt. 112 e 394 c.p.c., avendo il giudice di
rinvio ritenuto di dover riesaminare ai fini della liquidazione del danno il punto, non controverso tra le
parti, del valore venale del bene.
4.1.

Il motivo è infondato. Nel giudizio di rin-

vio la corte territoriale, avendo dichiarato la risoluzione del contratto di cessione, era tenuta in via
consequenziale a tale pronuncia, per la quale la causa
era stata rinviata, a liquidare non più il corrispettivo della cessione o l’indennità di espropriazione,
bensì il danno subito dal proprietario del fondo occupato. Il valore venale del bene, diversamente da quanto si assume, non costituisce un punto autonomo della
decisione neppure nel giudizio di determinazione

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Il Comune di Botricello resiste con controricorso

dell’indennità di espropriazione (giurisprudenza consolidata: v. per tutte Cass. Sez. un. 22 novembre 1994
n. 9872 Cass. Sez. un. 22 novembre 1994 n. 9872), e
ancor meno ciò è sostenibile nel caso presente, in cui
come s’è già osservato era mutato l’oggetto della li-

5. Con il secondo motivo si denuncia una violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle regole del contraddittorio, avendo la corte territoriale detratto
d’ufficio dal valore venale del bene, già accertato
dal consulente tecnico, i costi di urbanizzazione.
5.1.

Anche questo motivo è infondato. Gli oneri

di urbanizzazione sono stabiliti dalla normativa urbanistica, e la loro incidenza sul prezzo degli immobili
in regime di libero mercato non necessita di dimostrazione, dovendo il giudice di merito tenerne conto anche d’ufficio.
6. Con il terzo motivi si denuncia un vizio di
motivazione nella sentenza impugnata, che si richiama
alla relazione di consulenza tecnica, e poi la contraddice in materia di oneri urbanistici.
6.1. Il vizio denunciato non sussiste, non essen-

dovi contraddizione tra l’utilizzazione di dati acquisiti con il mezzo di una consulenza tecnica, e la loro

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quidazione richiesta.

correzione critica su singoli punti, motivata con il
riferimento a elementi non considerati dal consulente.
7.

Con il quarto motivo si denuncia un vizio di

motivazione sul medesimo punto decisivo, della detrazione degli oneri urbanistici dal valore venale indi-

tato con il metodo cosiddetto sintetico comparativo.
7.1.

Il motivo è fondato, risultando la contrad-

dizione logica dalla stessa motivazione della sentenza
impugnata. In essa la corte territoriale premette che
il valore venale era stato accertato dal consulente
tecnico con il metodo sintetico comparativo, e ciò nonostante ritiene di dover detrarre dalla cifra così
determinata gli oneri urbanistici. Il valore venale
delle aree edificabili, nel mercato del settore, è necessariamente condizionato dall’incidenza degli oneri
urbanistici che devono essere corrisposti all’ente
territoriale in sede di rilascio del permesso di costruzione; oneri che conseguentemente il mercato sconta preventivamente nella determinazione del valore venale dell’area fabbricabile, sicché questo, se accertato con il metodo comparativo, ne risulta già depurato, e un’ulteriore sottrazione si risolverebbe in una
duplicazione. La sentenza deve pertanto essere cassata
su questo punto.

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cato dal consulente tecnico, il quale lo aveva accer-

8. Con il quinto motivo si denuncia la violazione
del principio della

reformatio in pejus,

avendo il

giudice di rinvio statuito in danno dell’impugnante,
rispetto alla statuizione emessa nel precedente giudizio di merito, e cassata da questa corte.

zio la corte d’appello aveva liquidato a favore del
ricorrente £ 791.765.200, mentre il giudice di rinvio
ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno, C
634.042,31, importo considerevolmente superiore. Irrilevante è invece il confronto tra i singoli addendi
che concorrono al risultato finale, per le ragioni in
precedenza indicate al punto 4.1.
9. Con il sesto motivo si censura l’applicazione,
nella liquidazione del danno cagionato all’illegittima
occupazione del fondo, del comma 7 bis dell’art. 5
bis.
9.1.

Il motivo è fondato. La norma applicata dal

giudice di merito è stata successivamente dichiarata
incostituzionale dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 349 del 2007. L’impugnazione proposta ha
impedito il passaggio in giudicato, e la norma in questione non è oggi applicabile nel giudizio, sicché la
statuizione, che di quella norma ha fatto applicazione, deve essere cassata.

8

8.1. Il motivo è infondato. Nel precedente giudi-

10. L’accoglimento dei motivi quarto e sesto comporta la cassazione dell’impugnata sentenza in punto
di liquidazione del danno cagionato dall’illegittima
occupazione e trasformazione del fondo con riferimento
all’epoca del fatto illecito; sono conseguentemente

modo di calcolare l’attualizzazione della liquidazione
con l’applicazione di interessi compensativi del ritardato risarcimento.
E’ del pari assorbito il nono motivo, in tema di
liquidazione delle spese dei diversi gradi di giudizio, dovendo tale liquidazione essere nuovamente eseguita in relazione all’esito del giudizio, che comporta un considerevole aumento della somma dovuta a titolo di risarcimento.

11. La causa, inoltre, può essere decisa anche
nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, e dovendosi utilizzare gli elementi
già accertati nel giudizio di rinvio. Il danno cagionato dal comune nel 1980, con l’irreversibile trasformazione del fondo, deve essere determinato, in conformità con gli accertamenti del consulente tecnico
d’ufficio, e trascurando le erronee correzioni apportate dal giudice di rinvio, in E 571.548,30, e, al
netto di C 28.365,26, già pagate dal comune per la

..

9

assorbiti i motivi settimo e ottavo, che vertono sul

cessione volontaria, in E 543.183,04, da rivalutare
dal 1980 alla data della presente decisione in base
agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai; a tale importo devono aggiungersi gli interessi legali sulle somme annualmente

12.

Le spese dell’intero giudizio sono a carico

del comune soccombente, e devono essere liquidate
d’ufficio, in mancanza di note spese prodotte in questa sede, nel modo indicato in dispositivo. Sono inoltre poste definitivamente a carico del comune le spese
della consulenza tecnica d’ufficio assunta nel giudizio di merito.
P. q. m.

Accoglie i motivi quarto e sesto del ricorso; dichiara assorbiti i motivi settimo, ottavo e nono; rigetta gli altri motivi.
Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, determina il danno risarcibile, al netto di quanto
già versato dal comune, in E 543.183,04, da rivalutare
dal 1980 alla data della presente decisione in base
agli indici ISTAT dei prezzi al consumo le famiglie
dei lavoratori, e con l’aggiunta degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.

10

rivalutate.

Condanna il Comune di Botricello al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida:
per il primo grado, in complessivi C 27.000,00, di
cui C 24.000,00 per onorari, e C 2.700,00 per diritti;

per onorari e e 1.400,00 per diritti;
per il primo giudizio di cassazione, in C
13.200,00, di cui C 13.000,00 per onorari;
per il giudizio di rinvio, in e 15.000,00, di cui
C 12.800,00 per onorari e C 1.800,00 per diritti;
per il presente giudizio di cassazione, in complessivi C 14.200,00, di cui C 14.000,00 per compenso;
oltre agli accessori di legge per tutte le somme
liquidate. Pone definitivamente a carico del Comune di
Botricello le spese della consulenza tecnica d’ufficio
assunta nel giudizio di merito.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il giorno 9 maggio 2013.

per l’appello, in C 14.000,00 di cui e 12.500,00

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