Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1675 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1675 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 24765-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

VALENTI SALVATORE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1105/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 23/01/2018

Rilevato:
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello
stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria

Salvatore Valenti contro una cartella di pagamento IRPEF, per
gli anni 2003-2004;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il
gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacché
l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso
introduttivo del grado, depositando la ricevuta di spedizione
postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un
eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza;
Considerato:
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico
motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 16, 20, 22 e 53 del D.Lgs. n. 546/92,
nonché 156 e 165 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.:
assume l’Agenzia che il termine per la costituzione in giudizio
dell’appellante non sarebbe ancorato alla data di spedizione del
ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del
destinatario, sicché il mancato deposito della ricevuta al
momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire
prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una
declaratoria di inammissibilità, essendo fra l’altro stato
tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico;
che l’intimato non ha resistito;
che la censura è fondata;
che questa Corte a Sezioni Unite, nelle recentissime sentenze
nn. 13452 e 13453.del 2017, ha affermato, con riguardo alla
Ric. 2016 n. 24765 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

provinciale di Catania, la quale aveva accolto il ricorso ‘”cli

notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del
servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la
costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si
avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a

giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o
dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”;
2) “non cosÚtuisce motivo d’inammissibilità del ricorso o
dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del
servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o
l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la
ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento
medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio
postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio
timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in
mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come
avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”;
che l’esame del fascicolo della ricorrente mostra come l’avviso
di ricevimento fu allegato all’atto di appello e come l’atto
stesso fu trasmesso all’Ufficio postale 1’8 giugno 2012, ossia
prima della consumazione del termine per l’impugnazione;
Ric. 2016 n. 24765 sez. MT
-3-

ud. 20-12-2017

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal

che la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai
suddetti principi di diritto;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si

cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di

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