Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16749 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Sant’Angelo Muxaro in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, P. Augusto Imperatore 22, presso l’avv. POTTINO

GUIDO, che con l’avv. Girolamo Rubino lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Impresa Boara Costruzioni s.r.l. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassia 240,

presso l’avv. BELLONI ANTONIO, che con gli avv. Giuseppe Crispi,

Alfredo Santangelo, Sergio Bertuglia la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, nonchè

Ente Sviluppo Agricolo – ESA – in persona dei rispettivi legali

rappresentanti, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 178 del

23.2.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.5.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Pottino per il Comune e Belloni per l’Impresa Boara;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’11, 14 e 15 marzo 1994 l’Impresa Boara Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il Comune di Sant’Angelo Muxaro, l’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) e l’Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste della Regione Siciliana, per sentir dichiarare la risoluzione dei due contratti di appalto aventi ad oggetto il primo ed il secondo lotto dei lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Barone, contratti stipulati con il Comune di S. Angelo Muxaro sulla base di progetti approvati dall’E.S.A. e dall’Assessorato, e sentir quindi condannare i convenuti al risarcimento del relativo danno. In proposito precisava che dopo la consegna dei lavori, avvenuta il 24.4.1987 per il primo lotto e il 5.3.1990 per il secondo, ne era stata disposta la sospensione a causa di danni “di forza maggiore”, sospensione che si era protratta in entrambi i casi oltre il limite del ragionevole e che aveva conseguentemente dato causa ad una diffida ad adempiere, rimasta peraltro senza effetto.

L’E.S.A. e l’Assessorato, costituitisi (il Comune rimaneva invece contumace), deducevano la propria estraneità alla pretesa, il primo sostenendo di aver dato in concessione i lavori al Comune, il secondo affermando di aver esercitato i propri poteri di controllo sull’attività dell’E.S.A., ed il tribunale accoglieva la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento e colpa grave del Comune, cui addebitava l’omesso espletamento delle indagini geologiche per verificare l’idoneità dei terreni destinati ad accogliere le opere progettate, condannandolo conseguentemente al pagamento di Euro 1.117.168,77, oltre svalutazione ed interessi.

La Corte di appello, successivamente adita dal Comune, riformava la decisione del primo giudice limitatamente all’importo della somma di cui era stato disposto il pagamento, ridotto nella misura di Euro 659.566,18. In particolare la Corte territoriale, sui diversi punti sottoposti al suo esame, rilevava quanto segue: risultava inammissibile la domanda di garanzia formulata dal Comune (contumace in primo grado) nei confronti dell’E.S.A. e dell’Assessorato, trattandosi di domanda nuova; le sospensioni dei lavori, disposte il 31.10.90 e il 31.7.91, sarebbero state illegittime, poichè protratte per un tempo indefinito; il relativo inadempimento contrattuale sarebbe stato grave, e tale quindi da giustificare l’effetto risolutivo; sarebbe stato corretto il parametro adottato dal primo giudice per la determinazione del “quantum debeatur” a seguito della risoluzione. Su quest’ultimo punto rilevava infatti la Corte: che nella specie si sarebbe trattato non di risarcimento del danno ma di restituzione; che la risoluzione avrebbe comportato l’obbligo di corrispondere il valore venale dell’opera;

che le censure all’espletata consulenza tecnica sarebbero state generiche; che l’importo riconosciuto a titolo di mancato guadagno per i lavori di cui al primo lotto sarebbe stato puntualmente determinato; che ugualmente condivisibile sarebbe stata la determinazione dell’importo riconosciuto a titolo di spese generali relativamente ai lavori del primo lotto; che meritevole di conferma sarebbe stata, infine, la contestata condanna al rimborso dei premi relativi alle polizze cauzionali.

Avverso la decisione il Comune di Sant’Angelo Muxaro proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resistevano con controricorso i tre intimati (la memoria dell’Impresa Boara è stata depositata fuori termine).

Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 31.5.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione il Comune di Sant’Angelo Muxaro ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 346 c.p.c., e vizio di motivazione, in quanto la domanda di risoluzione dei contratti di appalto era stata basata sul duplice profilo della lunga ed ingiustificata durata delle sospensioni dei lavori e delle pretese carenze progettuali, che avrebbero determinato l’illegittimità “ab origine” delle sospensioni. Il tribunale avrebbe poi accolto la domanda in ragione dell’affermata fondatezza della seconda prospettazione, sulla quale esclusivamente avrebbe poi incentrato le proprie difese l’Impresa Boara Costruzioni. Da ciò sarebbe derivata l’erroneità della decisione, incentrata viceversa su domanda del tutto diversa (cioè quella della durata della sospensione) da quella accolta dal primo giudice. La sentenza sarebbe infine viziata nella parte in cui era stato affermato che l’Impresa Boara Costruzioni aveva riproposto le domande ed eccezioni originarie, fra le quali dunque quella concernente la pretesa eccessiva durata delle sospensioni; 2) violazione degli artt. 1453, 1454, 1455 e 1464, D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, e vizio di motivazione, atteso che non sarebbe stato riscontrabile nel comportamento di esso ricorrente “alcun elemento di colpa nè lieve, nè tanto meno grave”, le diffide ad adempiere sarebbero state inefficaci e tendenti all’adempimento di prestazioni impossibili, l’inadempimento (ove esistente) non sarebbe stato grave, i calamitosi eventi di forza maggiore verificatisi avrebbero annientato le opere edificate in forza dei due contratti, e ciò avrebbe reso impossibile ogni forma di collaudo;

3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al ritenuto assorbimento delle domande di esso ricorrente aventi ad oggetto l’affermazione dell’esclusiva responsabilità dell’E.S.A. e dell’Assessorato, cui sarebbe stata addebitabile la dilatazione dei tempi di sospensione dei lavori;

4) violazione degli artt. 1458 e 1225 c.c., L. n. 2248 del 1865, artt. 344 e 345, per l’errata determinazione dell’obbligazione restitutoria ex art. 1458 nella differenza tra il valore venale dell’opera ed il prezzo contrattuale ricevuto. L’errore sarebbe consistito nel fatto che a torto sarebbe stata pronunciata la risoluzione dei due appalti, il citato art. 1458 sarebbe stato inapplicabile per essere l’appalto “un contratto ad esecuzione e/o di natura continuativa”, le restituzioni non avrebbero potuto dare luogo a risultati più vantaggiosi (come si sarebbe verificato nella specie) di quelli che sarebbero derivati dall’adempimento;

5) violazione degli artt. 1218 e segg., 1223, 1226 e 2697 c.c., L. n. 2248 del 1865, art. 345, D.P.R. 16 luglio 1062, n. 1063, art. 41, nonchè vizio di motivazione, per l’intervenuta liquidazione del danno da lucro cessante. Sul punto la società appaltatrice non avrebbe fornito alcuna prova e comunque, avendo l’Impresa eseguito i quattro quinti dei lavori sia del primo che del secondo appalto, nulla sarebbe ancora spettato, postulando il citato art. 345 la corresponsione non già dell’intero importo contrattuale, ma soltanto dei quattro quinti del medesimo;

6 ) violazione degli artt. 1218 e segg., 1223, 1226 e 2697 c.c., L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 14, e vizio di motivazione, in relazione alla liquidazione del danno emergente, apprezzato nella misura del 15% dell’importo netto dei lavori non eseguiti. La detta statuizione sarebbe infatti errata poichè non vi sarebbe stata prova sul punto, tale non avrebbe potuto essere considerata la denuncia di nuovi dissesti incidenti sulle opere effettuate su entrambi i lotti (seppur constatati con successivi verbali), la quantificazione – non sorretta da adeguata motivazione – sarebbe stata determinata in modo illogico.

7) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza di prova in ordine all’avvenuto mantenimento delle polizze cauzionali anche dopo la sospensione dei lavori ed al conseguente pagamento dei relativi premi;

8) violazione dell’art. 91 c.p.c., per la disposta condanna al pagamento delle spese processuali, ritenuta ingiusta.

Le doglianze sono infondate.

Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che, secondo quanto riferito dalla Corte di appello nella sentenza impugnata (p. 14), la domanda di risoluzione della Boara Costruzioni era stata formulata sotto un duplice aspetto, vale a dire in ragione dell’illegittimo protrarsi delle sospensioni disposte il 31.10.1990 ed il 31.7.1991, nonchè per affermate originarie carenze progettuali asseritamente addebitabili al Comune, che avrebbe omesso l’espletamento delle indagini geologiche sull’idoneità dei terreni destinati ad accogliere le opere progettate.

Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda di risoluzione ravvisando un inadempimento del Comune sotto quest’ultimo profilo, mentre la Corte di Appello, pur confermando la decisione del primo giudice con riferimento al contenuto della statuizione adottata, ha tuttavia individuato il presupposto della risoluzione nella ingiustificata durata delle sospensioni, risultando tale aspetto assorbente rispetto alla legittimità o meno della loro adozione.

Pur essendo dunque incontestato che la statuizione della Corte di appello è in linea con le prospettazioni dell’attore, il Comune ha denunciato l’erroneità della decisione per il fatto che, in sede di impugnazione, l’originario attore avrebbe insistito unicamente sul profilo di inadempimento ritenuto sussistente dal primo giudice, vale a dire quello relativo alle pretese carenze progettuali.

