Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16748 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25775-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 160/2009 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,

depositata il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto e in subordine

l’accoglimento del 2 motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La contribuente P.M. impugnava dinanzi la Commissione tributaria provinciale della Spezia l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di accertamento induttivo dei ricavi conseguiti dalla contribuente, quale titolare di impresa esercente attività di ristorazione, aveva proceduto alla rettifica dei redditi ai fini IRPEF, ILOR ed IVA relativi all’anno di imposta 2002.

2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di primo grado, che aveva ridotto di circa il 50% i ricavi accertati dall’Ufficio erariale, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria che, con sentenza n. 160 del 27 luglio 2009, non notificata, rigettava l’appello sostenendo che la riduzione dei ricavi era giustificata dall’interruzione improvvisa dell’attività in piena stagione estiva a causa di un grave incidente stradale subito dalla titolare dell’impresa di ristorazione e che l’esistenza di uno staff di cinque dipendenti, che secondo l’Ufficio avrebbe consentito il regolare svolgimento dell’attività, era stata smentita senza alcuna contestazione.

3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione “per relationem”, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

1.1. Sostiene la difesa erariale che i giudici di appello avevano rigettato l’impugnazione sulla base di un generico rinvio alle valutazioni effettuate dai giudici di prime cure, che dichiaravano di condividere, senza alcun vaglio dei motivi di gravame proposti dall’Ufficio avverso la prima statuizione di merito, rilevando, attraverso il richiamo a diverse pronunce giurisprudenziali di questa Corte, come non possa essere considerata “motivazione” la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti e fatta propria dal giudice di primo grado, disattendendo le questioni prospettate dall’Ufficio appellante, con conseguente nullità della sentenza.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

2.1. Questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima tutte le volte che il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado if giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante, Cass. n. 2268 del 2006; n. 20454 del 2005; n. 15483 del 2008, n. 18625 e n. 25866 del 2010, n. 12664 del 2012, n. 4931 del 2014, ma anche S.U. n. 642 del 2015).

2.2. Nella fattispecie, il giudice di appello dimostra di aver valutato sia i motivi di gravame sia le argomentazioni adottate dal primo giudice a sostegno della decisione assunta. Innanzitutto la sentenza impugnata in un apposito capitolo denominato “appello” indica le censure mosse dall’Ufficio appellante alla statuizione di primo grado nonchè le “controdeduzioni” dell’appellata; nella parte motiva fornisce, poi, adeguata spiegazione delle ragioni del rigetto, individuate nell’interruzione improvvisa dell’attività commerciale a seguito del grave incidente occorso alla titolare, nel fatto che ciò si era verificato in piena stagione estiva e nell’inesistenza di quello staff di cinque persone che secondo l’Ufficio avrebbe consentito il regolare svolgimento dell’attività, in tal modo dando contezza di aver effettuato una autonoma valutazione delle cause che giustificavano la riduzione dei ricavi accertati dall’Ufficio, apparendo meramente rafforzativa l’affermazione di condividere le valutazioni fatte dal primo giudice, contenuta nell’ultimo passaggio motivazionale della sentenza gravata.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 12, n. 4, la nullità della sentenza per aver il giudice di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso di pronunciare sul motivo di gravame con cui aveva dedotto la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 3, in base al quale i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, come nella specie la P., non potevano provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Al riguardo va preliminarmente osservato che dal contenuto del motivo di appello trascritto – peraltro solo parzialmente – nel ricorso in esame (pag. 7), non è dato comprendere se quella del divieto posto dalla disposizione censurata costituisse mera argomentazione (o “deduzione”, come si legge nel ricorso) ovvero espressa domanda proposta dall’Agenzia appellante al giudice dell’impugnazione, nel qual caso, però, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, andava interamente trascritto lo specifico motivo di appello proposto sul punto. In ogni caso, la questione posta con il motivo in esame non è affatto decisiva, nè la ricorrente spiega come l’accoglimento del motivo di gravame, su cui la CTR non si sarebbe pronunciata, avrebbe potuto condurre ad una decisione ad essa favorevole. In tale ottica è assolutamente carente il motivo in esame per non avere la ricorrente riportato il contenuto delle scritture contabili nella parte asseritamente in contrasto con le circostanze utilizzate dai giudici di merito per ridurre i maggiori ricavi accertati.

5. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, sostenendo l’inadeguatezza del suo contenuto motivazionale in rapporto agli gli elementi fattuali acquisiti al giudizio, desumibili anche dalla documentazione prodotta dalla contribuente (come la lettera di disdetta del contratto di fornitura di energia elettrica) contestati dall’Amministrazione finanziaria anche in sede di gravame, che il giudice di merito avrebbe omesso di prendere in considerazione.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. La ricorrente sostiene che la CTR non avrebbe preso in considerazione una serie di circostanze fattuali “fondativi della pretesa erariale” e, segnatamente: che la contribuente non aveva indicato le rimanenze finali di merce, invece considerate dai giudici di merito nonostante apparisse plausibile il loro impiego nell’attività di ristorazione; che la lettera di disdetta della fornitura di energia elettrica era datata 8.11.2008, che i consumi registrati nel 2001 erano praticamente coincidenti con quelli del 2002 e che l’utenza era rimasta attiva gran parte del 2003, a dimostrazione che fino a tale data era proseguita l’attività che, quindi, non poteva essere cessata nel 2002 a seguito del grave incidente occorso alla ricorrente; che l’esercizio disponeva di cinque dipendenti che facevano apparire inverosimile la cessazione dell’attività al verificarsi del sinistro; infine, che i verificatori avevano accertato una differenza tra l’ammontare delle ricevute fiscali emesse nella giornata ed il contante rinvenuto in cassa.

6.2. Orbene, il motivo di ricorso così come prospettato si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione. Peraltro, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003, n. 23286 del 2005; n. 9233 del 2006 e, più recentemente, ord. n. 1414 del 2015). Il giudice di merito è infatti libero di attingere il proprio convincimento dagli elementi probatori che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo accaduto per la sentenza gravata. Non sussiste, dunque, il denunciato vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata appare congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici, mentre le doglianze che la ricorrente solleva alla decisione impugnata si sostanziano nella inammissibile richiesta al giudice di legittimità di sottopone le risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di merito ad una nuova valutazione, in modo da sostituire alla valutazione sfavorevole già effettuata dai primi giudici una più consona alle proprie concrete aspirazioni (cfr., ex multis, Cass. n. 25332 del 2014).

7. Conclusivamente, quindi, va rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili il secondo e terzo mezzo. nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta civile, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA