Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16748 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danielo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4089/2019 proposto da:

SANTORO SRL e L.D.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DARDANELLI, 37, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

NARDOZZA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI RUVO DEL MONTE, elettivamente domiciliato in RAPOLLA (PZ),

PIAZZA PRINCIPE UMBERTO N. 3, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA TANCREDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Ruvo del Monte propose opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Melfi per il pagamento dell’importo di 72.621,98 Euro in favore della soc. T&C di C.G. s.n.c. e della ditta L.D.A., quale corrispettivo di opere appaltate dal Comune alla Impresa M.G. e da questa subappaltate alle due ricorrenti in sede monitoria;

l’opponente eccepì, in primis, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto le subappaltatrici avrebbero dovuto agire in giudizio nei confronti del proprio dante causa;

al riguardo, le opposte rilevarono che l’appaltatrice aveva conferito loro mandato irrevocabile all’incasso, che consentiva alle stesse di esigere il corrispettivo dal Comune; tanto più che tale mandato era stato notificato al Comune, che non aveva manifestato alcuna opposizione;

il Tribunale ritenne che il mandato irrevocabile dell’impresa appaltatrice avesse conferito alla subappaltatrice T&C s.n.c. “un espresso potere rappresentativo, peraltro di ampiezza tale da ricomprendervi anche il potere di agire giudizialmente per la riscossione del relativo credito. Analogo mandato è poi intervenuto tra la detta impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice L.”; tanto premesso e rilevato che, in corso di causa, il Comune aveva versato 59.970,14 Euro, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Comune al pagamento degli interessi legali sulla somma versata, dal 27.2.2003 (data in cui erano pervenute le attestazioni riguardanti la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa delle imprese opposte) al 19.7.2003;

pronunciando sul gravame principale delle due imprese opposte e su quello incidentale del Comune, la Corte di Appello di Potenza ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbiti i motivi del ricorso principale, revocando il decreto opposto e rigettando integralmente la domanda di pagamento;

la Corte ha ritenuto che le due subappaltatrice non disponessero di azione diretta nei confronti del Comune “poichè per effetto del subappalto nè si ha la comparsa di un nuovo soggetto nel rapporto originario nè sorge un rapporto giuridico fra l’amministrazione pubblica e il subappaltatore”; ha rilevato, inoltre, che “il mandato irrevocabile all’incasso differisce dalla cessione del credito, pur potendo assolvere alle medesime finalità solutorie e di garanzia”, atteso che, a differenza della cessione (che produce l’immediato trasferimento del credito), “il mandato “in rem propriam” conferisce, viceversa, al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva”; quanto poi alla questione della “legitimatio ad causam”, la Corte di Appello ha rilevato che il Comune aveva “specificamente impugnato la statuizione sulla legittimazione, sotto il profilo della mancanza di una azione proposta per far valere in nome proprio un diritto altrui” e ha richiamato Cass., SS.UU. n. 2951/2016, dando atto che la stessa ha affermato, fra l’altro, che “nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione è inammissibile”, e, altresì, che “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore”;

hanno proposto ricorso per cassazione la Santoro s.r.l. (già s.n.c. T&C di C.G. e C.) e L.D.A., titolare della omonima impresa individuale, affidandosi ad un solo motivo; ha resistito il Comune intimato a mezzo di controricorso;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo denuncia, sub a), la violazione degli artt. 1362 e segg. e dell’art. 1703 c.c. e, sub b), “omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto nodale della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 1362 segg. e artt. 1387 e 1703 c.c.. Validità ed efficacia del mandato irrevocabile all’incasso a legittimare le ditte subappaltatrici a richiedere il pagamento al committente”; i ricorrenti rilevano che “l’errore in cui è incorsa la Corte di Appello è quello di non aver riscontrato che il contratto di mandato irrevocabile all’incasso (…) prevedeva espressamente che l’appaltatore conferiva ai sub-appaltatori un espresso potere rappresentativo, peraltro di ampiezza tale da ricomprendervi anche il potere di agire giudizialmente per la riscossione del relativo credito”;

trascritto l’art. 1 del contratto di mandato, i ricorrenti assumono che “si tratta (…) di una specifica applicazione del mandato in rem propriam, cioè del contratto di mandato nel quale all’interesse del mandante si affianca l’interesse del mandatario o di un terzo”, che, ai sensi dell’art. 1723 c.c., “non si estingue per revoca da parte del mandante nè per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandatario”; aggiungono che, a seguito dell’avvenuta notifica di tale mandato al Comune e della mancanza di qualunque opposizione da parte di quest’ultimo, il subappaltatore si era sostituito all’appaltatore principale, potendo agire verso il committente; evidenziano inoltre che, successivamente alla notifica dell’ingiunzione, il Comune aveva provveduto al parziale pagamento, da ciò conseguendo, “per facta concludentia, il riconoscimento dell’obbligazione da parte dell’Ente opponente, cosicchè il thema decidendum si incentrava a quel punto sul quantum dell’obbligazione ingiunta”;

il motivo è, sotto ogni profilo, inammissibile, in quanto:

l’evocazione della violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., è rimata priva di qualunque supporto illustrativo circa il se e il come la Corte di Appello abbia violato i canoni dell’ermeneutica contrattuale;

la deduzione del vizio motivazionale in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione esula dal paradigma dell’attuale art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis); nè, peraltro, risultano individuati specifici fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame che consentano di scrutinare comunque le censure ai sensi del nuovo testo della norma richiamata;

l’affermazione della Corte circa il difetto di legitimatio ad causam

delle ingiungenti risulta censurata in difetto di autosufficienza: invero, i ricorrenti hanno trascritto il contratto di mandato (peraltro, solo quello relativo alla T&C s.n.c.), assumendo che lo stesso conferiva alle mandatarie un potere rappresentativo che consentiva loro di agire giudizialmente per la riscossine del relativo credito, ma non hanno provveduto anche alla necessaria trascrizione del ricorso per decreto ingiuntivo, onde consentire a questa Corte di verificare – già sulla base della sola lettura del presente ricorso – se le ricorrenti in sede monitoria avessero agito spendendo la qualità di rappresentanti dell’appaltatrice in forza del mandato alla riscossione;

va considerato peraltro – al fine di rilevare, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso – che il contratto di mandato non prevedeva il conferimento ai mandatari del potere di agire in giudizio in rappresentanza dell’appaltatrice, per cui si sarebbe dovuta comunque dichiarare la carenza di potere rappresentativo ai sensi dell’art. 77 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14671/2015: “in caso di mandato all’incasso senza rappresentanza, il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l’adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, nè avendo acquisito in capo a sè alcun diritto di credito”); di talchè, ove non fosse sussistita la rilevata inammissibilità, il ricorso avrebbe dovuto essere comunque rigettato, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

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