Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16749 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7679/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DRC di D.D. & C. s.a.s., D.D., rappresentati a

difesi dall’avv. Gianpiero Balestriero, con domicilio eletto in

Casale Monferrato, via Mameli 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, depositata il 14 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Ctr) contro avvisi di accertamenti, emessi nei confronti della società e del socio titolare del 98% del capitale, con il quale fu rettificato per l’anno 2005 il reddito di impresa e, di riflesso, fu rettificato il reddito di partecipazione dei soci;

che la presente fattispecie, incontrovertibilmente caratterizzata da un accertamento tributario emesso nei confronti di società di persone, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci (salvo che prospettino questioni personali), i quali devono essere perciò parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 5150/2016; n. 17176/2015): ne consegue che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016);

che il litisconsorzio necessario, nei termini e con le conseguenze sopra indicate in caso di violazione, sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012);

che è stato inoltre chiarito che, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);

che l’esigenza del litisconsorzio ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice (Cass. n. 27337/2014);

che conseguentemente, poichè nella specie l’intero giudizio si è svolto nei confronti della società e del solo socio accomandatario, si impongono la cassazione della sentenza e la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.

PQM

 

cassa la sentenza; dichiara la nullità del giudizio; rinvia la causa alla per l’integrazione del contraddittorio Commissione tributaria provinciale di Alessandria in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA