Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1675 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1675 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
TELL.COS. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Elvira Patittoni e dall’Avv. Serenella Lattanzi, con domicilio
eletto nello studio di quest’ultima in Roma, via Gregorio VII,
n. 198;
– ricorrente contro
CONDOMINIO PRISMA, in persona del’amministratore pro tempore;
IMMOBILIARE GEA s.r.1., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
– intimati –

922. Cf

)3

Data pubblicazione: 27/01/2014

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata
il 30 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che, con atto di citazione notificato 1 1 11 giugno
2002, il Condominio Prisma, lamentando la presenza di umidità,
muffe e condense all’interno di alcune unità immobiliari site
nello stabile di via Mantegna, n. 62, a Pioltello, invocò la
garanzia di cui all’art. 1669 e convenne in giudizio la s.r.l.
Teli. Cos., quale impresa costruttrice dell’immobile, chiedendo accertarsi e dichiararsi che i gravi difetti lamentati fossero da imputare ad una esecuzione non a regola d’arte delle
opere effettuate in fase di realizzazione dell’edificio;
che la società convenuta si costituì, resistendo;
che, su richiesta della convenuta, il contraddittorio venne
esteso nei confronti della Immobiliare GEA s.r.1., quale impresa appaltatrice;
che, dopo avere proceduto all’istruzione della causa con
l’assunzione delle prove orali e l’espletamento della richiesta c.t.u., il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 29 gennaio 2008, condannò la società Tell. Cos., in favore

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Giusti;

del Condominio Prisma, al risarcimento del danno, liquidato in
euro 121.100, oltre accessori, mentre rigettò la domanda di
manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza
chiamata;

ca il 30 maggio 2002, ha respinto il gravame della società
Tell. Cos.;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la società Teli. Cos. ha proposto ricorso, con atto notificato
il l ° ottobre 2012, sulla base di tre motivi;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo si denuncia omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in riferimento alla mancata rinnovazione della c.t.u.;
che il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla mancata rinnovazione della c.t.u.;
che con il terzo motivo ci si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento alla mancata rinnovazione della c.t.u. sotto altro profilo;
che i tre motivi – da esaminare congiuntamente, in quanto
strettamente connessi – sono infondati;

che la Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubbli-

che – per quanto qui ancora rileva – la Corte d’appello ha
esaminato le critiche mosse dal consulente tecnico di parte
Tell.Cos. nella relazione allagata alla memoria del 10 ottobre
2005, e richiamate dall’appellante, ed ha affermato che esse

zioni svolte dal c.t.u. e dall’ausiliare ing. Allegri nelle
relazioni depositate in data 30 novembre 2005;
che – in particolare – la sentenza impugnata ha rilevato:
– che, in base alla c.t.u., i gravi vizi del fabbricato
condominiale consistono nel carente isolamento termico
del palazzo, non conforme alla legge n. 10 del 1991 sul
contenimento del consumo energetico, e tale difetto è
causa di fenomeni di condensazione di umidità e formazione di muffa in misura rilevante sulle pareti delle abitazioni, al punto che “l’acqua gocciola dai muri e si raccoglie in pozze sui pavimenti”;
– che, sempre secondo gli accertamenti peritali, detti “vizi riguardano prevalentemente le parti comuni, cioè le
facciate, le strutture portanti in cemento armato, il
tetto, il solaio di copertura del piano sotterraneo e
parte del solaio di copertura del piano terreno”, mentre
“i vizi che riguardano i proprietari individuali sono il
difetto di isolamento dei solai fra gli appartamenti e il
difetto si isolamento dei muri che separano gli appartamenti l’uno dall’altro”;

trovano una convincente e motivata smentita nelle considera-

che la Corte d’appello ha valutato le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio “sicuramente attendibili” in quanto
fondate su elementi di valutazione “condivisibili e conformi
ai dati riscontrati”, nonché “esaustivamente motivate con os-

che “i vizi riscontrati sono riconducibili alla esecuzione non
a regola d’arte dell’edificio in relazione al suo isolamento
termico” e riguardano le proprietà comuni, essendo i fenomeni
di condensa e di muffa riscontrati in alcuni degli appartamenti “conseguenza di detto carente isolamento delle parti comuni”;
che, tanto premesso, occorre rilevare che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione
dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o
integrative di quelle già espletate, come pure di disporre la
rinnovazione delle indagini;
che, nella specie, la Corte d’appello ha preso in considerazione le critiche mosse dal consulente tecnico di parte e
dall’appellante alla consulenza d’ufficio espletata in primo
grado, ma le ha ritenute non condivisibili, così escludendo la
necessità, ed anche l’opportunità, di procedere ad un rinnovo
dell’indagine peritale: ciò sulla base di una valutazione immune da vizi logici e giuridici – del carattere esauriente
delle indagini già esperite e di una condivisione motivata
delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, l’una e

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servazioni pertinenti e logiche”, pervenendo alla conclusione

l’altra ancorate ai dati oggettivamente riscontrati e alle risultanze probatorie acquisite;
che, in questo contesto, i motivi di ricorso tendono, in
realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) ri-

tivamente accertati in sede di merito.
che la società ricorrente, lungi dal prospettare a questa
Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art.
360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate
e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così
all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli
intimati svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.

chiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai defini-

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