Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16748 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26029/2009 proposto da:

P.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA RAVENNA 7/A, presso l’avvocato MARIA ASSUNTA TREGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRIGHINA ALFONSO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1250/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 24 maggio 2009, rigettava l’appello proposto da P.R. nei confronti di G. P., avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 19 novembre 2007, in punto addebito nella separazione, assegnazione della casa coniugale, assegno divorzile.

Ricorre per cassazione la P.. Non svolge attività difensiva il G..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vìzio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non avendo svolto l’intimato attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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