Tale rilievo risulta tuttavia inconsistente sotto diversi aspetti, e segnatamente per il fatto: a) che nella specie non si tratta di domanda non accolta in primo grado, che perciò avrebbe dovuto essere riproposta in sede di gravame ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma di un diverso argomento posto a base della domanda di risoluzione del contratto; b) la Corte di appello ha sul punto precisato che “la domanda di risoluzione dei contratti di appalto sotto il profilo della sopravvenuta illegittimità delle sospensioni disposte dall’Amministrazione, e non più revocate, è stata dall’impresa Boara Costruzioni riproposta in questo grado del giudizio (v.

comparsa di risposta pag. 3” (p. 16); c) la censura secondo cui sarebbe palese l’omissione e l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata relativamente al punto sub b) risulta viziata sul piano dell’autosufficienza, non essendo riportate le indicazioni che avrebbero deposto in senso contrario.

In ordine al secondo motivo di impugnazione, va considerato che la responsabilità del Comune è stata individuata nell’illegittima protrazione della sospensione.

Da ciò dunque discende il superamento dei diversi rilievi svolti dal ricorrente a sostegno dell’affermata mancanza di colpa nell’adottarle e nel mantenerle. Quanto poi agli aspetti di doglianza specificamente indicati nel motivo oggetto di esame, va precisato: che l’affermata inefficacia delle diffide inviate dalla Boara Costruzioni al Comune per mancata indicazione di termini è priva di fondamento, perchè contrastata da quanto risultante dalla sentenza impugnata (“diffidando l’Amministrazione a predisporre quanto necessario alla ripresa dei lavori entro quindici giorni” p. 8 – 9); che la gravità dell’inadempimento è espressione di valutazione di merito, formulata in sintonia con i principi risultanti dalla giurisprudenza di questa Corte, e rispetto al quale non costituisce elemento decisivo l’entità del corrispettivo versato rispetto a quello pattuito, non costituendo il prezzo corrisposto il solo parametro utilizzabile al fine di stabilire la gravità o meno dell’inadempimento (in particolare nella specie il pregiudizio è stato dedotto sotto il profilo della protrazione dell’impegno negoziale, punto fra l’altro non censurato); che il dato relativo alla possibilità o meno di procedere al collaudo risulta comunque irrilevante ai fini del decidere, e ciò a prescindere dell’assoluta genericità della censura (segnatamente p. 36, in cui si richiamano diversi documenti senza la rappresentazione del loro contenuto), che la rende viziata sul piano dell’autosufficienza.

Per il terzo motivo è sufficiente considerare che, secondo la Corte di Appello, la risoluzione dei contratti di appalto su cui si controverte è addebitabile esclusivamente al Comune, che colpevolmente avrebbe disposto la sospensione dei lavori a tempo indefinito. In conformità, quindi, della detta “ratio decidendi” coerentemente, e correttamente, il giudice del gravame ha escluso la responsabilità sia dell’ESA che dell’Assessorato, ritenendo assorbite le domande proposte dal Comune di S. Angelo Muxaro nei loro confronti.

Con il quarto motivo di impugnazione il Comune ha lamentato l’erroneità della statuizione relativa alla condanna al pagamento dei lavori eseguiti disposta nei suoi confronti, doglianza che risulta priva di pregio. E’ innanzitutto inconsistente il primo profilo di erroneità prospettato, consistente nella pretesa inapplicabilità dell’art. 1458 c.c. “per essere stata pronunciata fuori di luogo e di ogni presupposto di legge la risoluzione dei due appalti” (p. 40), poichè la Corte di appello ha ritenuto (con giudizio correttamente formulato, come detto) che ricorressero le condizioni per la risoluzione dei contratti di appalto ed ha conseguentemente applicato l’art. 1458 c.c., che ne disciplina gli effetti.

Quanto ad un secondo aspetto di erroneità considerato,, quello cioè secondo cui il giudice del merito, nell’ impossibilità per il committente inadempiente di procedere alla restituzione dell’opera, non avrebbe potuto disporre la condanna alla corresponsione del relativo valore venale, perchè nella specie si tratterebbe di contratto ad esecuzione continuativa, occorre considerare: che la risoluzione del contratto ha ordinariamente effetto retroattivo; che alla regola generale fa eccezione il caso in cui si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 c.c.); che il fondamento dell’eccezione va ravvisato nell’esigenza di mantenere un equilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, laddove questo si sia precedentemente realizzato per entrambe le parti; che detta esigenza non è stata rappresentata e non emerge neppure indirettamente dalle deduzioni del ricorrente. Ne consegue dunque che correttamente la Corte di appello ha sancito l’obbligo del Comune di corrispondere il valore venale dell’opera realizzata.

