Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16749 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 16/07/2010), n.16749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – President – –
Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –
Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –
Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 87, presso l’avvocato MONELLO
NUNZIATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGRO
FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il
07/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, B.S. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catania del 05-03-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum.
Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo giurisprudenza consolidata (tra le altre Cass. S.u. n. 1339/04) il Giudice a quo non deve considerare la “posta in gioco” interna al procedimento presupposto. Ne’ rileva la mancanza o il ritardo dell’istanza di prelievo nel procedimento davanti al Giudice amministrativo.
Il Giudice a quo non ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.433,00, per un periodo di anni 7 e mesi 1, cui va detratto un triennio di ragionevole durata; procedimento presupposto: settembre 2000 – pendente alla data del deposito del ricorso, ottobre 2007).
Le spese del giudizio di merito vanno riliquidate.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di €.
3.330,00, per un ritardo di 4 anni e 1 mese, con riliquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 3.330,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 600,00 per onorari. Euro 380,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio di legittimita’, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 800,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010