Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1675 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16774-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato TARANTINO ANGELA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliato in ROMA,

V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO

VINCENZO, STUMPO VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2801/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2801 del 7.12.2017 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto ancora rileva, aveva compensato nella misura di due terzi le spese del giudizio proposto nei confronti dell’Inps da G.G., bracciante agricola a tempo determinato, per il pagamento dell’indennità per congedo parentale;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che il potere discrezionale di compensazione delle spese di lite fosse stato motivatamente esercitato dal Tribunale in ragione sia della marcata serialità della questione trattata e sia dell’assenza del requisito contributivo al momento della domanda amministrativa; ha ritenuto assorbente, ai fini della adeguatezza e sufficienza della motivazione sul punto, la iniziale carenza del requisito assicurativo;

3. ha sottolineato come l’accoglimento della domanda fosse divenuto possibile in corso di causa, in virtù della pronuncia del medesimo Tribunale con cui era stato accertato il diritto della G. all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l’anno 2010; di conseguenza, non poteva addebitarsi all’Inps di avere dato causa alla controversia e di avere resistito in giudizio senza ragione;

4. avverso la sentenza ha proposto ricorso G.G., articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. con il primo motivo di ricorso G.G. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo successivo alle modifiche apportate con L. n. 69 del 2009), censurando la disposta conferma della compensazione delle spese processuali del primo grado, nella misura di due terzi;

7. ha esposto che il Tribunale aveva integralmente accolto nel merito la domanda e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione la regola giuridica dell’art. 91 c.p.c., comma 1, mentre a sostegno della compensazione il giudice di primo grado, con pronuncia confermata in appello, aveva posto il riconoscimento in corso di causa del requisito amministrativo, illegittimamente negato dall’Inps ed accertato poi in sede giudiziaria con decorrenza ex tunc;

8. ha assunto che tale fatto non poteva integrare la nozione giuridica di “grave ed eccezionale ragione” giustificativa della compensazione delle spese: non poteva essere riconosciuta una disciplina di favore, in ipotesi di soccombenza integrale, valorizzando un comportamento della parte processuale illegittimo (il mancato riconoscimento del requisito assicurativo). Il requisito assicurativo, infatti, sussisteva ben prima della domanda amministrativa di prestazione ed era stato dall’Inps illegittimamente negato, sicchè la parte aveva dovuto rivolgersi al giudice per ottenerne il riconoscimento;

9. con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 , per omessa motivazione circa un motivo di appello; nullità della sentenza impugnata;

10. ha esposto di aver dedotto col ricorso in appello l’eccessività della misura della compensazione, perchè immotivata ed incongrua rispetto all’accoglimento della domanda ed alla ragione eccezionale evocata;

11. ha denunciato l’omessa pronuncia su tale motivo di impugnazione che avrebbe potuto portare ad un accoglimento dell’impugnazione quantomeno parziale, attraverso la riduzione della misura della disposta compensazione;

12. il primo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento;

13 l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo ratione temporis applicabile, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., S.U. n. 2572 del 2012); in particolare, le gravi ed eccezionali ragioni sono state ravvisate nella novità delle questioni affrontate, da valutare in relazione alle ragioni che hanno spinto la parte ad agire o resistere in giudizio, nella oggettiva opinabilità delle questioni stesse o nella oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza (cfr. Ord. sez 6, n. 2883 del 2014);,deve escludere che tali ragioni possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Ord. sez 6, n. 6059 del 2017; n. 9977 del 2019);

14. nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto integrate le gravi ed eccezionali ragioni sul rilievo di una “proiezione negativa ex ante circa la fondatezza della domanda”, per essere risultata questa fondata e quindi accoglibile solo in corso di causa e per effetto della pronuncia (di accertamento del requisito contributivo con effetto ex tunc) emessa in separato procedimento;

15. tale affermazione pecca di illogicità in quanto equivoca sulla sopravvenienza del requisito assicurativo, dell’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, presupposto per l’accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma richiesta a titolo di congedo parentale;

16. non è vero, infatti, che il requisito assicurativo fosse inesistente all’epoca di proposizione della domanda e fosse risultato integrato solo in corso di causa, ma è vero, al contrario, che detto requisito sia stato accertato in corso di causa, con sentenza emessa in separato procedimento, e con effetto ex vnc; in base a tale pronuncia, il suddetto requisito doveva considerasi esistente all’epoca di proposizione della domanda, risultando la contestazione da parte dell’Inps infondata;

17. tale infondata contestazione della pretesa attorea non può logicamente integrare gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, consentono di derogare al criterio di soccombenza, decretandosi altrimenti una aperta violazione del principio di causalità che informa la regolazione delle spese processuali (cfr. Cass. n. 3438 del 2016);

18. l’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a considerare assorbito il secondo motivo, risultando inconferente l’eccezione di inammissibilità del citato motivo di ricorso sollevata dall’Inps;

19. per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame in base ai principi espressi, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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