Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1675 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. I, 25/01/2011, (ud. 18/02/2010, dep. 25/01/2011), n.1675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2435/2009 proposto da:

R.C., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 51941/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 24/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dr. Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che R.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la corte d’appello di Roma, con decreto del 24 ottobre 2007 ha parzialmente accolto la domanda di indennizzo del pregiudizio per l’irragionevole durata di un giudizio civile;

che la ricorrente non ha depositato il ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è improcedibile; che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 495,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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