Resta infine l’ultimo dato da cui emergerebbe l’erroneità del giudizio della Corte territoriale, quello cioè secondo cui gli esiti riconducibili all’inadempimento del Comune sarebbero stati per la Boara Costruzioni più vantaggiosi di quelli che viceversa sarebbero derivati da un eventuale adempimento, rilievo che non è condivisibile, poichè il giudizio sugli esiti di un inadempimento è complesso, in quanto non formulato sulla base di un solo parametro individuabile nella parte di corrispettivo percepito rispetto a quello complessivo concordato, e la relativa valutazione al riguardo è rimessa al giudice del merito.

Il quinto motivo attiene alla liquidazione del danno da lucro cessante, liquidazione che sarebbe stata a torto effettuata per l’assenza di prova al riguardo. In proposito va tuttavia rilevato che la questione prospettata riguarda il merito della controversia, sulla quale la Corte di Appello si è puntualmente pronunciata, basando la propria statuizione sull’affermata colpevole risoluzione del contratto.

Quanto al criterio di liquidazione adottato (quello equitativo), la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare sul punto la decisione del primo giudice (che secondo il detto criterio ha liquidato il 10% dell’importo dei lavori non eseguiti al netto ribasso d’asta, con statuizione che risulta contestata esclusivamente con riferimento alla consistenza della liquidazione effettuata, pp. 21, 22) e la relativa pronuncia è stata criticata in termini di assoluta genericità, essendo stato sostanzialmente manifestato soltanto un fermo dissenso rispetto alle determinazioni della Corte di appello.

Da ultimo, rispetto all’entità dell’importo liquidato il ricorrente ha riproposto esattamente la stessa doglianza già rappresentata al giudice del merito, doglianza secondo la quale il danno a tale titolo sarebbe stato mal determinato, e ciò perchè la Boara Costruzioni, alla data della richiesta di risoluzione del contratto, avrebbe realizzato i quattro quinti dei lavori commissionati e quindi, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 345, il Comune avrebbe dovuto essere esonerato da ulteriori versamenti.

La detta prospettazione, tuttavia, è stata disattesa dalla Corte di Appello, che ha in particolare rilevato l’inapplicabilità della disposizione al caso di specie in quanto il citato art. 345 troverebbe applicazione nel caso di recesso del committente, ipotesi quindi diversa da quella in oggetto in cui non vi è stato alcun recesso, ma piuttosto una richiesta di risoluzione per inadempimento (pp. 22, 23). Sul punto (che risulta correttamente affermato) non vi è stata contestazione posto che, come detto, il ricorrente ha riproposto esattamente le stesse argomentazioni svolte davanti alla Corte di Appello, e pertanto pure quest’ultimo rilievo risulta non meritevole di condivisione.

Con il sesto motivo di impugnazione il Comune ha poi lamentato l’avvenuto riconoscimento del danno emergente (liquidato nella misura del 15% dell’importo dei lavori non eseguiti), deducendo sostanzialmente la mancanza di prova circa la permanenza di mezzi, macchinari e personale nei luoghi dell’appalto. La reiterazione di denunce di dissesti da parte dell’impresa avrebbe costituito la prova, secondo la Corte di appello, della fondatezza della richiesta risarcitoria formulata dall’originario attore, valutazione che presuppone un accertamento in fatto rimesso al giudice del merito e che è stato contestato con la riproposizione dei medesimi argomenti già sottoposti (senza successo) all’esame del giudice del gravame, e che essenzialmente attengono ad una difforme interpretazione del materiale probatorio acquisito.

La censura risulta dunque, conclusivamente, inconsistente.

Anche il settimo motivo, avente ad oggetto l’asserita mancanza di prova circa l’avvenuto pagamento delle polizze fideiussorie, non può trovare accoglimento.

La Corte di appello, cui era stata sottoposta identica censura (p. 29), ha infatti ritenuto provata l’esistenza del credito vantato a tale titolo, avendo affermato che l’impresa appaltatrice era rimasta obbligata al pagamento dei premi in questione per tutto il tempo del protrarsi delle sospensioni, e supportando la propria affermazione con il riferimento ai contratti assicurativi pendenti. A fronte di tale decisione, basata su un accertamento in fatto direttamente compiuto, il ricorrente si è limitato a denunciare la mancanza di prova sul punto da parte dell’ Impresa, e quindi a formulare una censura del tutto generica, in quanto tale non meritevole di considerazione.

E’ infine inammissibile l’ottavo ed ultimo motivo di impugnazione, in quanto sostanzialmente privo di censura.

Il Comune si è infatti lamentato della disposta condanna al pagamento delle spese processuali, condanna correttamente inflitta in applicazione del principio della soccombenza, e non censurata sotto tale aspetto, ma piuttosto in ragione del fatto che a torto esso ricorrente sarebbe stato dichiarato soccombente. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000 per ciascuno dei due controricorrenti, oltre a Euro 200 per esborsi e alle spese generali e agli accessori di legge, per l’Impresa Boara Costruzioni, e alle spese prenotate a debito per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA