Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16748 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 16/07/2010), n.16748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7332/2005 proposto da:

M.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12 – SC.B – INT. 4, presso

l’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati

RICCA Lucio, FIORITO SERGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), quale successore a

titolo particolare di Capitalia S.p.a., in persona del responsabile

della funzione legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso l’avvocato MANFEROCE TOMMASO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIUME Claudio, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1264/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 13-5-1997, M.G. conveniva in giudizio il Banco di Sicilia S.p.A., per sentirlo condannare al pagamento di L. 150.000.000, a titolo di risarcimento del danno nei suoi confronti, per illegittimo comportamento della Banca, che aveva permesso, nonostante le sue contrarie istruzioni, alla di lui moglie separata G.S. il trasferimento di alcuni titoli da un dossier contestato ai coniugi ad altro cointestato alla moglie e al figlio V..

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Banco di Sicilia chiedeva rigettarsi la domanda contro di lui proposta.

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 27-11-2000, rigettava la domanda.

Interponeva appello il M., insistendo per l’accoglimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, il Banco di Sicilia chiedeva rigettarsi l’appello. Con sentenza 15-10/15-12-2004, la Corte di Appello di Catania rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione il M., sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste, con controricorso, il Banco di Sicilia S.p.A..

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, M.G. lamenta violazione degli artt. 183, 345 c.p.c.; artt. 1362, 1367 c.c.. Contesta, in particolare, il ricorrente l’affermazione della sentenza impugnata, per cui il riferimento all’appendice della lettera – contratto, che regolava il dossier intestato ai coniugi (ove era indicata una limitazione del potere della G. di operare nel deposito, alle sole ipotesi di morte o sopravvenuta incapacità del M.), costituiva una inammissibile mutatio libelli (risultando contenuto, per la prima volta, nella comparsa conclusionale di primo grado, mentre in citazione il M. si era limitato ad affermare che la Banca non aveva seguito le sue istruzioni di trasferire i titoli in un altro dossier, solo a lui intestato), e non poteva essere preso in considerazione.

Il motivo va accolto.

Per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n. 9239 del 2000) si può parlare di mutatio libelli, e dunque di domanda nuova, in caso di variazione della causa petendi, tale da alterare l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia.

Nella specie, tale alterazione non sussiste, e permane la causa petendi, riferita alla carenza di poteri dispositivi della G., posto che, tra l’altro, il Giudice deve accertare i fatti costitutivi del diritto azionato, esaminando le scritture nel loro complesso, ivi compresi gli allegati, e dunque anche l’appendice, interpretando le varie clausole, le une per mezzo delle altre, e attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto, ai sensi dell’art. 1363 c.c..

Va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra indicato, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diverse composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

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