Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1675 del 23/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 22/03/2016, dep.23/01/2017),  n. 1675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30827-2011 proposto da:

L.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DE

BERARDINIS, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN LUCA

SQUARCIALUPO 36, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CICCARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 932/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato De Berardinis Daniela difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso e delle difese esposte, ha

rilevato la tardività della memoria ex art. 378 c.p.c. di

controparte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo,

per l’assorbimento del sesto motivo e per il rigetto dei restanti

motivi del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) L.E. chiedeva al Tribunale di Avezzano declaratoria giudiziale dell’autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata di compravendita intercorsa con il venditore L.T. il (OMISSIS).

Nel costituirsi in giudizio, il convenuto assumeva che si fosse in presenza di un semplice negozio preparatorio, non vincolante per le parti. Sosteneva che l’acquirente era stata resa edotta della subordinazione della vendita alla previa approvazione da parte dei suoi figli. Proponeva in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente (mancato pagamento del prezzo) e, in via subordinata, di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Con sentenza emessa il 6.5.2004, il tribunale rigettava la domanda di accertamento della proprietà dei beni compravenduti.

L.E. proponeva appello, deducendo che il giudice di prime cure, previa assunzione di prova testimoniale in contrasto con il disposto dell’art. 2722 c.c., aveva omesso di trascrivere le conclusioni da lei formulate e, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di verificazione delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita immobiliare del 21.12.1995, aveva rigettato la domanda di accertamento della proprietà, giammai proposta.

Chiedeva che la Corte, accertata l’inammissibilità della prova assunta e tempestivamente contestata ed il vizio di ultrapetizione della sentenza, dichiarasse legalmente riconosciuta la sottoscrizione apposta da L.T. alla scrittura privata del 21.12.1995.

Il convenuto eccepiva che la domanda di verificazione della sottoscrizione aveva come finalità quella di precostituirsi un titolo valido all’acquisto della proprietà immobiliare (essendosi, invece, al cospetto di un mero negozio preparatorio), per poter poi rivendicare la titolarità sul bene oggetto di causa, con conseguente trasferimento dell’immobile in capo all’odierna appellante. Sosteneva che l’appellante E. aveva infondatamente chiesto di verificare la sottoscrizione dell’alienante, senza provare la veridicità delle dichiarazioni riportate nel documento sottoscritto.

Con sentenza n. 932/2011 dell’11.11.2010, la Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello proposto dall’attrice, ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale richiesta da L.T., in quanto espletata in violazione dell’art. 2722 c.c..

Ha accertato l’autenticità della firma apposta dal convenuto in calce alla scrittura del (OMISSIS) ed ha autorizzato l’attrice a trascrivere la sentenza presso la Conservatoria.

2) Per la cassazione della sentenza L.T. ha proposto ricorso sulla base di sei motivi.

L.E. ha depositato controricorso.

Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 22 marzo 2016, il Collegio ha rilevato quanto segue: ” L.T. con il primo motivo di ricorso mira a far dichiarare ammissibile la prova testimoniale relativa alla circostanza che la scrittura di vendita del compendio immobiliare ad L.E. era stata da lui condizionata al consenso dei figli, consenso che era successivamente mancato.

La Corte d’appello ha ritenuto tale prova inammissibile ex art. 2722 c.c., che non consente di provare, per testi, “patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento” (sentenza impugnata pag. 6).

1.1) Il primo motivo di ricorso, potenzialmente decisivo e assorbente, deduce che l’eccezione di inammissibilità era da respingere per due motivi: a) perchè tardivamente sollevata; b) perchè era stata sollevata sotto il profilo di cui all’art. 2725 c.c. e non del divieto ex art. 2722 c.c. accolto dal giudice di merito.

2) La Corte rileva d’ufficio la questione relativa alla nullità della clausola che poneva la condizione, in quanto non documentata per iscritto come richiesto dall’art. 2725 c.c. L’applicabilità dell’art. 2725 c.c. trova riscontro in giurisprudenza in Cass. n. 421/72 e 5137/81, che hanno affermato che ai sensi degli artt. 1350 e 2725 c.c. non può provarsi per testimoni, salvo nel caso indicato dall’art. 2724 c.c., n. 3, il fatto con cui vengono modificati i diritti che sorgono da un contratto diretto a trasferire la proprietà di un immobile, qualora si tratti di modificazioni che incidono sull’effetto traslativo. La rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale anche in sede di legittimità è stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite (cfr Cass. 26242 e 26243/2014).

Sulle questioni rilevate d’ufficio è necessario stimolare il contraddittorio ex art. 384 c.p.c., comma 3″.

Il Collegio ha pertanto concesso termine per memorie, che sono state depositate dalle parti e dal procuratore generale.

E’ stata quindi rifissata camera di consiglio per la decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3) Il primo motivo, che è stato riassunto sub p.2, è infondato, atteso che la prova testimoniale, tendente a dimostrare che il convenuto aveva subordinato l’efficacia del contratto alla acquisizione del consenso dei suoi figli, era contraria al principio della necessaria modifica scritta dei patti relativi a trasferimenti immobiliari.

I principi giurisprudenziali già ricordati sono ancora validi e la rilevabilità di ufficio della clausola nulla si impone in ogni caso di controversia relativa all’attuazione o alla risoluzione del contratto.

Invano parte ricorrente deduce che la questione sarebbe irrilevante, perchè superata dal fatto che la scrittura non costituirebbe contratto di compravendita.

L’attrice ha chiesto il riconoscimento di tale scrittura e lo ha chiesto su questo presupposto, che fonda anche la prova testimoniale. Infatti se si nega la sussistenza di un contratto traslativo, diviene irrilevante anche la prova della clausola contenente la condizione sospensiva legata al consenso dei figli.

Dunque l’esame della validità della clausola, questione che viene posta con le doglianze di cui all’odierno ricorso, ha senso solo se si ipotizza che tra le parti fosse intercorsa trattativa e scrittura inerente la compravendita degli immobili, come da tutto il ricorso si percepisce.

Di qui in ogni caso il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso per cassazione.

3.1) Il secondo motivo ruota infatti ancora sulla mancata sussunzione della fattispecie sotto le disposizioni di cui all’art. 2722 c.c. o 2723 c.c., riguardanti la prova testimoniale che era comunque inammissibile ex art. 2725 c.c., come rilevato da questa Corte.

4) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, nonchè erronea interpretazione ed applicazione, degli artt. 215 e 216 c.p.c., art. 2652 c.c., n. 3, art. 2657 c.c. e art. 2644 c.c. e artt. 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con un primo profilo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia accolto l’appello di E. relativamente alla assenza di una domanda di rivendica del bene immobile rigettata dal tribunale per mancanza della necessaria prova diabolica. Il ricorrente deduce che la domanda di accertamento della trascrizione implicava l’accertamento del trasferimento del titolo di proprietà e che il giudice del tribunale aveva potere di pronunciarsi comunque sul punto senza commettere extrapetizione; che bene aveva fatto il giudice di primo grado a rilevare che non vi era prova della veridicità delle dichiarazioni del ricorrente in ordine alla titolarità del bene.

La censura è infondata. La resistente aveva chiesto l’accertamento dell’autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata, domanda che presuppone soltanto che risulti implicitamente accertata la natura definitiva del contratto di vendita (Cass. 3506/96).

Tale azione è proponibile indipendentemente dalla revindica (Cass. 612/77) perchè è finalizzata unicamente a rendere opponibile l’acquisto ai terzi (Cass. 14486/2000). Pertanto era viziata da ultrapetizione (perchè implicitamente ipotizzava che fosse stata spiegata un’altra azione rispetto a quella avviata), e comunque priva di fondamento, la pretesa del tribunale che fosse l’acquirente a fornire la prova diabolica della proprietà degli immobili in capo al venditore.

4.1) Un secondo profilo del motivo lamenta che l’attrice non avesse riproposto in appello la domanda relativa all’ordine di trascrizione della sentenza al Conservatore dei registri immobiliari.

Anche questa censura non può essere accolta. Essa in primo luogo è formulata senza riportare dettagliatamente i termini in cui si è svolto il dibattito processuale sul punto. E’ viziata perciò da difetto di specificità.

Per come esposta è comunque infondata, giacchè in ogni caso per effetto dell’accoglimento della domanda di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte su di una scrittura privata, l’attore acquista il diritto (“rectius”, il potere) di rendere definitivi, attraverso la trascrizione del suo titolo, gli effetti prenotativi ricollegabili alla trascrizione della domanda (Cass. 15355/01). Non sarebbe stata quindi necessaria un’apposita domanda.

5) Con il quarto motivo il ricorrente si duole della carente e/o insufficiente motivazione, nonchè violazione degli artt. 1470 e 1498 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte di appello &dato per scontato che si fosse al cospetto di un contratto definitivo di compravendita, laddove in realtà si trattava di un semplice negozio preparatorio appartenente alla fase delle trattative.

Il ricorrente si duole dell’assenza di approfondimento relativo alle proprie doglianze mosse alla sentenza di primo grado.

La censura è infondata.

La Corte di appello ha sostanzialmente considerato irrilevanti le censure rivolte contro l’accertamento che la scrittura avesse “ad oggetto la compravendita degli immobili indicati nel documento” contrattuale, profilo che era stato accertato dal tribunale e che meritava di essere corretto solo quanto alla richiesta di accertamento di autenticità delle sottoscrizioni, domanda che era stata mal considerata dal tribunale. E’ quindi la valutazione resa in primo grado, recepita in appello, che viene contestata. Gli argomenti svolti non mettono però in evidenza alcuno dei vizi denunciati. Non quelli di diritto, giacchè a fronte di una scrittura molto breve, riportata in ricorso, il cui testo recava: “io sottoscritto L.T. vendo a L.E.”, seguito dalla descrizione dei beni, non v’era alcun margine di apprezzamento letterale circa la riconducibilità all’art. 1470 c.c..

Il ricorso, che non denuncia alcun difetto di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 c.c. e ss, si scontra con altre due considerazioni.

In primo luogo mira a sostituire l’interpretazione voluta dal ricorrente a quella data dal giudice di merito, la quale è insindacabile in sede di legittimità allorquando sia anche soltanto una delle possibili interpretazioni (Cass. 7500/07; 24539/09; v anche Cass. 4178/07; 10131/06; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

In ogni caso, il ricorrente, per sostenere che la scrittura dovrebbe essere qualificata come mero negozio preparatorio, indica quale unico elemento che deporrebbe in tal senso il mancato pagamento, da parte della L., del prezzo pattuito, che rappresenta all’evidenza un posterius non incidente sulla natura del contratto, ma semmai, sulla sua efficacia.

Resta infine da osservare che la contestazione della natura definitiva dell’obbligazione era legata, in vera sostanza, alla condizione sospensiva basata sulla prova testimoniale (avente ad oggetto il consenso dei figli), che è risultata inammissibile. Ciò può spiegare il perchè la Corte, ritenuta l’inammissibilità delle testimonianze, non le abbia dato alcun peso.

6) Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la “nullità per omessa pronuncia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., artt. 1453 e 1467 c.c., per non essersi la corte pronunciata sulle domande, proposte in via subordinata, di risoluzione del contratto per inadempimento (non avendo l’attrice pagato il prezzo, come era emerso dalle prove testimoniali e dall’interrogatorio formale) e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, entrambe riproposte in appello.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente ha riproposto in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande di risoluzione del contratto per inadempimento (non avendo l’attrice pagato il prezzo, come era emerso dalle prove testimoniali e dall’interrogatorio formale) e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Risulta ex actis che su tali domande il giudice d’appello non si sia pronunciato.

Inconferenti e, comunque, non correttamente riportate sono le pronunce di questa Corte indicate dalla controricorrente a pag. 16; pronunce (Cass. 9239/2000 e n. 1457/1995) che farebbero dipendere, in modo del tutto irragionevole, la possibilità di proporre la domanda di risoluzione del contratto dalla manifestazione della volontà di adempiere alle obbligazioni assunte con lo stesso contratto. Esse si riferiscono a fattispecie del tutto diverse.

Nel caso odierno la richiesta di risoluzione era ovviamente subordinata al rigetto della tesi principale dell’odierno ricorrente, che negava la portata vincolante e definitiva del contratto di vendita, affermata solo in sentenza.

Sulla sussistenza delle condizioni per la risoluzione del contratto indicate in ricorso dal quinto motivo, il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi.

Resta assorbita la censura sulle spese, di cui al sesto motivo.

PQM

La Corte, a seguito di riconvocazione ex art. 284 c.p.c., rigetta i primi quattro motivi di ricorso. Accoglie il quinto; dichiara assorbito il sesto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA